Parere n. 110/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dal signor -OMISSIS-, contro U.T.G. - Prefettura di -OMISSIS-, avverso decreto n. prot. 0284566 dell'8 settembre 2023 concernente diniego dell’UTG Prefettura di -OMISSIS- all’istanza di nomina a guardia particolare giurata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDiniego prefettizio della nomina a guardia particolare giurata, con contestuale rilievo ai fini dell'autorizzazione al porto d'armi
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio dell'8 settembre 2023 che ha respinto l'istanza di nomina a guardia particolare giurata presentata da un istituto di vigilanza in suo favore. Ha dedotto la violazione e l'erronea applicazione degli artt. 11, 43 e 138 del T.U.L.P.S., carenza di motivazione, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria. In particolare, ha sostenuto che la Prefettura avrebbe dovuto svolgere un'istruttoria più approfondita sull'esito dei procedimenti penali, sulla natura e sulla data dei reati, sul tempo trascorso, sulla sua personalità, sull'attività lavorativa svolta e sull'eventuale pendenza di ulteriori procedimenti, prima di formulare il giudizio prognostico di affidabilità e di corretto uso delle armi. La vicenda riguardava una condanna per estorsione in concorso, risalente al 2004, e un procedimento per false dichiarazioni o attestazioni in atto pubblico, definito nel 2023 con declaratoria di prescrizione del reato.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso infondato e ha espresso parere per il rigetto. Ha affermato che la valutazione amministrativa dei requisiti di affidabilità per la nomina a guardia particolare giurata, che comprende l'autorizzazione al porto d'armi, è distinta dalla valutazione penale e ha finalità preventiva, non repressivo-punitiva. Pertanto, l'Amministrazione può fondare un giudizio di inaffidabilità anche su fatti oggetto di procedimenti penali conclusi con assoluzione o prescrizione, poiché l'esito penale non elimina necessariamente la rilevanza storica e fattuale della condotta ai fini amministrativi. La valutazione prefettizia gode di ampia discrezionalità e non richiede né un giudizio di pericolosità sociale né la prova di un abuso concreto delle armi. Possono essere valorizzati fatti e situazioni non riconducibili alla buona condotta, purché la valutazione sia non irrazionale e adeguatamente motivata. Il sindacato amministrativo è limitato ai casi di manifesto travisamento, manifesta illogicità o manifesta irragionevolezza, che nel caso concreto non sono stati ravvisati.
Osservazioni
Violazione degli artt. 11, 43 e 138 T.U.L.P.S.
La censura è infondata. La nomina a guardia particolare giurata e il connesso porto d'armi presuppongono una valutazione preventiva e ampia dell'affidabilità del richiedente. L'Amministrazione può valorizzare condotte penalmente rilevanti anche quando il procedimento penale si sia concluso con prescrizione.
Carenza di motivazione, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria
Le doglianze sono prive di pregio. Il diniego è stato fondato su sentenze penali di condanna e su fatti ritenuti idonei a porre in dubbio la buona condotta e l'affidabilità del richiedente. Non è necessario svolgere l'istruttoria ulteriore prospettata dal ricorrente quando gli elementi acquisiti consentano una valutazione prefettizia non irrazionale e congruamente motivata.
Rilevanza della prescrizione del reato
La declaratoria di prescrizione non impedisce all'Amministrazione di considerare la condotta sul piano storico e fattuale nell'ambito del giudizio amministrativo di affidabilità, distinto dall'accertamento penale avente finalità repressivo-punitiva.
Limiti del sindacato sulla discrezionalità prefettizia
La valutazione dell'Autorità di pubblica sicurezza è sindacabile soltanto in presenza di manifesto travisamento dei fatti o manifesta illogicità e irragionevolezza. Tali vizi non sono stati ravvisati nel caso concreto.
Norme richiamate
art. 11 T.U.L.P.S.
La disposizione è richiamata nel quadro dei requisiti e dei poteri dell'Amministrazione in materia di autorizzazioni di pubblica sicurezza e di valutazione dell'affidabilità.
art. 43 T.U.L.P.S.
La norma rileva ai fini del rilascio della licenza di porto d'armi; la condanna per estorsione è stata ritenuta riconducibile a una fattispecie ostativa secondo la valutazione dell'Amministrazione.
art. 138 T.U.L.P.S.
La disposizione subordina la nomina a guardia particolare giurata al possesso di specifici requisiti soggettivi, tra cui la buona condotta e l'assenza di condanne per delitto secondo il richiamo operato nel parere.
Il preavviso di diniego è stato comunicato all'interessato prima dell'adozione del provvedimento prefettizio.
È richiamato quale base della presentazione diretta del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità dell'interessato.
