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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17323/2024 del 26/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna per violazione di legge sostenendo che la Corte d'appello avrebbe travalicato i limiti del devolutum riconoscendo, per la prima volta in sede d'appello, la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale senza che tale circostanza fosse stata valutata e motivata in primo grado né fosse oggetto di impugnazione da parte del pubblico ministero; ciò violerebbe il divieto di reformatio in peius e il vincolo di rinvio, perché l'annullamento con rinvio riguardava solo il riconoscimento della circostanza aggravante dei motivi abietti e la rideterminazione della pena conseguente alla sua esclusione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al profilo della recidiva: ha ritenuto che in primo grado la recidiva non era stata né valutata né motivata e che l'assenza di appello del pubblico ministero impedisce il suo riconoscimento per la prima volta in appello; ha annullato la sentenza impugnata quanto al riconoscimento della recidiva pluriaggravata, ha escluso la recidiva e ha rinviato ad altra sezione della Corte di Assise di Catania per rideterminare il trattamento sanzionatorio conseguente. Il resto della decisione (condanna per omicidio e porto d'arma) non è stato toccato dalla cassazione limitata.

Norme richiamate

  • art. 61, n. 1, c.p. (circostanza aggravante dei motivi abietti)

    La Corte ha ricordato che l'annullamento con rinvio riguardava il riconoscimento di tale aggravante; l'esclusione di questa circostanza ha comportato la necessità di rideterminare la pena, ma non autorizza il giudice di rinvio a introdurre per la prima volta altri aggravanti non precedentemente statuizadosi.

  • art. 72, comma 2, c.p.

    Richiamato rispetto all'esame dei reati 'satellite' e alla necessità che la valutazione della recidiva sia presa in considerazione nell'ottica complessiva della determinazione della pena; la Corte sottolinea che tale valutazione doveva essere motivata in primo grado.

  • art. 133 c.p. (criteri per la determinazione della pena)

    Usato come parametro per l'obbligo di specifico esame del rapporto tra le precedenti condanne e il fatto in giudizio: il riconoscimento della recidiva deve essere motivato in base ai criteri indicati da questa norma.

  • divieto di reformatio in peius

    Principio applicato dalla Corte secondo cui il giudice d'appello non può aggravare la posizione dell'imputato quando l'impugnazione è promossa dal solo imputato e la nuova aggravante non era stata riconosciuta o impugnata nei precedenti gradi.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite, v. Schettino e altri indirizzi)

    La Corte richiama le Sezioni Unite che impongono l'obbligo motivazionale specifico per il riconoscimento della recidiva: la mera contestazione da parte dell'accusa non può sostituire una statuizione motivata del giudice e la motivazione implicita è ammissibile solo se emerge chiaramente l'esame richiesto.

Massime di principio

  • Se in primo grado la recidiva non è stata espressamente riconosciuta e non è stata motivata, il giudice d'appello non può riconoscerla per la prima volta se la relativa statuizione non è devoluta dall'atto di annullamento o se il pubblico ministero non ha impugnato il punto.
  • La contestazione della recidiva da parte dell'accusa non sostituisce la necessità di una motivazione giudiziale: il riconoscimento della recidiva richiede un esame specifico fondato sui criteri dell'art. 133 c.p.
  • Quando la cassazione annulla con rinvio su punto limitato (es. una circostanza aggravante), il giudice del rinvio deve attenersi al devolutum e non può introdurre nuovi elementi che aggravino la posizione dell'imputato rispetto a quelli già decisi, per evitare la reformatio in peius.
  • La motivazione implicita è ammissibile solo se è evidente che il giudice abbia compiuto l'analisi specifica richiesta; in sua assenza la statuizione è viziata e va annullata.
  • In situazioni analoghe, difesa e pubblico ministero devono porre attenzione a chiari coperchi motivazionali in primo grado o sollevare impugnazioni puntuali: il mancato esercizio dell'appello da parte della p.m. può precludere il riconoscimento di aggravanti in sede successiva.

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