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Parere

Parere n. 109/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dal signor-OMISSIS- per l’annullamento del Decreto n. -OMISSIS- del -OMISSIS-con il quale il Capo della Polizia — Direttore generale della pubblica sicurezza (d’ora in poi, solo “Capo della Polizia”) ha disposto la destituzione dal servizio, ai sensi dell'art. 7, nn. 1, 2 e 4 del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737.

Giustizia amministrativa202301451

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del decreto del Capo della Polizia che ha disposto la destituzione dal servizio ai sensi dell’art. 7, nn. 1, 2 e 4, d.P.R. n. 737/1981.

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato la destituzione disciplinare irrogata per condotte persecutorie e moleste nei confronti di un condomino, deducendo tre motivi: violazione dell’art. 9, comma 2, l. n. 19/1990, per avere l’amministrazione avviato il procedimento senza attendere una sentenza penale irrevocabile di condanna; violazione delle garanzie difensive e delle norme sulla notificazione, poiché la contestazione degli addebiti sarebbe stata conosciuta tardivamente; difetto di istruttoria e motivazione, per avere il Consiglio di disciplina valorizzato gli elementi emersi nel procedimento penale, conclusosi con l’estinzione del reato per prescrizione, senza autonoma valutazione amministrativa.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondati tutti i motivi e ha espresso parere per il rigetto del ricorso, assorbendo l’istanza cautelare. Quanto al primo motivo, ha distinto l’art. 9, comma 2, l. n. 19/1990, applicabile alla destituzione all’esito di una sentenza irrevocabile di condanna, dall’art. 9, comma 6, d.P.R. n. 737/1981, norma speciale applicabile quando da un procedimento penale comunque definito emergano fatti disciplinarmente rilevanti. Poiché il procedimento penale si era concluso con una sentenza dichiarativa dell’estinzione del reato per prescrizione, l’amministrazione poteva procedere disciplinarmente senza attendere una sentenza irrevocabile di condanna. Il termine decorre dalla conoscenza qualificata della pronuncia penale da parte dell’amministrazione; nel caso concreto, la contestazione del 28 luglio 2022 seguiva tempestivamente l’acquisizione della sentenza il 30 maggio 2022. Quanto al secondo motivo, la Sezione ha ritenuto legittima la notificazione effettuata dopo le ricerche previste e, comunque, ha escluso una lesione concreta del diritto di difesa, poiché il Consiglio di disciplina aveva rinviato la trattazione per consentire al ricorrente di predisporre la memoria, poi acquisita e valutata. Quanto al terzo motivo, il Consiglio di disciplina aveva autonomamente rivalutato i fatti in sede disciplinare, tenendo conto dello status di appartenente alla Polizia di Stato, della gravità e reiterazione delle condotte e dei precedenti disciplinari. La prescrizione penale incideva sull’attualità del reato, ma non escludeva la rilevanza disciplinare dei comportamenti accertati. La scelta della destituzione è stata ritenuta coerente con la gravità dei fatti e con il giudizio di incompatibilità con la permanenza in servizio; non sono emersi manifesta irrazionalità, illogicità, arbitrarietà o travisamento tali da consentire il sindacato sulla discrezionalità amministrativa nella scelta della sanzione.

Osservazioni

Primo motivo - Art. 9, comma 2, l. n. 19/1990 e art. 9, comma 6, d.P.R. n. 737/1981

La censura è infondata. L’art. 9, comma 2, l. n. 19/1990 presuppone una sentenza irrevocabile di condanna, mentre nel caso concreto il procedimento penale si è concluso con l’estinzione del reato per prescrizione. Trova applicazione l’art. 9, comma 6, d.P.R. n. 737/1981, che consente di avviare il procedimento disciplinare quando da un procedimento penale comunque definito emergano fatti disciplinarmente rilevanti. Il termine decorre dalla conoscenza qualificata della sentenza da parte dell’amministrazione e, nel caso concreto, è stato rispettato.

Secondo motivo - Garanzie difensive e notificazione

La censura è infondata. La notificazione della contestazione è stata effettuata dopo le ricerche necessarie ai sensi dell’art. 143 c.p.c. In ogni caso, non vi è stata lesione effettiva del diritto di difesa: il Consiglio di disciplina ha rinviato la trattazione, consentendo al ricorrente di presentare una memoria difensiva, che è stata acquisita e valutata.

Terzo motivo - Difetto di istruttoria e motivazione

La censura è infondata. Il Consiglio di disciplina non si è limitato a recepire gli esiti del procedimento penale, ma ha autonomamente valutato i fatti sotto il profilo disciplinare, considerando la reiterazione delle condotte, la posizione del ricorrente quale appartenente alla Polizia di Stato e i precedenti disciplinari. La prescrizione penale non esclude la rilevanza disciplinare dei comportamenti.

