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Parere

Parere n. 132/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dai signori Antimo Perfetto e Francesco Schiassi, quest’ultimo legale rappresentante della San Damiano S.r.l., contro Comune di Sant'Antimo e nei confronti dei signori Aldo Liardo e Anna Fiorillo per l’annullamento del permesso di costruire n. 29/2023 rilasciato a questi ultimi.

Giustizia amministrativa202401163

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del permesso di costruire n. 29/2023, prot. 26818 del 21 novembre 2023, relativo alla demolizione e ricostruzione con incremento volumetrico di un edificio sito in zona A del PRG

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

I ricorrenti, proprietari confinanti, hanno impugnato il permesso di costruire sostenendo che l’intervento assentito, consistente nella demolizione e ricostruzione di un edificio con aumento di volumetria, modifica delle caratteristiche plano-volumetriche e incremento dell’altezza fino a oltre 15 metri, fosse illegittimo per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, violazione dell’art. 9, comma 1-bis, del d.P.R. 380/2001, dell’art. 6 della legge n. 241/1990 e degli artt. 4 e 9 della legge regionale Campania n. 13/2022. Sono state inoltre dedotte la non assentibilità dell’intervento in zona A, la mancata dimostrazione dei presupposti per l’incentivo volumetrico, la qualificazione dell’intervento come nuova costruzione anziché ristrutturazione edilizia, la violazione delle distanze, la mancata cessione o monetizzazione degli standard urbanistici e l’illegittimità dell’altezza e delle distanze dalla strada e dal fabbricato confinante. I controinteressati hanno eccepito la tardività e l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse. È stata proposta anche istanza cautelare.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto rispettato il contraddittorio e ha respinto il ricorso, assorbendo l’istanza cautelare. L’eccezione di tardività è stata rigettata: la piena conoscenza del titolo edilizio è stata fatta decorrere dall’ostensione degli atti, avvenuta il 14 aprile 2024, e il ricorso, spedito il 5 agosto 2024, è stato considerato tempestivo. È stata respinta anche l’eccezione di difetto di interesse, poiché la qualità di proprietari confinanti e l’altezza del nuovo edificio erano idonee a incidere su salubrità, distanze ed esposizione solare. Nel merito, il primo motivo è stato respinto perché la documentazione indicava i titoli edilizi legittimanti, la volumetria esistente di 2.050,37 mc e l’incremento del 35%, per complessivi 2.768 mc assentiti; il maggiore dato volumetrico comprendeva il piano seminterrato, non computato nella volumetria rilevante. Il Consiglio ha inoltre ritenuto dimostrata la sussistenza dei presupposti dell’art. 4 della legge regionale Campania n. 13/2022, anche con riferimento all’edificio ricadente in zona A ma ristrutturato, ampliato o sopraelevato dopo il 6 agosto 1967. Il secondo motivo è stato dichiarato in parte inammissibile per genericità e in parte infondato. Il terzo motivo è stato respinto perché poco comprensibile, non pertinente e non aderente al quadro normativo. Il quarto motivo è stato rigettato poiché la demolizione e ricostruzione con modifiche di sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche rientra nella ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera d), del d.P.R. 380/2001; l’art. 4, comma 12, della legge regionale n. 13/2022 consente inoltre ampliamenti fuori sagoma e il superamento dell’altezza dell’edificio demolito, nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti. Il quinto motivo è stato respinto perché smentito dalla documentazione e dalle deduzioni dei controinteressati, secondo cui erano previste opere di urbanizzazione, parcheggi e marciapiedi da cedere al Comune, oltre alla disponibilità alla monetizzazione degli standard. Il sesto motivo è stato respinto poiché la distanza era quella dell’edificio preesistente e l’altezza risultava consentita dalla legge regionale.

Osservazioni

Tardività del ricorso

L’impugnazione è stata ritenuta tempestiva. La richiesta di accesso del 6 febbraio 2024 non dimostrava la piena conoscenza delle caratteristiche lesive dell’intervento; l’ostensione è avvenuta il 14 aprile 2024 e il ricorso, spedito il 5 agosto 2024, è stato proposto nel termine utile.

