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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17325/2024 del 26/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna per bancarotta fraudolenta distrattiva per non aver restituito e non aver dichiarato nell'inventario fallimentare una mini-pala meccanica "Bobcat", mod. TH190, telaio n. 527813172, oggetto di contratto di locazione finanziaria, in quanto amministratore della società fallita BB Service s.r.l. Ha proposto tre motivi: (1) omessa esclusione della recidiva reiterata e conseguente mancata dichiarazione della prescrizione; (2) carenza di motivazione e insufficienza della prova indiziaria, senza che gli indizi avessero i caratteri di gravità, precisione e concordanza; (3) mancata riqualificazione del fatto in reati meno gravi (appropriazione indebita o furto).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile per carenza di specificità (il ricorrente non si è confrontato con le ragioni della Corte territoriale). Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: il furto è escluso per la detenzione qualificata del bene e l'appropriazione indebita, se commessa dall'amministratore della società fallita, è assorbita nel reato più grave di bancarotta fraudolenta distrattiva, in linea con la giurisprudenza di legittimità. Il primo motivo è inammissibile perché la recidiva era già stata ritenuta in primo grado e non era stata censurata in appello. Per l'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a versare euro tremila alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 99 cod. pen.

    Norma sulla recidiva; la recidiva reiterata era stata considerata in primo grado e la Corte ha ritenuto che il ricorrente non l'avesse adeguatamente impugnata nei gradi successivi

  • art. 546, lett. e) cod. proc. pen.

    Previsione di uno dei motivi di ricorso per cassazione; citata in relazione alle censure sulla motivazione e sulla recidiva

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limite formale alla riproduzione degli atti in cassazione; usato per delimitare l'ambito di esposizione del ricorso

  • art. 216, comma 1, n. 1 e art. 223 L. fall.

    Norme del diritto fallimentare utilizzate per inquadrare i reati fallimentari (bancarotta) e i relativi profili di responsabilità dell'amministratore

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Norma sulle prove; richiamata nel contesto delle doglianze sull'istruzione probatoria e sulla motivazione in ordine alle fonti di prova

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Norma procedurale relativa alla forma e ai contenuti del ricorso per cassazione, rilevante per la valutazione della specificità delle censure

  • art. 624 cod. pen.

    Articolo sul furto; la Corte ha escluso la configurabilità del furto per la detenzione qualificata del bene da parte dell'amministratore

  • art. 646 cod. pen.

    Articolo sull'appropriazione indebita; la Corte ha ritenuto che, se compiuta dall'amministratore della società fallita, la condotta sia assorbita nel reato più grave di bancarotta fraudolenta distrattiva

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone la condanna per spese e ammende in caso di inammissibilità manifesto del ricorso; applicata dalla Corte per sanzionare il ricorrente

Massime di principio

  • Le censure in cassazione devono essere specifiche e confrontarsi direttamente con le motivazioni del giudice di merito: argomentazioni generiche o richiami dottrinali/giurisprudenziali non applicati al caso concreto sono inammissibili per carenza di specificità.
  • Se la recidiva è stata esplicitamente valutata dal tribunale di primo grado, il ricorrente deve contestarla già in appello; l'omessa censura nei gradi precedenti può portare all'inammissibilità della relativa doglianza in Cassazione.
  • La condotta dell'amministratore della società fallita che comporti distrazione di beni aziendali tende a essere qualificata come bancarotta fraudolenta distrattiva e assorbe fattispecie meno gravi come l'appropriazione indebita; il furto è generalmente escluso quando sussiste una disponibilità qualificata del bene.
  • Il rischio di inammissibilità manifesta comporta anche conseguenze economiche (spese processuali e ammenda ex art. 616 c.p.p.); pertanto le impugnazioni devono essere valutate attentamente per non esporre il ricorrente a sanzioni.
  • Nel formulare motivi di impugnazione relativi alla prova indiziaria, è necessario indicare con chiarezza quali indizi si censurano e perché manchino i requisiti di gravità, precisione e concordanza, confrontandosi puntualmente con le risultanze probatorie delineate dal giudice di merito.

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