Cassazione Penale, Sentenza n. 17323/2024 del 26/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna per violazione di legge sostenendo che la Corte d'appello avrebbe travalicato i limiti del devolutum riconoscendo, per la prima volta in sede d'appello, la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale senza che tale circostanza fosse stata valutata e motivata in primo grado né fosse oggetto di impugnazione da parte del pubblico ministero; ciò violerebbe il divieto di reformatio in peius e il vincolo di rinvio, perché l'annullamento con rinvio riguardava solo il riconoscimento della circostanza aggravante dei motivi abietti e la rideterminazione della pena conseguente alla sua esclusione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al profilo della recidiva: ha ritenuto che in primo grado la recidiva non era stata né valutata né motivata e che l'assenza di appello del pubblico ministero impedisce il suo riconoscimento per la prima volta in appello; ha annullato la sentenza impugnata quanto al riconoscimento della recidiva pluriaggravata, ha escluso la recidiva e ha rinviato ad altra sezione della Corte di Assise di Catania per rideterminare il trattamento sanzionatorio conseguente. Il resto della decisione (condanna per omicidio e porto d'arma) non è stato toccato dalla cassazione limitata.
Norme richiamate
art. 61, n. 1, c.p. (circostanza aggravante dei motivi abietti)
La Corte ha ricordato che l'annullamento con rinvio riguardava il riconoscimento di tale aggravante; l'esclusione di questa circostanza ha comportato la necessità di rideterminare la pena, ma non autorizza il giudice di rinvio a introdurre per la prima volta altri aggravanti non precedentemente statuizadosi.
Richiamato rispetto all'esame dei reati 'satellite' e alla necessità che la valutazione della recidiva sia presa in considerazione nell'ottica complessiva della determinazione della pena; la Corte sottolinea che tale valutazione doveva essere motivata in primo grado.
art. 133 c.p. (criteri per la determinazione della pena)
Usato come parametro per l'obbligo di specifico esame del rapporto tra le precedenti condanne e il fatto in giudizio: il riconoscimento della recidiva deve essere motivato in base ai criteri indicati da questa norma.
divieto di reformatio in peius
Principio applicato dalla Corte secondo cui il giudice d'appello non può aggravare la posizione dell'imputato quando l'impugnazione è promossa dal solo imputato e la nuova aggravante non era stata riconosciuta o impugnata nei precedenti gradi.
Giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite, v. Schettino e altri indirizzi)
La Corte richiama le Sezioni Unite che impongono l'obbligo motivazionale specifico per il riconoscimento della recidiva: la mera contestazione da parte dell'accusa non può sostituire una statuizione motivata del giudice e la motivazione implicita è ammissibile solo se emerge chiaramente l'esame richiesto.
Massime di principio
- Se in primo grado la recidiva non è stata espressamente riconosciuta e non è stata motivata, il giudice d'appello non può riconoscerla per la prima volta se la relativa statuizione non è devoluta dall'atto di annullamento o se il pubblico ministero non ha impugnato il punto.
- La contestazione della recidiva da parte dell'accusa non sostituisce la necessità di una motivazione giudiziale: il riconoscimento della recidiva richiede un esame specifico fondato sui criteri dell'art. 133 c.p.
- Quando la cassazione annulla con rinvio su punto limitato (es. una circostanza aggravante), il giudice del rinvio deve attenersi al devolutum e non può introdurre nuovi elementi che aggravino la posizione dell'imputato rispetto a quelli già decisi, per evitare la reformatio in peius.
- La motivazione implicita è ammissibile solo se è evidente che il giudice abbia compiuto l'analisi specifica richiesta; in sua assenza la statuizione è viziata e va annullata.
- In situazioni analoghe, difesa e pubblico ministero devono porre attenzione a chiari coperchi motivazionali in primo grado o sollevare impugnazioni puntuali: il mancato esercizio dell'appello da parte della p.m. può precludere il riconoscimento di aggravanti in sede successiva.
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