Interesse a ricorrere dei proprietari confinanti

La qualità di proprietari confinanti, non contestata, è sufficiente a radicare l’interesse a ricorrere quando l’intervento può incidere concretamente su salubrità, distanze ed esposizione solare.

Primo motivo - Istruttoria, volumetria e presupposti dell’incentivo

Il motivo è stato respinto perché risultavano indicati i titoli edilizi legittimanti il fabbricato preesistente, la volumetria esistente di 2.050,37 mc e l’incremento del 35%, per una volumetria assentita di 2.768 mc. Il dato di 3.495,63 mc comprendeva il piano seminterrato, non computato nella volumetria da realizzare.

Secondo motivo - Intervento in zona A

La censura è stata ritenuta in parte inammissibile per genericità e in parte infondata, poiché l’art. 4 della legge regionale Campania n. 13/2022 consente l’intervento anche in zona A quando l’edificio sia stato realizzato, ampliato o ristrutturato dopo il 6 agosto 1967.

Terzo motivo - Area urbana degradata ed edificio dismesso

Il motivo è stato respinto perché poco comprensibile, non pertinente alle opere assentite e non aderente al quadro normativo applicabile.

Quarto motivo - Qualificazione come nuova costruzione e distanze

La demolizione e ricostruzione con modifiche di sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche rientra nella ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera d), del d.P.R. 380/2001. L’art. 4, comma 12, della legge regionale n. 13/2022 consente ampliamenti fuori sagoma e il superamento dell’altezza dell’edificio demolito, nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti.

Quinto motivo - Standard urbanistici

La censura è stata respinta perché i controinteressati hanno documentato la presenza delle opere di urbanizzazione primaria e la previsione di parcheggi e marciapiedi da cedere al Comune, dichiarandosi inoltre disponibili alla monetizzazione degli standard eventualmente richiesti.

Sesto motivo - Altezza e distanze

Il motivo è stato respinto perché la distanza risultava coincidente con quella dell’edificio preesistente e l’altezza era ritenuta consentita dalla legge regionale.

Norme richiamate

  • art. 48, comma 3, c.p.a.

    A seguito dell’opposizione tardiva del Comune, il TAR ha restituito il fascicolo al Ministero per la prosecuzione del giudizio in sede straordinaria.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    È stato richiamato dai ricorrenti per sollecitare l’annullamento d’ufficio del permesso di costruire; il mancato riscontro dell’istanza non ha determinato l’accoglimento del ricorso.

  • art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. 380/2001

    Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico. L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana.

    La demolizione e ricostruzione con modifiche delle caratteristiche dell’edificio può rientrare nella ristrutturazione edilizia, senza essere necessariamente qualificata come nuova costruzione.

  • art. 2-bis, comma 1-ter, d.P.R. 380/2001

    È richiamato dalla legge regionale e opera quale limite alle modalità di realizzazione degli incentivi volumetrici.

  • art. 4, commi 4, 6 e 12, legge regionale Campania n. 13/2022

    L'incentivazione può prevedere un incremento volumetrico per l'edilizia residenziale fino a un massimo del trentacinque per cento per interventi di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione, con applicazione delle previsioni dell'articolo 3, comma 1 lett. d) del D.P.R. 380/2001. Gli interventi non possono essere realizzati nelle zone omogenee A, ad eccezione degli edifici realizzati, ampliati o ristrutturati, anche parzialmente, dopo il 6 agosto 1967. Gli incentivi volumetrici possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti.

    La disciplina regionale consente un incremento volumetrico fino al 35% per demolizione e ricostruzione e, ricorrendo le condizioni previste, ammette l’intervento in zona A nonché ampliamenti fuori sagoma e il superamento dell’altezza preesistente.

  • art. 9 d.P.R. 380/2001

    È stato invocato dai ricorrenti per contestare l’edificabilità e la disciplina dell’intervento; le relative censure sono state ritenute infondate o generiche.

  • art. 9 d.m. 1444/1968

    È stato richiamato in relazione alle distanze tra edifici, ma il Consiglio ha ritenuto prevalente, nel caso concreto, il rispetto delle distanze legittimamente preesistenti previsto dalla disciplina regionale.

