Cassazione Penale, Sentenza n. 17347/2024 del 26/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Le ricorrenti impugnano la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la loro condanna per invasione di terreni o edifici (art. 110, 633 e 639 bis c.p.). La difesa deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., sostenendo che la Corte ha illegittimamente negato l'applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444 c.p.p.) nella forma della sola multa. Le ricorrenti affermano che il fatto era "accertato il 10 marzo 2018" e che, pertanto, doveva applicarsi la disciplina anteriore alla modifica introdotta dalla legge n.132/2018 (che ha reso congiunta la pena detentiva e pecuniaria per il reato di invasione), rendendo congrua la richiesta di applicazione della sola multa. In subordine la difesa rileva che dalla sentenza di primo grado emergeva l'applicazione della normativa anteriore e l'inflizione della sola pena pecuniaria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili ritenendo il motivo manifestamente infondato. Ha confermato che, trattandosi di reato permanente (invasione di terreni o edifici protrattasi nel tempo per esigenze abitative), e dato che l'imputazione era formulata in modo "aperto" con indicazione della sola data di accertamento, era applicabile la disciplina introdotta dall'art. 30, comma 1, del d.l. 4 ottobre 2018 n.113, convertito nella L. 10 dicembre 2018 n.132, che prevede l'applicazione congiunta della pena detentiva e di quella pecuniaria, precludendo l'accoglimento della richiesta di applicazione della sola multa. La Corte ha altresì osservato che la sentenza di primo grado non dimostra la cessazione della condotta prima della pronuncia e che l'applicazione della sola multa da parte del Tribunale appare un error iuris. Le ricorrenti sono state condannate al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa per le ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Il reato di invasione di terreni o edifici ha natura permanente quando l'occupazione abusiva si protragga nel tempo; dopo la modifica del 2018 (d.l. 113/2018 conv. L.132/2018) la pena detentiva e quella pecuniaria sono applicate congiuntamente, impedendo l'applicazione della sola multa nel rito «art. 444» se il fatto è permanente e l'imputazione è aperta.
Codice penale, artt. 110 e 639-bis
Art. 110 richiede la partecipazione per il concorso di persone; 639-bis è la normativa correlata menzionata nell'impianto accusatorio.
Codice di procedura penale, art. 444
Regola l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento). L'accoglimento della richiesta presuppone che la pena concordata sia congrua rispetto alla fattispecie e alla disciplina applicabile al momento; se la legge vigente prevede una pena congiunta (requisito più severo), la richiesta di sola multa può essere ritenuta incongrua e respinta.
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b) ed e)
Criteri di ammissibilità dei motivi in Cassazione (vizi di diritto e violazioni del procedimento), invocati dalla difesa ma ritenuti non sussistenti dalla Corte perché il fatto e la normativa applicabile erano stati correttamente valutati.
D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, art. 30, comma 1 (conv. L. 10 dicembre 2018, n.132)
Ha modificato l'art. 633 c.p. prevedendo l'applicazione congiunta della pena detentiva e pecuniaria per l'invasione di terreni o edifici; applicabile ai reati permanenti quando l'imputazione è formulata in modo aperto e la condotta è protratta fino al limite processuale.
Codice di procedura penale, art. 616
Norma che autorizza la condanna alle spese processuali e a somme a favore della Cassa per le ammende in caso di inammissibilità o rigetto dei ricorsi.
D.L. n.137/2020 art.23, comma 8 e D.L. 198/2022 art.8
Previsioni procedurali richiamate in udienza: il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi delle norme emergenziali e successive modifiche.
Massime di principio
- Se il reato ha natura permanente (es. occupazione abitativa continuativa), la durata della condotta può estendersi fino alla sentenza di primo grado se l'imputazione è formulata in modo "aperto" indicando solo la data di inizio o di accertamento.
- Quando la normativa incriminatrice è stata cambiata in peius (aggiornamento sanzionatorio) prima della cessazione della condotta e l'imputazione non delimita temporalmente la fine dell'illecito, si applica la disciplina vigente al momento del processo e non quella anteriore; ciò può precludere l'accoglimento di una richiesta di applicazione della sola pena pecuniaria.
- La richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. richiede congruità rispetto alla fattispecie e alla normativa applicabile: il pubblico ministero può legittimamente dissentire se la pena richiesta non corrisponde alla disciplina vigente per il periodo ritenuto rilevante.
- Per tutelare la possibilità di usufruire di una disciplina meno afflittiva, è strategico per la difesa chiedere che l'imputazione specifichi i termini temporali (inizio e fine) della condotta permanente o produrre prove della cessazione antecedente alla sentenza, in modo da invocare la legge anteriore.
- Un errore di diritto del giudice di merito (es. applicazione della norma anteriore o calcolo illegittimo della diminuzione per le attenuanti) non garantisce automaticamente l'accoglimento del ricorso in Cassazione se, sotto il profilo sostanziale, la valutazione della natura permanente del fatto e della normativa applicabile è corretta.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 26 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 17321/2024 del 26/04/2024
- Sentenza penale · 26 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 17322/2024 del 26/04/2024
- Sentenza penale · 26 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 17323/2024 del 26/04/2024
- Sentenza penale · 26 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 17324/2024 del 26/04/2024
- Sentenza penale · 26 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 17325/2024 del 26/04/2024
- Sentenza penale · 26 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 17326/2024 del 26/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →