Parere n. 111/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza cautelare, proposto dalla signora Marina Scafidi contro il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (ora Ministero dell’università e della ricerca), l’Università degli Studi di Palermo e Cineca - Consorzio interuniversitario e nei confronti del signor Ruggero Piazza per l’annullamento: - del Decreto Ministeriale n. 5 febbraio 2014 n.85 avente ad oggetto Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea ed accesso programmato a livello nazionale a.a. 2014/2015; - del bando di concorso di cui al Decreto n. 474/2014 dell'Università degli Studi di Palermo del Rettore dell'Ateneo di Palermo; - dei verbali della Commissione di concorso e di eventuali sottocommissioni nonché delle disposizioni di concorso impartite nella parte in cui le stesse violino il principio dell'anonimato; - degli atti dai quali si evince che la consegna dei plichi è avvenuta in relazione all'età anagrafica con violazione del principio dell'anonimato; - degli atti dai quali si evince che la regolarità dei plichi è stata asseverata da candidate chiamate dai membri della commissione (o sottocommissione) per nome e cognome; - della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal CINECA nella parte in cui risulta impresso il codice segreto alfanumerico sotto il codice a barre tanto nella scheda anagrafica che nel questionario personalizzato delle domande e nella scheda risposte, in violazione delle indicazioni dell'Alto Commissario anticorruzione del 2007, del Consiglio di Stato sez. II 14 ottobre 2013 n. 4233 e del TAR Molise 4 giugno 2013 n. 396; - del documento consegnato alla ricorrente, dal quale risultava in corrispondenza del suo nominativo (Scafidi Marina) il codice di accesso programmato riservato alla stessa per verificare la valutazione della sua prova e del modulo risposte; - della graduatoria pubblicata in data 22 aprile 2014 secondo il codice identificativo dei candidati; della graduatoria nazionale del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e odontoiatria e protesi Dentaria per l'anno accademico 2014/2015 del 12 maggio 2014 con indicazione del punteggio dei candidati, dalla quale la ricorrente risulta collocata oltre l'ultimo posto utile, e quindi non ammessa al Corso; - della graduatoria nazionale del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico 2014/2015 del 20 maggio 2014 con indicazione dei posti assegnati dalla quale la ricorrente risulta non ammessa al Corso; - di ogni altro provvedimento connesso conseguente e presupposto; nonché per l’accertamento del diritto di parte ricorrente ad essere ammessa al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico 2014/2015 con diritto ad ottenere il risarcimento dei danni subiti e subendi a causa del diniego dell'iscrizione; nonché per la con condanna in forma specifica ex art. 30 comma 2 c.p.a. delle Amministrazioni intimate all'adozione dei relativi provvedimenti di ammissione in soprannumero al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico 2014/2015, nonché ove occorra ed in via subordinata al pagamento delle relative somme con interessi e rivalutazione come per legge.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione degli atti della procedura di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato nazionale in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’anno accademico 2014/2015, con domanda di ammissione in soprannumero e risarcimento del danno.
Esito
La questione giuridica
La ricorrente ha contestato, con unico motivo, la violazione del principio di anonimato delle prove selettive, deducendo la violazione dell’art. 14 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, nonché degli artt. 3 e 97 Cost. Le censure riguardavano, in particolare, le modalità di consegna e verifica dei plichi, l’identificazione dei candidati, l’apposizione di codici alfanumerici sulle schede e sui questionari e la pubblicazione delle graduatorie mediante codici identificativi. La ricorrente chiedeva l’annullamento degli atti della procedura, l’accertamento del diritto all’ammissione al corso per l’anno accademico 2014/2015, l’ammissione in soprannumero e il risarcimento dei danni. Nel corso del procedimento cautelare la ricorrente era stata ammessa temporaneamente alla frequenza. Successivamente, a seguito di una nuova selezione, ella aveva superato il test di ammissione e conseguito la laurea magistrale in Medicina e Chirurgia il 20 marzo 2024. La ricorrente ha quindi dichiarato di non avere più interesse alla definizione del ricorso.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito la censura relativa alla violazione dell’anonimato. Il Collegio ha ribadito che l’interesse al ricorso è una condizione dell’azione e deve sussistere sia al momento della proposizione sia al momento della decisione. Esso viene meno quando sopravvenienze di fatto o di diritto rendano priva di qualsiasi utilità, anche strumentale, la decisione sulla fondatezza della pretesa. Nel caso concreto, la partecipazione a una nuova selezione, il superamento del test e il conseguimento della laurea hanno eliminato l’utilità concreta dell’ammissione al corso per l’anno accademico 2014/2015. La precedente ammissione cautelare temporanea non ha impedito la successiva declaratoria di improcedibilità.
Osservazioni
Sopravvenuta carenza di interesse
La partecipazione della ricorrente a una nuova selezione, il superamento del test di ammissione e il conseguimento della laurea magistrale in Medicina e Chirurgia hanno fatto venir meno l’utilità concreta della decisione sul ricorso relativo alla procedura del 2014/2015. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato improcedibile.