  • art. 6 l. 241/1990

    È stato invocato in relazione ai doveri istruttori dell’amministrazione; il motivo è stato respinto perché la documentazione istruttoria risultava sufficiente.

  • art. 4 e art. 9 legge regionale Campania n. 13/2022

    Sono stati richiamati dai ricorrenti per contestare la legittimità dell’intervento; il Consiglio ha ritenuto sussistenti i presupposti dell’art. 4 e infondate le censure.

  • art. 1199/1971

    Il procedimento è stato trattato come ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con parere conclusivo della Sezione.

Massime di principio

  • Nel ricorso proposto dal terzo contro un titolo edilizio, quando le censure riguardano le caratteristiche concrete del manufatto, la piena conoscenza utile ai fini della decorrenza del termine di impugnazione può derivare dall’ostensione dei titoli edilizi, se l’opera non è ancora giunta a uno stadio tale da renderne percepibili con certezza dimensioni e consistenza; la prova di una conoscenza anteriore grava su chi eccepisce la tardività.
  • La qualità di proprietario confinante, unitamente alla prospettata incidenza dell’intervento su salubrità, distanze ed esposizione solare, è idonea a fondare l’interesse concreto e attuale all’impugnazione di un titolo edilizio.
  • La demolizione e ricostruzione può integrare ristrutturazione edilizia anche quando comporti modifiche di sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche, nei limiti e alle condizioni stabilite dall’art. 3, comma 1, lettera d), del d.P.R. 380/2001.
  • La disciplina regionale che consente incentivi volumetrici per interventi di demolizione e ricostruzione può ammettere, ove ricorrano le condizioni previste, la realizzazione di ampliamenti fuori sagoma e il superamento dell’altezza dell’edificio demolito, purché siano rispettate le distanze legittimamente preesistenti.
  • La mancata specifica contestazione delle deduzioni documentate dei controinteressati può concorrere a fondare il rigetto delle censure, specialmente quando tali deduzioni riguardino volumetria, titoli edilizi legittimanti, standard urbanistici e caratteristiche dell’intervento.

Impugnazione di un permesso di costruire per demolizione e ricostruzione

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da proprietari confinanti contro il Comune di Sant’Antimo e nei confronti dei titolari di un permesso di costruire relativo alla demolizione e ricostruzione di un edificio con incremento volumetrico e aumento dell’altezza. La Sezione Prima ha espresso parere per il rigetto del ricorso, assorbendo l’istanza cautelare.

Premesse e svolgimento del procedimento

Il Comune aveva rilasciato il permesso di costruire n. 29/2023, prot. 26818 del 21 novembre 2023, per un intervento riguardante un edificio sito in zona A del PRG. I ricorrenti, dopo avere presentato istanza di accesso agli atti il 6 febbraio 2024 e ottenuto l’ostensione il 14 aprile 2024, hanno contestato la legittimità del titolo, sostenendo che la nuova costruzione presentasse caratteristiche plano-volumetriche diverse da quelle dell’edificio esistente, una volumetria complessiva indicata in circa 3.485,63 mc e un’altezza superiore a 15 metri.

Il Comune aveva proposto opposizione al ricorso straordinario, ma il TAR Campania, con sentenza n. 1222/2025, ha dichiarato tardiva e irricevibile l’opposizione, disponendo la restituzione del fascicolo al Ministero per la prosecuzione del giudizio in sede straordinaria. Il Ministero ha quindi trasmesso la relazione istruttoria, chiedendo il rigetto del ricorso. La relazione è stata comunicata ai ricorrenti, che non hanno presentato osservazioni o controdeduzioni.

Tardività e interesse a ricorrere

La Sezione ha respinto l’eccezione di tardività formulata dai controinteressati. La sola richiesta di accesso agli atti non dimostrava la piena conoscenza delle caratteristiche lesive dell’intervento. Poiché i lavori non erano ancora stati eseguiti e le censure riguardavano dimensioni, consistenza e caratteristiche del manufatto, la piena conoscenza poteva derivare dall’ostensione dei titoli edilizi. Essendo l’ostensione avvenuta il 14 aprile 2024 e il ricorso stato spedito il 5 agosto 2024, l’impugnazione è stata considerata tempestiva.

