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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17324/2024 del 26/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma di condanna per bancarotta fraudolenta (documentale e distrattiva). Ha articolato tre motivi: (1) vizio di motivazione per mancata derubricazione della bancarotta fraudolenta documentale in bancarotta semplice (art. 217, comma 2 l.f.), sostenendo che l'omessa tenuta delle scritture fosse dovuta a mera colpa e non al dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori; (2) censura sulla bancarotta dissipativa (distrattiva), contestando che la sottrazione/depauperamento dei beni sia stata provata, rilevando l'occupazione degli immobili da parte di terzi e la contingenza sociale e patrimoniale della fallita che avrebbero reso difficile una vigilanza efficace; (3) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e contestazione sul calcolo della continuazione per il delitto meno grave in sede di appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo fondato: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla bancarotta fraudolenta documentale perché la Corte territoriale non ha adeguatamente motivato sull'elemento soggettivo specifico (dolo di arrecare pregiudizio ai creditori) richiesto per quella fattispecie, essendosi limitata a riconoscere un dolo generico. Il secondo motivo è stato invece ritenuto infondato: la Corte ha confermato che il liquidatore ha un obbligo di vigilanza e organizzazione tale che la sua omissione integra responsabilità anche per atti di terzi che depauperino il patrimonio sociale. Il terzo motivo è stato assorbito (questioni sul trattamento sanzionatorio e sulle attenuanti). Conseguentemente la sentenza è stata annullata nei soli limiti indicati e rinviata ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano per nuovo giudizio sul capo relativo alla bancarotta fraudolenta documentale.

Norme richiamate

  • art. 217 legge fallimentare (I.fall.)

    Norma sulla bancarotta semplice; richiamata dal ricorrente per sostenere che l'omessa tenuta delle scritture, se dovuta a mera colpa, dovrebbe essere derubricata a bancarotta semplice.

  • art. 216, comma 1, lett. b) legge fallimentare (I.fall.)

    Disciplina la bancarotta fraudolenta documentale; la giurisprudenza distingue tra occultamento/omessa tenuta (che richiede dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori) e fraudolenta tenuta (reato a dolo generico basato su libri effettivamente esaminati).

  • art. 223 legge fallimentare (I.fall.)

    Attribuisce responsabilità al liquidatore: il dovere di tenuta delle scritture contabili ricade anche sul liquidatore.

  • art. 2489 cod. civ.

    Richiama la responsabilità dei liquidatori alle norme sulla responsabilità degli amministratori, con conseguente obbligo di vigilare sulla gestione.

  • art. 2932 cod. civ. (citato nel testo)

    Nel testo è richiamato quale principio generale che impone all'amministratore (e per rinvio al liquidatore) di vigilare e impedire atti pregiudizievoli; la Corte usa tale principio per giustificare la responsabilità del liquidatore in caso di omissione di una vigilanza dovuta.

  • art. 40 cod. pen. (comma conclusivo)

    Richiama la responsabilità per omissione di garanzia: se il liquidatore non adempie agli obblighi di vigilanza si configura una posizione di garanzia dalla quale può derivare responsabilità penale.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limita l'esame dei motivi di ricorso in Cassazione ai punti effettivamente impugnati; utilizzato per delimitare il campo di cognizione della Corte.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Norma procedurale citata in relazione ai vizi di motivazione dedotti dal ricorrente; disciplina i motivi di nullità/ricorso per vizio di motivazione.

Massime di principio

  • L'obbligo di tenere le scritture contabili perdura finché la cessazione dell'attività non è formalizzata con la cancellazione dal registro delle imprese; la mera inattività non giustifica l'omessa tenuta.
  • La bancarotta fraudolenta documentale (occultamento/omessa tenuta delle scritture) richiede il dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori: se manca prova del dolo specifico, la fattispecie può essere derubricata a bancarotta semplice, fondata sulla colpa.
  • Il liquidatore ha un obbligo rafforzato di vigilanza e organizzazione: egli può essere ritenuto responsabile anche per atti di terzi che depauperino il patrimonio sociale quando non abbia adottato tutte le cautele e misure idonee a impedire tali atti.
  • In contesti fattuali degradati (occupazioni, dispersione di beni) la mancata adozione di misure conservative da parte del liquidatore può integrare la fattispecie di bancarotta distrattiva/dissipativa.
  • Se la Cassazione annulla una parte della sentenza per vizio di motivazione relativo all'elemento soggettivo, il giudizio può essere rinviato soltanto per quel capo a diversa sezione della Corte d'appello, con le altre questioni (es. sanzioni) spesso assorbite fino all'esito del nuovo giudizio.
  • In sede di impugnazione è cruciale che la motivazione del giudice di merito affronti distintamente l'elemento soggettivo delle diverse fattispecie di bancarotta (dolo generico vs dolo specifico) perché la mancata distinzione può determinare l'annullamento parziale della sentenza.

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