Norme richiamate
art. 14 d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487
La disposizione è richiamata dalla ricorrente quale fondamento del principio di anonimato delle prove selettive; il Consiglio di Stato non ne esamina il merito, poiché dichiara il ricorso improcedibile.
artt. 3 e 97 Cost.
Sono richiamati dalla ricorrente in relazione alle censure di violazione dei principi di uguaglianza, imparzialità e buon andamento; tali censure non vengono esaminate per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 30, comma 2, c.p.a.
È richiamato nell’epigrafe quale fondamento della domanda di condanna in forma specifica; la domanda non viene esaminata a seguito della declaratoria di improcedibilità.
art. 1, comma 3, d.m. 17 dicembre 2014, n. 901
La disposizione è richiamata nella relazione ministeriale in relazione alla mancata manifestazione di interesse all’immatricolazione e alla prospettata decadenza dalla graduatoria; il Consiglio di Stato non decide tale questione, poiché definisce il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- L’interesse al ricorso, quale condizione dell’azione, deve sussistere non solo al momento della proposizione dell’impugnazione, ma anche al momento della decisione.
- Il ricorso amministrativo diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando una sopravvenienza di fatto o di diritto renda priva di qualsiasi utilità concreta, anche meramente strumentale, la decisione sulla pretesa azionata.
- Il processo amministrativo non è una giurisdizione di diritto oggettivo destinata al ripristino astratto della legalità, ma è diretto a definire una controversia nella quale il ricorrente deve dimostrare un’utilità pratica e concreta derivante dall’accoglimento del ricorso.
- Il conseguimento, attraverso una nuova procedura selettiva, del medesimo risultato sostanziale perseguito con l’impugnazione della precedente procedura può determinare il venir meno dell’interesse alla decisione sul ricorso originario.
Improcedibilità del ricorso contro la procedura di ammissione a Medicina 2014/2015
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una candidata contro gli atti della procedura nazionale di ammissione ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’anno accademico 2014/2015. Il ricorso contestava, in particolare, la violazione del principio di anonimato delle prove selettive.
Premesse e domande della ricorrente
La ricorrente aveva impugnato il decreto ministeriale relativo alle modalità e ai contenuti delle prove, il bando dell’Università degli Studi di Palermo, i verbali della commissione, gli atti concernenti la consegna e la verifica dei plichi, la documentazione predisposta da Cineca, le graduatorie e ogni atto connesso o presupposto.
Con un unico motivo aveva dedotto la violazione dell’art. 14 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, nonché degli artt. 3 e 97 Cost., sostenendo che la procedura non avesse assicurato l’anonimato delle prove. Le contestazioni riguardavano, tra l’altro, l’identificazione nominativa dei candidati, le modalità di consegna dei plichi, la presenza di codici alfanumerici sulle schede e sui questionari e la pubblicazione delle graduatorie mediante codici identificativi.
La ricorrente aveva chiesto anche l’ammissione al corso in soprannumero, la condanna in forma specifica e il risarcimento dei danni. In sede cautelare era stata temporaneamente ammessa alla frequenza del corso.
Vicende sopravvenute
Nel 2024 la Sezione ha chiesto alle parti di comunicare l’eventuale persistenza dell’interesse alla definizione del giudizio. Il Ministero ha riferito che la ricorrente aveva conseguito la laurea magistrale in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Palermo il 20 marzo 2024.
La ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, poiché nel frattempo aveva superato una nuova prova di ammissione alla Facoltà di Medicina e aveva già conseguito la laurea.
Principi sull’interesse al ricorso
Il Consiglio di Stato ha ricordato che il processo amministrativo non è una giurisdizione di diritto oggettivo diretta a ristabilire in astratto la legalità, ma serve a risolvere una controversia tra il soggetto che si assume leso in modo diretto, concreto e attuale e l’amministrazione che ha adottato l’atto.
L’interesse al ricorso consiste nel vantaggio pratico e concreto che il ricorrente può ottenere dall’accoglimento dell’impugnazione. Trattandosi di una condizione dell’azione, deve sussistere sia al momento della proposizione del ricorso sia al momento della decisione.
L’interesse può venire meno nel corso del giudizio quando sopravvenienze di fatto o di diritto rendano priva di qualsiasi utilità, anche meramente strumentale, una pronuncia sulla fondatezza della pretesa. In tale ipotesi il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Valutazione del caso concreto
Secondo il Collegio, la nuova ammissione della ricorrente a un corso di laurea in Medicina e il successivo conseguimento della laurea hanno eliminato l’utilità concreta dell’accertamento relativo alla procedura del 2014/2015. Non residuava quindi un interesse attuale alla pronuncia sulle censure concernenti l’anonimato delle prove, né sulle domande di ammissione e risarcimento formulate in relazione a quella procedura.
Conclusioni
Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso fosse dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le censure sulla legittimità della procedura selettiva non sono state esaminate nel merito.
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