È stata respinta anche l’eccezione di difetto di interesse. La qualità di proprietari confinanti, non contestata, e la prospettata realizzazione di un edificio alto oltre 15 metri sono state ritenute sufficienti a evidenziare una possibile incidenza su salubrità, distanze ed esposizione solare.

Volumetria e istruttoria amministrativa

Il primo motivo contestava la mancata dimostrazione della volumetria esistente, l’assenza di attestazioni e asseverazioni tecniche e l’erroneità dei dati volumetrici. La Sezione ha ritenuto decisive le deduzioni dei controinteressati, non contestate dai ricorrenti.

Dalla documentazione risultavano elencati i titoli edilizi che avevano legittimato il fabbricato preesistente. Era inoltre indicata una volumetria esistente e assentita di 2.050,37 mc, cui si aggiungeva l’incremento del 35%, pari a 717,63 mc, per una volumetria assentita di 2.768 mc. Il dato superiore di 3.495,63 mc comprendeva il piano seminterrato, che non era stato computato ai fini della volumetria da realizzare.

La Sezione ha quindi escluso il difetto di istruttoria e il travisamento dei fatti, ritenendo adeguatamente rappresentati sia i titoli legittimanti sia i dati volumetrici rilevanti.

Applicazione della legge regionale Campania n. 13/2022

L’intervento prevedeva la demolizione e ricostruzione con incremento volumetrico del 35%, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale Campania n. 13/2022. La Sezione ha ritenuto dimostrata la sussistenza dei presupposti della disciplina regionale.

L’art. 4, comma 4, consente un incremento volumetrico fino al 35% per interventi di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione. Il comma 6, lettera c), esclude in via generale gli interventi nelle zone omogenee A, ma introduce un’eccezione per gli edifici realizzati, ampliati o ristrutturati, anche parzialmente, dopo il 6 agosto 1967. Il comma 12 consente, nei limiti previsti, ampliamenti fuori sagoma e il superamento dell’altezza massima dell’edificio demolito, nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti.

Poiché il fabbricato risultava interessato da interventi successivi al 1967 e tale circostanza non era stata adeguatamente smentita, la Sezione ha ritenuto applicabile la disciplina incentivante anche se l’immobile ricadeva in zona A.

Qualificazione dell’intervento edilizio

Il quarto motivo sosteneva che l’intervento dovesse essere qualificato come nuova costruzione, con conseguente applicazione delle distanze previste per le opere nuove. La Sezione ha respinto la censura richiamando l’art. 3, comma 1, lettera d), del d.P.R. 380/2001, che include nella ristrutturazione edilizia la demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con modifiche di sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche.

La disciplina regionale consente inoltre, alle condizioni stabilite, ampliamenti fuori sagoma e il superamento dell’altezza dell’edificio demolito. Ne consegue che le modifiche progettuali contestate non determinavano automaticamente la qualificazione dell’intervento come nuova costruzione.

Ulteriori motivi

Il secondo motivo, relativo all’inammissibilità dell’intervento in zona A, è stato ritenuto in parte generico e in parte infondato per le ragioni già esposte.

Il terzo motivo, concernente la mancata dimostrazione che l’area fosse degradata o che l’edificio fosse dismesso, è stato respinto perché poco comprensibile, non pertinente e non aderente al quadro normativo applicabile.

Il quinto motivo, relativo alla mancata cessione o monetizzazione degli standard urbanistici, è stato smentito dalle deduzioni dei controinteressati. La domanda di permesso indicava la presenza delle opere di urbanizzazione primaria e la previsione di parcheggi esterni e marciapiedi da cedere al Comune. I controinteressati avevano inoltre manifestato disponibilità alla monetizzazione degli standard eventualmente determinati dall’amministrazione.

Il sesto motivo, relativo all’altezza e alle distanze dalla strada e dal fabbricato confinante, è stato respinto perché la distanza era quella dell’edificio preesistente e l’altezza risultava consentita dalla normativa regionale.

Conclusioni

La Sezione ha ritenuto il ricorso palesemente infondato. Il parere conclusivo è stato quindi favorevole al rigetto del ricorso straordinario, con assorbimento dell’istanza sospensiva.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziQualificazione degli interventiDistanze, altezze e volumiRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardivitàDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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