Parere n. 113/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto da Giustimarcello S.r.l., contro Comune di Rio, e nei confronti di Banco Bpm Societa' per Azioni, Avv. Piergiorgio Simoni in qualità di custode giudiziario (Esecuzione Immoiliare Rgc 179/2021), per l’annullamento dell’ordinanza commissariale n. 27 del 30.03.2023 operazioni di messa in sicurezza messa dell’immobile localita' San Bennato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione dell’ordinanza commissariale n. 27 del 30 marzo 2023, recante misure contingibili e urgenti di messa in sicurezza di un complesso immobiliare sito in località San Bennato
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La ricorrente ha impugnato l’ordinanza con cui il Commissario straordinario del Comune di Rio ha ordinato alla società proprietaria e al custode giudiziario di eseguire, entro trenta giorni, interventi di confinamento dell’area, demolizione delle murature pericolanti, rimozione e smaltimento di macerie e rifiuti e scerbamento. Con il primo motivo ha sostenuto che, essendo l’immobile sottoposto a pignoramento e pendendo una procedura esecutiva, le spese e gli interventi avrebbero dovuto essere posti esclusivamente a carico del creditore procedente, invocando l’art. 8 del d.P.R. n. 115/2002 e la sentenza della Corte di cassazione n. 12877 del 2016; ha inoltre dedotto la propria mancanza di materiale disponibilità del bene. Con il secondo motivo ha lamentato la violazione dell’art. 54 del d.lgs. n. 267/2000, degli artt. 1 e 3 della l. n. 241/1990 e dell’art. 97 Cost., sostenendo l’assenza dei presupposti di urgenza, l’insufficienza della motivazione e la mancata individuazione puntuale degli interventi necessari.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato il primo motivo, rilevando che il pignoramento, anche se la procedura esecutiva è sospesa, conserva i propri effetti conservativi e non elimina i doveri dominicali del proprietario, derivanti anche dall’art. 2053 c.c., di adottare le misure necessarie a prevenire rischi e danni alla pubblica incolumità. L’art. 8 del d.P.R. n. 115/2002 e il principio affermato dalla Cassazione nella sentenza n. 12877 del 2016 riguardano le spese immediatamente conservative dell’integrità del bene pignorato e funzionali alla prosecuzione della procedura esecutiva; non riguardano invece le spese necessarie a evitare danni a terzi, che ricadono nella sfera dominicale. È stato ritenuto infondato anche il secondo motivo: il sopralluogo e il rapporto tecnico avevano accertato un pericolo concreto per l’incolumità delle persone, individuandone le cause e indicando specifiche misure provvisionali. L’ordinanza era quindi adeguatamente motivata sia quanto all’urgenza sia quanto agli interventi da eseguire. Il ricorso è stato respinto e l’istanza cautelare è stata assorbita.
Osservazioni
Primo motivo - Spese di messa in sicurezza dell’immobile pignorato
Il pignoramento e la sospensione della procedura esecutiva non fanno venir meno i doveri dominicali del proprietario di prevenire rischi e danni alla pubblica incolumità. Le opere ordinate non sono spese conservative dell’integrità del bene pignorato, funzionali alla prosecuzione dell’esecuzione forzata, ma interventi diretti a evitare danni a terzi; pertanto non rientrano nella disciplina invocata dell’art. 8 del d.P.R. n. 115/2002.
Secondo motivo - Presupposti e motivazione dell’ordinanza contingibile e urgente
Il sopralluogo e il rapporto del Responsabile del Servizio n. 5 hanno documentato un pericolo concreto per l’incolumità delle persone, derivante da murature e solai crollati o instabili, dall’accessibilità dell’area e dalla presenza di macerie e rifiuti. L’ordinanza indica sia le ragioni dell’intervento sia le opere specificamente necessarie: confinamento, demolizione delle murature instabili, rimozione e smaltimento di macerie e rifiuti e scerbamento.
Norme richiamate
art. 54, comma 4, d.lgs. 267/2000
Consente l’adozione dell’ordinanza contingibile e urgente quando sia necessario fronteggiare un pericolo concreto per la pubblica incolumità; nel caso esaminato, il potere è stato legittimamente esercitato sulla base dell’accertamento tecnico del rischio e dell’indicazione delle misure necessarie.
art. 8 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Riguarda le spese per gli atti necessari al processo esecutivo, che possono essere anticipate dal creditore procedente quando siano immediatamente funzionali alla conservazione fisica e giuridica del bene pignorato e alla prosecuzione della procedura. Non si applica alle spese dirette a prevenire danni a terzi.
art. 2053 codice civile
Esprime i doveri dominicali connessi alla rovina dell’edificio e fonda, secondo il parere, l’obbligo del proprietario di adottare le misure necessarie a evitare rischi e danni alla pubblica incolumità, anche quando il bene sia pignorato.
artt. 1 e 3 l. 241/1990
Impongono il rispetto dei principi generali dell’azione amministrativa e l’obbligo di motivazione; nel caso concreto tali obblighi sono stati ritenuti soddisfatti dall’indicazione delle situazioni di pericolo e degli interventi da eseguire.
art. 97 Cost.
È stato invocato dalla ricorrente in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità, ma il parere non ha ravvisato violazioni, ritenendo adeguatamente istruito e motivato l’intervento comunale.
art. 373 c.p.c.
La sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo impedisce la prosecuzione dell’esecuzione, ma non elimina, secondo il richiamo alla giurisprudenza civile, gli effetti conservativi del pignoramento.
art. 624 c.p.c.
