Parere n. 108/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dal signor -OMISSIS- contro il Ministero dell’Interno – Dipartimento di P.S - Direzione centrale per i servizi di ragioneria, Ufficio VII Trattamento Pensioni e il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero della difesa per l’annullamento: - del decreto n. -OMISSIS- del -OMISSIS- di mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di alcune infermità; - del parere n. -OMISSIS- del Comitato di verifica per le cause di servizio notificato unitamente al decreto suddetto; - del parere n. -OMISSIS- del Comitato di verifica per le cause di servizio notificato unitamente al decreto suddetto; - del verbale Modello BL/B n. -OMISSIS- datato-OMISSIS-della 2^ CMO Sezione Polizia dello Stato, Dipartimento militare di medicina legale - -OMISSIS-, notificato in pari data mediante consegna a mani; - del verbale modello B n. -OMISSIS- datato -OMISSIS- della 2^ CMO Sezione Polizia dello Stato, Dipartimento militare di medicina Legale - -OMISSIS-, mai notificato; - di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente, notificato o meno.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del decreto ministeriale di mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di alcune infermità, dei pareri del Comitato di verifica per le cause di servizio e dei verbali della Commissione medica ospedaliera
Esito
La questione giuridica
Il ricorrente, dipendente della Polizia di Stato collocato in aspettativa ai sensi dell’art. 16, comma 3, d.P.R. n. 51/2009, ha chiesto l’annullamento del decreto ministeriale n. 335/23 e degli ulteriori atti presupposti, deducendo violazione di legge per difetto dei presupposti, eccesso di potere, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. La Sezione aveva già rilevato la necessità di accertare l’esatta ubicazione delle scale del giardino sulle quali il ricorrente avrebbe subito un infortunio il 12 gennaio 2017, verificando in particolare se esse insistessero su area pubblica o privata. Gli ulteriori accertamenti hanno evidenziato che l’area su cui è posizionata la scala risulta comunale, mentre la pedana lignea soprastante è collocata in parte su proprietà comunale e in parte su proprietà privata; non sono emersi atti autorizzativi né elementi certi sull’epoca di realizzazione dell’opera. Il Ministero, inoltre, non ha trasmesso al ricorrente la relazione istruttoria e la documentazione raccolta, impedendogli di formulare le osservazioni e controdeduzioni previste dal precedente parere interlocutorio.
Il parere
La Sezione non decide né le questioni preliminari né il merito del ricorso. Rileva che il Ministero non ha adempiuto integralmente al precedente parere interlocutorio, poiché non ha comunicato al ricorrente la relazione sugli accertamenti e la relativa documentazione. Dispone quindi che il Ministero dell’Interno inoltri al ricorrente, entro dieci giorni dalla comunicazione del parere, la relazione completa e tutta la documentazione acquisita; il ricorrente potrà presentare osservazioni e controdeduzioni nei successivi dieci giorni, trasmettendole al Ministero e depositandole presso la Segreteria della Sezione. L’ulteriore trattazione dell’affare è rinviata a data da destinarsi.
Osservazioni
Adempimento del parere interlocutorio e partecipazione del ricorrente
Il Ministero deve trasmettere al ricorrente, entro dieci giorni dalla comunicazione del parere, la relazione relativa agli accertamenti svolti in esecuzione del precedente parere interlocutorio, corredata da tutta la documentazione acquisita. Il ricorrente potrà formulare osservazioni e controdeduzioni nei successivi dieci giorni.
Accertamento dell’ubicazione delle scale
Gli accertamenti devono consentire di definire l’esatta ubicazione delle scale al momento dell’infortunio del 12 gennaio 2017 e stabilire se esse insistessero su area pubblica o su area privata.
Risultanze catastali e comunali
Dalla nota comunale risulta che l’area su cui è posizionata la scala è comunale, mentre la pedana lignea soprastante è collocata in parte su proprietà comunale e in parte su proprietà privata. Non sono emersi atti autorizzativi relativi alla scala né documentazione comprovante il pubblico passaggio.
Epoca di realizzazione e profili urbanistici
L’opera risulta priva di titolo sotto il profilo urbanistico, ma il Comune non è in grado di stabilire l’epoca della sua installazione; tale elemento può essere necessario per valutare se, al momento della realizzazione, fosse richiesto un titolo autorizzativo.
