Cassazione Penale, Sentenza n. 17322/2024 del 26/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Galati era stato condannato per bancarotta fraudolenta distrattiva in relazione al fallimento della Skavedil s.r.l., contestandosi la sua qualità di amministratore di fatto e la distrazione di rami d'azienda e beni a favore della Edilscavi s.r.l.. Il ricorso in Cassazione denunciava: 1) omissione di motivazione sull'utilizzo di intercettazioni acquisite in altro procedimento (art. 270 c.p.p.); 2) carenza motivazionale e vizio nella qualificazione della responsabilità (attribuzione del ruolo di amministratore di fatto ex art. 2639 c.c. e possibile travisamento del titolo di responsabilità); 3) insufficiente motivazione sulla natura distrattiva delle operazioni poste in essere.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha dichiarato inammissibile per genericità il primo motivo relativo alle intercettazioni (perché il ricorrente non ha documentato adeguatamente l'assenza di connessione tra procedimenti ai sensi dell'art. 12 c.p.p. e non ha chiarito i dati rilevanti), ma ha invece accolto i secondi e terzi motivi per vizio motivazionale. In particolare la Corte ha ritenuto insufficiente e lacunosa la motivazione della Corte d'appello circa: a) l'esegesi delle intercettazioni e la loro capacità di provare la qualità di amministratore di fatto di Galati (mancata analisi degli indici di effettivo esercizio dei poteri gestori o, in subordine, degli elementi sintomatici di inserimento organico nella gestione); b) la natura distrattiva delle operazioni (assenza di risposta specifica alle doglianze dell'appello). Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio per nuovo esame da parte della Corte d'appello, la quale dovrà riesaminare l'intera regiudicanda con piena cognizione e fornire motivazioni adeguate sui punti indicati.
Norme richiamate
art. 216 legge fallimentare (ultimo comma)
Richiesto e valutato in relazione alla durata delle pene accessorie: la Corte d'appello aveva modificato la decisione del Tribunale su tale punto; la Cassazione non si è soffermata sul merito di tale determinazione nella motivazione impugnata ma il richiamo segnala rilevanza delle pene accessorie nel giudizio di rinvio.
art. 2639 cod. civ.
Norma di riferimento per la figura dell'amministratore di fatto: la Corte ricorda che non è necessario dimostrare l'esercizio di tutti i poteri gestori, ma occorre accertare elementi sintomatici di inserimento organico e di funzioni direttive in fasi rilevanti dell'attività societaria; la motivazione deve esaminare tali indicatori.
art. 270 cod. proc. pen.
Disciplina l'utilizzabilità delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali sono state autorizzate; la Corte richiama i limiti e la necessità di dimostrare la connessione o l'indispensabilità; il ricorrente non ha fornito dati sufficienti per valorizzare l'eccezione, rendendo la censura generica.
art. 12 cod. proc. pen.
Regola la connessione tra procedimenti: se sussiste connessione fra reati, i risultati delle intercettazioni possono essere utilizzati anche in procedimenti diversi; la sussistenza della connessione doveva essere chiarita dal ricorrente per sostenere l'inutilizzabilità delle captazioni.
art. 266 cod. proc. pen.
Fissa i limiti di ammissibilità degli esiti delle intercettazioni; la sentenza Cavallo e la giurisprudenza citata richiamano tale parametro nella valutazione dell'utilizzabilità degli esiti tecnici.
art. 416-bis cod. pen.
Riferimento al procedimento diverso nel quale erano state autorizzate le intercettazioni (associazione mafiosa); la Cassazione osserva che l'esistenza di autorizzazioni in un procedimento per 416-bis ha rilevanza solo se la connessione tra reati è dimostrata o se sussistono i presupposti di legge.
d.l. 13/05/1991 n.152 conv. con L. 12/07/1991 n.203 (art. 7) / art. 416bis.1 cod. pen.
L'aggravante originale (agevolazione del clan) era stata inizialmente contestata ma poi esclusa in primo grado; la Corte ricorda che il mutamento dell'addebito nel corso del procedimento non esclude automaticamente l'utilizzabilità delle intercettazioni se i presupposti per la loro autorizzazione sussistevano al momento del provvedimento autorizzativo.
Sez. U., n. 51 del 28/11/2019 (Cavallo)
Giurisprudenza di legittimità che disciplina i limiti di utilizzazione delle intercettazioni tra procedimenti diversi: se i reati sono connessi ex art. 12 c.p.p. l'esito delle captazioni può essere utilizzato entro i limiti di ammissibilità; la Corte di Cassazione richiama tale principio come parametro di valutazione.
Sez. 6, n. 48320 del 12/04/2022 (Manna) e Sez. 1, n. 12749 del 19/03/2021 (Cusumano)
Giurisprudenza che afferma come il mutamento dell'addebito (es. esclusione aggravante) non comporti automaticamente inutilizzabilità delle intercettazioni se i presupposti per la misura sussistevano al momento della autorizzazione; richiamate per spiegare l'orientamento applicabile al caso.
Sez. 5, sentenze (Faruolo, Ottobrini, Stefanini)
Giurisprudenza consolidata sul concetto di amministratore di fatto: occorre valutare indicatori e elementi sintomatici dell'inserimento organico e del ruolo direttivo; la valutazione richiede motivazione congrua e logica non eludibile in sede di legittimità.
Massime di principio
- Se l'accusa si fonda anche su intercettazioni effettuate in altro procedimento, il ricorrente deve specificare e documentare la mancanza di connessione ex art. 12 c.p.p. o l'indispensabilità; altrimenti la censura rischia di essere dichiarata generica.
- Quando la prova della qualità di "amministratore di fatto" si regge su intercettazioni, il giudice di merito deve analizzare e motivare in modo dettagliato la lettura di quelle captazioni, confrontando gli indici di gestione continuativa o gli elementi sintomatici che legittimano tale qualificazione.
- La semplice affermazione che le intercettazioni dimostrano l'"ispirazione" di atti o la partecipazione non basta: la corte deve collegare in modo logico le risultanze probatorie (captazioni, dichiarazioni, documenti) alla specifica attribuzione soggettiva e alla concreta capacità di incidere sulla gestione societaria.
- Sulla natura distrattiva di trasferimenti patrimoniali serve una motivazione puntuale che colleghi le operazioni al depauperamento della società e al pregiudizio per i creditori; occorre valutare se le cessioni siano state realizzate a prezzo vile o con corrispettivi non pagati e se ciò fosse funzionale ad un sistema di svuotamento.
- In caso di motivazione carente la Cassazione può annullare con rinvio per nuovo esame, imponendo alla Corte territoriale di riesaminare l'intero fatto con piena cognizione e di fornire una motivazione organica sui punti decisivi indicati.
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