La sospensione dell’esecuzione non comporta il venir meno degli effetti conservativi del pignoramento.
art. 54 d.P.R. 1199/1971
È la base procedurale del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nell’ambito del quale il parere della Sezione decide la controversia nel merito.
Massime di principio
- La sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo o della procedura esecutiva non elimina gli effetti conservativi del pignoramento, né fa venir meno i doveri dominicali del proprietario in relazione alla sicurezza del bene e alla prevenzione dei danni a terzi.
- Le spese che il creditore procedente può essere chiamato ad anticipare ai sensi dell’art. 8 del d.P.R. n. 115/2002 sono quelle immediatamente funzionali alla conservazione fisica e giuridica del bene pignorato e alla prosecuzione della procedura esecutiva; restano escluse le spese di manutenzione o messa in sicurezza finalizzate principalmente alla tutela della pubblica incolumità e dei terzi.
- Un’ordinanza contingibile e urgente è adeguatamente motivata quando, sulla base di un accertamento tecnico, individua un pericolo concreto per l’incolumità pubblica, ne indica le cause e prescrive specifici interventi proporzionati a fronteggiarlo.
- La qualità di destinatario di un’ordinanza contingibile e urgente non dipende esclusivamente dalla disponibilità materiale immediata del bene, ma può fondarsi sui doveri dominicali gravanti sul proprietario in relazione ai rischi derivanti dall’immobile.
Ordinanza contingibile e urgente di messa in sicurezza di immobile pignorato
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da una società proprietaria contro l’ordinanza n. 27 del 30 marzo 2023 del Commissario straordinario del Comune di Rio. Il provvedimento imponeva alla proprietaria e al custode giudiziario di mettere in sicurezza un complesso immobiliare abbandonato e pericolante sito in località San Bennato, in prossimità di un arenile frequentato.
Premesse fattuali e contenuto dell’ordinanza
La Delegazione di Spiaggia di Cavo aveva segnalato il pericolo di crollo della tettoia e l’inclinazione del muro confinante con l’arenile, chiedendo l’interdizione dell’accesso e la messa in sicurezza dell’area. A seguito di un sopralluogo, il Responsabile del Servizio n. 5 aveva accertato il completo stato di abbandono del complesso, l’assenza di recinzioni, la libera accessibilità dell’area, il crollo di porzioni di muratura e dei solai di copertura, la precarietà delle murature residue e la presenza di macerie e rifiuti.
L’ordinanza, adottata ai sensi dell’art. 54, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, prescriveva entro trenta giorni:
- il confinamento del complesso immobiliare;
- la demolizione dei setti murari instabili e il conferimento dei materiali in discarica autorizzata;
- la pulizia delle aree e lo smaltimento di macerie e rifiuti;
- lo scerbamento e il conferimento del materiale in discarica autorizzata.
Ricorso e procedimento
La società ha proposto ricorso straordinario chiedendo anche la sospensione cautelare dell’ordinanza. Il ricorso era stato successivamente trasposto in sede giurisdizionale, ma il TAR Toscana ne aveva dichiarato l’inammissibilità per litispendenza, in assenza di opposizione delle controparti alla trattazione in sede straordinaria. La relazione istruttoria del Ministero dell’interno aveva concluso per il rigetto.
Primo motivo: pignoramento e imputazione delle spese
La ricorrente sosteneva che, essendo l’immobile sottoposto a esecuzione immobiliare, le spese di messa in sicurezza avrebbero dovuto essere poste esclusivamente a carico del creditore procedente, richiamando l’art. 8 del d.P.R. n. 115/2002 e la sentenza della Corte di cassazione n. 12877 del 2016.
Il Consiglio di Stato ha respinto la censura. La sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo o dell’esecuzione non elimina gli effetti conservativi del pignoramento, ma il vincolo di inalienabilità del bene non incide sui doveri dominicali del proprietario. Il proprietario resta tenuto ad adottare le misure necessarie per evitare rischi e danni alla pubblica incolumità.
La disciplina sulle spese del processo esecutivo invocata dalla ricorrente riguarda le spese strettamente necessarie a conservare l’integrità fisica e giuridica del bene pignorato e a impedire la chiusura anticipata della procedura. Le opere ordinate dal Comune avevano invece la finalità di prevenire danni a terzi e tutelare la pubblica incolumità e l’ambiente; esse appartengono quindi alla sfera dominicale e non sono riconducibili alle spese processuali anticipate dal creditore procedente.
Secondo motivo: urgenza, istruttoria e motivazione
La società contestava inoltre la carenza dei presupposti per l’esercizio del potere contingibile e urgente e sosteneva che l’ordinanza non individuasse in modo puntuale gli interventi da eseguire.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto la censura manifestamente infondata. L’istruttoria aveva documentato un pericolo concreto per l’incolumità delle persone, individuandone le cause: instabilità e possibile crollo delle murature, accessibilità incontrollata dell’area, presenza di macerie e rifiuti e vicinanza a un arenile altamente frequentato.
La motivazione dell’ordinanza non si limitava a enunciare genericamente la necessità di intervenire, ma collegava il provvedimento agli esiti del sopralluogo e indicava specificamente le misure necessarie per eliminare o contenere i rischi accertati. Non sono stati quindi ravvisati né difetto di motivazione né carenza di istruttoria.
Conclusioni
La Sezione ha espresso il parere che il ricorso debba essere respinto. L’istanza cautelare è stata assorbita dalla decisione di merito.
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