Norme richiamate
art. 16, comma 3, d.P.R. n. 51/2009
È richiamato quale disposizione in base alla quale il ricorrente è stato collocato in aspettativa.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente, a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, insieme all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento.
Massime di principio
- Quando il Consiglio di Stato dispone un’integrazione istruttoria nel procedimento relativo a un ricorso straordinario e prevede che la relazione dell’amministrazione sia trasmessa al ricorrente per osservazioni e controdeduzioni, l’amministrazione deve adempiere anche a tale obbligo partecipativo prima che l’affare possa essere definito.
- La mancata trasmissione al ricorrente della relazione istruttoria e della documentazione acquisita in esecuzione di un parere interlocutorio impedisce la decisione definitiva dell’affare e giustifica un ulteriore rinvio con rinnovazione del contraddittorio.
- Quando la qualificazione pubblica o privata dell’area rileva ai fini della decisione, l’istruttoria deve accertare non solo la titolarità catastale del bene, ma anche gli eventuali elementi comprovanti l’uso pubblico, l’epoca di realizzazione delle opere e l’esistenza dei relativi titoli autorizzativi.
Ricorso straordinario sul mancato riconoscimento della causa di servizio
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, esamina in sede consultiva un ricorso straordinario proposto da un dipendente della Polizia di Stato contro il Ministero dell’Interno, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero della Difesa. Il ricorrente impugna il decreto ministeriale che ha negato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di alcune infermità, nonché i pareri del Comitato di verifica per le cause di servizio e i verbali della Commissione medica ospedaliera.
Motivi del ricorso e precedente attività istruttoria
Il ricorrente deduce violazione di legge per difetto dei presupposti, eccesso di potere, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. Con precedente parere interlocutorio, la Sezione aveva ritenuto necessario acquisire specifici elementi sulla dinamica dell’infortunio del 12 gennaio 2017, in particolare sull’esatta ubicazione delle scale del giardino sulle quali l’infortunio sarebbe avvenuto e sulla natura pubblica o privata dell’area.
Il Ministero avrebbe dovuto trasmettere una relazione puntuale e documentata, corredata dalla descrizione delle attività svolte e dalla documentazione acquisita, nonché comunicarla al ricorrente per consentirgli di presentare osservazioni e controdeduzioni.
Esiti degli accertamenti
Il Ministero ha trasmesso note della Questura, una visura storica per immobile, documentazione fotografica e, successivamente, una nota del Comune. Da tali elementi risulta che:
- l’area sulla quale è posizionata la scala è comunale;
- la pedana lignea soprastante, che collega la scala con la corte comunale, insiste in parte su proprietà comunale e in parte su proprietà privata;
- non sono emersi atti autorizzativi relativi alla scala;
- non è stata rinvenuta documentazione comprovante il pubblico passaggio;
- sotto il profilo urbanistico l’opera risulta priva di titolo, ma non è stata accertata l’epoca della sua realizzazione;
- il Comune ha comunicato l’intenzione di avviare un procedimento nei confronti del ricorrente per acquisire informazioni e documentazione sull’epoca di installazione dell’opera.
Mancata trasmissione della relazione al ricorrente
La Sezione rileva preliminarmente che agli atti non risulta la trasmissione al ricorrente della relazione ministeriale e della documentazione raccolta, nonostante tale adempimento fosse stato espressamente previsto dal precedente parere interlocutorio. È quindi necessario assicurare il contraddittorio sulle risultanze dell’istruttoria prima di procedere alla decisione del ricorso.
Dispositivo e rinvio
La Sezione dispone che il Ministero dell’Interno trasmetta al ricorrente, entro dieci giorni dalla comunicazione del parere, la relazione completa e tutta la documentazione relativa agli accertamenti eseguiti. Il ricorrente potrà presentare osservazioni e controdeduzioni nei successivi dieci giorni, trasmettendole al Ministero e depositandole presso la Segreteria della Sezione.
Ogni decisione sulle questioni di rito e di merito resta impregiudicata. L’ulteriore trattazione dell’affare è rinviata a data da destinarsi. Il parere dispone inoltre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.
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