Massime di principio
- La valutazione amministrativa dell'affidabilità necessaria per la nomina a guardia particolare giurata e per il porto d'armi è distinta dall'accertamento penale e persegue finalità preventive, sicché può condurre a un giudizio negativo anche quando il procedimento penale si sia concluso con assoluzione o prescrizione.
- Ai fini del giudizio amministrativo di affidabilità nel settore delle armi, non è necessario dimostrare né la pericolosità sociale del soggetto né un concreto abuso delle armi; è sufficiente che gli elementi considerati siano idonei a porre in dubbio la buona condotta e siano valutati in modo non irrazionale e congruamente motivato.
- Nella valutazione prefettizia dell'affidabilità possono essere apprezzati anche fatti privi di autonoma rilevanza penale, purché la loro valorizzazione sia coerente, non arbitraria e adeguatamente motivata.
- Il sindacato sulla discrezionalità dell'Autorità di pubblica sicurezza in materia di porto d'armi e nomina a guardia particolare giurata è limitato ai casi di manifesto travisamento dei fatti, manifesta illogicità o manifesta irragionevolezza.
Diniego della nomina a guardia particolare giurata
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un privato contro il diniego della Prefettura alla nomina a guardia particolare giurata. La controversia concerne la valutazione dei requisiti di affidabilità e buona condotta richiesti per lo svolgimento del servizio, che comporta anche l'autorizzazione al porto d'armi.
Premesse e richiesta
Un istituto di vigilanza aveva richiesto alla Prefettura il rilascio del decreto di nomina in favore del ricorrente. Dall'istruttoria erano emersi:
- una condanna del 2004 per estorsione in concorso, con pena detentiva e pecuniaria, benefici della non menzione e sospensione condizionale;
- un procedimento per violazioni degli artt. 483 c.p. e 76 d.P.R. 445/2000, definito con condanna alla pena di quattro mesi di reclusione;
- la successiva declaratoria di estinzione del reato per prescrizione pronunciata dalla Corte d'appello il 30 ottobre 2023.
La Prefettura, dopo avere inviato il preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990 e avere esaminato le osservazioni difensive, ha respinto l'istanza con decreto dell'8 settembre 2023.
Motivi del ricorso
Il ricorrente ha dedotto la violazione e l'erronea applicazione degli artt. 11, 43 e 138 T.U.L.P.S., nonché carenza di motivazione, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria. Secondo la prospettazione del ricorso, la Prefettura avrebbe dovuto approfondire l'esito dei procedimenti penali, la natura delle condotte, il tempo trascorso, la personalità del richiedente, l'attività lavorativa svolta e l'eventuale esistenza di ulteriori procedimenti, prima di formulare il giudizio prognostico sull'affidabilità e sul corretto uso delle armi.
Valutazione amministrativa e valutazione penale
Il Consiglio di Stato ha richiamato il principio di separazione tra valutazione penale e valutazione amministrativa dei fatti. Il procedimento penale ha finalità repressivo-punitiva, mentre il procedimento amministrativo relativo alla nomina a guardia particolare giurata ha finalità preventiva e mira a tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica.
Da tale distinzione deriva che l'Amministrazione può giungere a una conclusione di inaffidabilità anche quando il procedimento penale si sia concluso con assoluzione o prescrizione. La prescrizione, infatti, non elimina necessariamente la rilevanza storica e fattuale della condotta ai fini del diverso giudizio amministrativo.
Ampiezza della discrezionalità prefettizia
La nomina a guardia particolare giurata, con il connesso porto d'armi, richiede una valutazione particolarmente rigorosa dei requisiti soggettivi. Il Prefetto dispone di un'ampia discrezionalità nel valutare la buona condotta e l'affidabilità del richiedente.
Il parere richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 440 del 16 dicembre 1993 e diversi precedenti del Consiglio di Stato, secondo cui il giudizio di non affidabilità può essere fondato su situazioni non necessariamente riconducibili a un accertato abuso delle armi o a una condizione di pericolosità sociale. Possono essere considerati anche fatti privi di autonoma rilevanza penale, purché la valutazione non sia irrazionale e sia congruamente motivata.
La natura cautelare e preventiva della disciplina delle armi giustifica l'ampiezza del potere valutativo, che non ha carattere sanzionatorio né punitivo.
Sindacato del giudice amministrativo
Il Consiglio di Stato ha precisato che il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella discrezionale dell'Autorità di pubblica sicurezza. Il controllo è limitato alla verifica di eventuali manifesti vizi di travisamento dei fatti, illogicità o irragionevolezza.
Nel caso esaminato, il decreto prefettizio risultava fondato su elementi concreti, costituiti dalle condanne e dalle condotte emerse nel corso dell'istruttoria, e non presentava i vizi denunciati dal ricorrente.
Conclusioni
La Sezione ha ritenuto infondato il ricorso straordinario e ha espresso parere per il rigetto. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente, ai sensi dell'art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003 e dell'art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679.
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