Norme richiamate

  • art. 7, nn. 1, 2 e 4, d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737

    destituzione dal servizio per condotte rivelatrici della mancanza del senso dell’onore e del senso morale, in grave contrasto con i doveri assunti con il giuramento e in violazione dolosa dei doveri con grave pregiudizio all’immagine dell’Amministrazione

    La disposizione è stata ritenuta applicabile alla gravità delle condotte accertate e idonea a fondare la destituzione.

  • art. 9, comma 2, l. 7 febbraio 1990, n. 19

    La destituzione può sempre essere inflitta all'esito del procedimento disciplinare che deve essere proseguito o promosso entro centottanta giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza irrevocabile di condanna e concluso nei successivi novanta giorni

    La norma presuppone una sentenza irrevocabile di condanna e non si applica direttamente al caso di procedimento penale concluso per prescrizione.

  • art. 9, comma 6, d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737

    Quando da un procedimento penale, comunque definito, emergono fatti e circostanze che rendano l'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza passibile di sanzioni disciplinari, questi deve essere sottoposto a procedimento disciplinare entro il termine di giorni 120 dalla data di pubblicazione della sentenza, oppure entro 40 giorni dalla data di notificazione della sentenza stessa all'Amministrazione

    La norma speciale consente l’avvio del procedimento disciplinare anche quando il procedimento penale sia definito per prescrizione. Il riferimento alla pubblicazione deve essere inteso come conoscenza qualificata della pronuncia da parte dell’amministrazione.

  • art. 19 d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737

    È stato richiamato quale fondamento della nomina del funzionario istruttore e dell’avvio dell’inchiesta disciplinare.

  • art. 20, comma 2, d.P.R. n. 737/1981

    È stato richiamato in relazione alla comunicazione del procedimento disciplinare e alle garanzie difensive dell’incolpato.

  • art. 143 c.p.c.

    La notificazione secondo la norma è stata ritenuta legittima, essendo state svolte le ricerche necessarie per individuare il destinatario.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Ha costituito il fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679

    È stato richiamato, unitamente all’art. 52 d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità dell’interessato.

Massime di principio

  • Per il personale della Polizia di Stato, l’art. 9, comma 6, d.P.R. n. 737/1981 costituisce disciplina speciale rispetto alla regolazione generale del pubblico impiego e consente l’avvio del procedimento disciplinare quando un procedimento penale, comunque definito, faccia emergere fatti disciplinarmente rilevanti, anche se il reato è estinto per prescrizione.
  • Il termine per l’avvio del procedimento disciplinare previsto dall’art. 9, comma 6, d.P.R. n. 737/1981 decorre dalla conoscenza qualificata della pronuncia penale da parte dell’amministrazione, non necessariamente dal deposito della sentenza in cancelleria né dal passaggio in giudicato.
  • La prescrizione del reato non impedisce la valutazione disciplinare dei fatti emersi nel procedimento penale, purché l’amministrazione proceda a una loro autonoma valutazione sotto il profilo disciplinare e in rapporto ai doveri propri dello status del dipendente.
  • La violazione delle regole di notificazione non determina l’illegittimità del procedimento disciplinare quando sia comunque assicurata un’effettiva possibilità di difesa e l’interessato abbia potuto presentare memorie e partecipare alla trattazione.
  • Nella scelta della sanzione disciplinare l’amministrazione dispone di ampia discrezionalità; il sindacato può intervenire soltanto in presenza di manifesta irrazionalità, insostenibile illogicità, palese arbitrarietà o evidente travisamento dei fatti.

Destituzione disciplinare di un appartenente alla Polizia di Stato

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un ex appartenente alla Polizia di Stato contro il decreto del Capo della Polizia che ne ha disposto la destituzione ai sensi dell’art. 7, nn. 1, 2 e 4, d.P.R. n. 737/1981. La sanzione traeva origine da una serie reiterata di condotte moleste e persecutorie nei confronti di un condomino, comprendenti danneggiamenti, minacce, imbrattamenti, interruzioni della corrente elettrica e altri comportamenti idonei a ingenerare timore per l’incolumità della persona offesa e dei suoi familiari.

Premesse e svolgimento dei fatti

Il ricorrente era stato sottoposto a procedimento penale per il reato di atti persecutori di cui all’art. 612-bis c.p. ed era stato cautelarmente sospeso dal servizio. Dopo una condanna in primo grado, parzialmente riformata in appello, la Corte di cassazione aveva annullato senza rinvio la decisione per estinzione del reato per prescrizione, rigettando il ricorso agli effetti civili.

