Cassazione Penale, Sentenza n. 17321/2024 del 26/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Firenze che aveva riformato la decisione di primo grado. I motivi di ricorso sono tre: 1) censura della riqualificazione della fattispecie originaria in bancarotta semplice ex art. 217, comma 1, n. 2., in relazione alla cessione del magazzino alla società Katalia, contestando che l'operazione fosse imprudente o consumativa del patrimonio sociale e sostenendo che fu compiuta nell'interesse e nei limiti dell'oggetto sociale; 2) censura della qualificazione come bancarotta preferenziale dei pagamenti a titolo di compenso (compenso complessivo di 17.360 euro e voci mensili di 418 euro), sostenendo che si trattasse di meri rimborsi spese e che non fossero stati individuati creditori pretermessi; 3) lamenta la mancata concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione, nonostante l'incensuratezza e la riduzione della pena in appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso ritenendolo infondato. Sulla riqualificazione in bancarotta semplice la Cassazione ha confermato che l'operazione di vendita al soggetto estero priva di verifiche e garanzie è indicativa di manifesta imprudenza e, pur essendo compiuta nell'interesse dell'impresa, può integrare il reato di bancarotta semplice quando comporti un rischio non proporzionato e un notevole impegno del patrimonio sociale. Sono state rigettate le censure relative alla mancata prova di 'consumazione' del patrimonio e alla mera esistenza di un credito non riscosso. Quanto alla richiesta di benefici (sospensione condizionale e non menzione), la Cassazione ha ritenuto che tali benefici non fossero stati richiesti specificamente in appello e che la generica formula "ogni consequenziale provvedimento di legge" non fosse sufficiente a farli ritenere domandati; pertanto la mancata concessione non è oggetto di censura in cassazione. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato alle spese processuali e alla rifusione, per la parte civile, di 3.500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 217, comma 1, n. 2) legge fallimentare
La norma è stata interpretata nel senso che integra la bancarotta semplice quando operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti consumino in modo rilevante il patrimonio sociale, anche se compiute nell'interesse dell'impresa; la distinzione dalla bancarotta fraudolenta dipende dall'elemento soggettivo (dolo finalizzato a vantaggi estranei all'impresa).
art. 224 legge fallimentare
Il richiamo opera sull'ambito oggettivo del patrimonio sociale: l'art. 224 rinvia al patrimonio della società e consente l'applicazione delle fattispecie di bancarotta impropria anche quando gli autori siano amministratori o liquidatori, purché si sia consumato il patrimonio sociale.
art. 597 c.p.p.
La Corte ha richiamato il principio per cui la Corte di merito può, d'ufficio, applicare benefici se adeguatamente sollecitata; tuttavia la richiesta nei termini deve essere sufficientemente specifica nell'atto di appello per rendere possibile la censura in cassazione in caso di omissione.
Massime di principio
- Un'operazione compiuta nell'interesse della società non esclude automaticamente rilevanza penale: se l'operazione è manifestamente imprudente o di pura sorte e comporta un rischio sproporzionato per il patrimonio sociale, può integrare la bancarotta semplice.
- La distinzione tra bancarotta semplice e fraudolenta si fonda sia su elementi oggettivi (consumo del patrimonio, incoerenza con esigenze aziendali) sia su elementi soggettivi (dolo di perseguire interessi estranei all'impresa).
- La vendita senza verifiche sulla solvibilità del contraente e senza garanzie, soprattutto in presenza di debiti già maturati della società, è indice rilevante di imprudenza ai fini penali.
- Per ottenere in sede di merito o per poter dolersi in cassazione della mancata concessione di benefici (sospensione condizionale, non menzione) è necessario richiederli espressamente e specificamente nell'atto di appello; formule generiche non sono sufficienti.
- La qualificazione di pagamenti a favore degli amministratori come 'compenso' o 'rimborso spese' dipende dalla prova e dalla natura documentale: se il pagamento costituisce credito certo e preferenziale va valutata la possibile lesione dei creditori sociali; la mancanza di specifica individuazione dei creditori pretermessi può essere oggetto di censura se determinante per la decisione.
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