Dopo avere acquisito la sentenza penale, l’amministrazione aveva avviato l’inchiesta disciplinare ai sensi dell’art. 19 d.P.R. n. 737/1981. Il funzionario istruttore aveva contestato gli addebiti ai sensi dell’art. 7, nn. 1, 2 e 4, e il Consiglio provinciale di disciplina aveva proposto la destituzione, valorizzando sia la gravità e reiterazione delle condotte sia i numerosi precedenti disciplinari del dipendente. Il Capo della Polizia aveva quindi adottato il decreto di destituzione, con decorrenza dal 18 luglio 2014.

Motivi del ricorso

Il ricorrente ha dedotto tre censure:

  • violazione dell’art. 9, comma 2, l. n. 19/1990, sostenendo che il procedimento disciplinare fosse stato avviato senza attendere una sentenza penale irrevocabile di condanna;
  • violazione delle garanzie difensive e delle norme sulla notificazione, poiché la contestazione degli addebiti era stata restituita al mittente e il ricorrente avrebbe conosciuto il procedimento soltanto in un momento successivo;
  • difetto di istruttoria e motivazione, poiché il Consiglio di disciplina avrebbe utilizzato il quadro probatorio penale nonostante l’estinzione del reato per prescrizione, senza svolgere un’autonoma valutazione amministrativa.

Applicazione della disciplina sui termini del procedimento disciplinare

La Sezione ha distinto l’art. 9, comma 2, l. n. 19/1990 dall’art. 9, comma 6, d.P.R. n. 737/1981.

Il primo prevede la possibilità di infliggere la destituzione all’esito di un procedimento disciplinare promosso o proseguito entro determinati termini dalla conoscenza di una sentenza irrevocabile di condanna. Tale presupposto non ricorreva, poiché la pronuncia della Corte di cassazione aveva dichiarato estinto il reato per prescrizione.

Il secondo, invece, riguarda specificamente il personale dell’Amministrazione della pubblica sicurezza e si applica quando da un procedimento penale, comunque definito, emergano fatti e circostanze suscettibili di determinare sanzioni disciplinari. La Sezione ha qualificato tale disciplina come speciale rispetto alla regolazione generale del pubblico impiego.

Secondo l’orientamento richiamato nel parere, il termine collegato alla “pubblicazione” della sentenza deve essere riferito alla conoscenza qualificata della pronuncia da parte dell’amministrazione. Una diversa interpretazione sottoporrebbe l’esercizio del potere disciplinare a un termine decadenziale prima che l’amministrazione conosca gli elementi fattuali rilevanti. Nel caso concreto, la sentenza era stata acquisita il 30 maggio 2022, il funzionario istruttore era stato nominato il 21 luglio 2022 e la contestazione degli addebiti era stata formalizzata il 28 luglio 2022; il termine è stato quindi ritenuto rispettato.

Garanzie difensive e notificazione

La Sezione ha ritenuto legittima la notificazione effettuata dall’amministrazione dopo le ricerche necessarie per individuare il recapito del destinatario, ai sensi dell’art. 143 c.p.c.

In ogni caso, è stata esclusa una lesione effettiva del diritto di difesa. Dopo essere stato reperito, il ricorrente aveva partecipato alla trattazione orale del 27 ottobre 2022 e il Consiglio di disciplina aveva rinviato la riunione al 3 novembre 2022 per consentirgli di predisporre la difesa. Il ricorrente aveva quindi presentato una memoria con numerosi allegati, che il Consiglio aveva esaminato nella deliberazione conclusiva.

Autonoma valutazione disciplinare dei fatti penali

La Sezione ha escluso il difetto di istruttoria e motivazione. Dal verbale del Consiglio di disciplina emergeva una valutazione autonoma dei fatti in sede amministrativa, distinta dalla qualificazione penale.

Il Consiglio aveva considerato la gravità e la reiterazione delle condotte, la posizione del ricorrente quale appartenente alla Polizia di Stato, i principi deontologici dell’amministrazione e i precedenti disciplinari. La prescrizione aveva estinto il reato, ma non aveva escluso l’esistenza materiale dei comportamenti né la loro possibile rilevanza disciplinare.

Discrezionalità nella scelta della sanzione

La destituzione è stata ritenuta coerente con la gravità dei comportamenti e con il giudizio di incompatibilità del dipendente con la permanenza in servizio. In materia disciplinare l’amministrazione dispone di ampia discrezionalità nella scelta della sanzione.

Il sindacato esterno sarebbe stato possibile soltanto in presenza di manifesta irrazionalità, insostenibile illogicità, palese arbitrarietà o evidente travisamento dei fatti. La Sezione non ha ravvisato tali vizi, né quelli specificamente dedotti dal ricorrente.

Conclusioni

Il Consiglio di Stato ha espresso parere per il rigetto del ricorso straordinario, con assorbimento dell’istanza cautelare. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaProcedimento disciplinareRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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