Parere n. 112/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto con presentazione diretta ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dal signor -OMISSIS-, per l'annullamento, previa sospensiva, del provvedimento prot. n. CAT.22B/D.P.A.S./PA/2024 del 29 aprile 2025 emesso dal Questore della Provincia di -OMISSIS- ed avente ad oggetto: decreto di rigetto dell'istanza di rilascio del passaporto, nonché ritiro della carta d'identità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDiniego del rilascio del passaporto e contestuale ritiro della carta d'identità valida per l'espatrio
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Questura ha rigettato la sua istanza di rilascio del passaporto e disposto il ritiro della carta d'identità valida per l'espatrio, deducendo violazione dei principi di legalità, ragionevolezza, buon andamento, non discriminazione e imparzialità, difetto di motivazione e istruttoria, travisamento dei fatti e violazione delle norme eurounitarie sulla libera circolazione. La condanna penale irrevocabile riguardava un anno e otto mesi di reclusione e una multa di 1.800 euro; l'esecuzione della pena detentiva era stata sospesa ai sensi dell'art. 656, comma 5, c.p.p. Il ricorrente sosteneva che la sospensione impedisse di considerare attuale la causa ostativa al rilascio del passaporto e che l'Amministrazione non avesse rispettato le garanzie partecipative. Il Ministero ha sostenuto la natura vincolata del potere esercitato ai sensi dell'art. 3, lett. d), l. n. 1185/1967 e la compatibilità della limitazione con l'art. 27 della direttiva 2004/38/CE.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso infondato e ha espresso parere per il rigetto, dichiarando assorbita l'istanza cautelare. L'art. 3, lett. d), l. n. 1185/1967 vieta il rilascio del passaporto a chi debba espiare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o ammenda, salvo il nulla osta dell'autorità competente nei limiti previsti dalla disposizione. La condanna irrevocabile a un anno e otto mesi di reclusione integra la causa ostativa. La sospensione dell'esecuzione prevista dall'art. 656, comma 5, c.p.p. non estingue né sospende la pena, ma riguarda esclusivamente la sua esecuzione e consente la valutazione di eventuali misure alternative alla detenzione; pertanto non elimina la causa ostativa. Per la medesima ragione è legittimo il ritiro della carta d'identità valida per l'espatrio. Sono state inoltre rispettate le garanzie procedimentali, poiché la Questura ha inviato comunicazioni di avvio e preavviso di rigetto il 2 e il 14 marzo 2025, consentendo la presentazione di osservazioni, poi ritenute non idonee a superare le ragioni ostative. La natura vincolata del potere esclude altresì le censure relative alla carenza di istruttoria. Infine, il diniego non contrasta con l'art. 27 della direttiva 2004/38/CE, poiché la limitazione della libertà di circolazione è stata riferita alla situazione personale del ricorrente e all'esigenza di assicurare l'effettività dell'esecuzione di una condanna penale, riconducibile a ragioni di ordine pubblico.
Osservazioni
Causa ostativa al rilascio del passaporto
La condanna irrevocabile alla pena di un anno e otto mesi di reclusione rientra nell'art. 3, lett. d), l. n. 1185/1967 e impedisce il rilascio del passaporto. La sospensione dell'esecuzione della pena ai sensi dell'art. 656, comma 5, c.p.p. non elimina la causa ostativa, poiché riguarda l'esecuzione e non la pena, che deve comunque essere scontata, eventualmente mediante una misura alternativa.
Ritiro della carta d'identità valida per l'espatrio
Il ritiro della carta d'identità valida per l'espatrio è legittimo per le medesime ragioni che giustificano il diniego del passaporto.
Partecipazione procedimentale e preavviso di rigetto
La Questura ha rispettato gli artt. 7 e 10-bis l. n. 241/1990 mediante le comunicazioni del 2 e del 14 marzo 2025, indicando le ragioni ostative, assegnando un termine per le osservazioni e valutando le deduzioni presentate dal ricorrente.
Natura vincolata del potere e istruttoria
Poiché il diniego discendeva direttamente dalla causa ostativa prevista dalla legge, non sussistono i dedotti vizi di carenza di istruttoria e di contraddittorio procedimentale.
Libera circolazione nell'Unione europea
Il diniego è compatibile con l'art. 27 della direttiva 2004/38/CE, che consente limitazioni alla libertà di circolazione per motivi di ordine pubblico o pubblica sicurezza, nel rispetto della proporzionalità e in relazione al comportamento personale dell'interessato. Nel caso concreto la misura è collegata all'effettiva espiazione di una pena detentiva, anche in forma alternativa.
Norme richiamate
art. 3, lett. d), l. 21 novembre 1967, n. 1185
Non possono ottenere il passaporto: (...) coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o ammenda, salvo per questi ultimi il nulla osta dell'autorità che deve curare l'esecuzione della sentenza, semprechè la multa o l'ammenda non siano già state convertite in pena restrittiva della libertà personale, o la loro conversione non importi una pena superiore a mesi 1 di reclusione o 2 di arresto.
La disposizione configura una causa ostativa legale e vincolante al rilascio del passaporto quando l'interessato debba espiare una pena restrittiva della libertà personale; la sospensione dell'esecuzione della pena non incide sulla sua applicabilità.
La sospensione riguarda l'esecuzione della pena e consente di valutare l'applicazione di misure alternative alla detenzione, senza estinguere la pena né la relativa causa ostativa al rilascio del passaporto.
artt. 7 e 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241
Le garanzie di comunicazione dell'avvio del procedimento e di preavviso di rigetto risultano rispettate mediante le comunicazioni inviate dalla Questura, con assegnazione di un termine per le osservazioni.
art. 27 direttiva 29 aprile 2004, n. 2004/38/CE
Gli Stati membri possono limitare la libertà di circolazione di un cittadino dell'Unione (...) per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica. (...) I provvedimenti adottati per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza rispettano il principio di proporzionalità e sono adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale della persona nei riguardi della quale essi sono applicati.
La normativa nazionale sul passaporto è compatibile con il diritto dell'Unione quando la limitazione è collegata alla situazione personale dell'interessato e all'esigenza di garantire l'effettività dell'espiazione di una pena, quale ragione di ordine pubblico.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Costituisce base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente a tutela dei suoi diritti e della sua dignità.
art. 10 regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali relativi a condanne penali e reati mediante oscuramento.
Massime di principio
- La sospensione dell'esecuzione della pena detentiva ai sensi dell'art. 656, comma 5, c.p.p. non estingue né sospende la pena, ma rinvia l'esecuzione in attesa della valutazione di eventuali misure alternative; pertanto non fa venir meno la causa ostativa al rilascio del passaporto prevista dall'art. 3, lett. d), l. n. 1185/1967.
- Il diniego del passaporto fondato su una condanna irrevocabile a pena restrittiva della libertà personale costituisce esercizio di un potere vincolato, sicché, accertata la causa ostativa prevista dalla legge, l'Amministrazione non dispone di un margine discrezionale per rilasciare il documento.
- Il ritiro della carta d'identità valida per l'espatrio segue la medesima disciplina sostanziale del diniego del passaporto quando ricorra la causa ostativa derivante dall'obbligo di espiare una pena restrittiva della libertà personale.
- Nel procedimento di diniego del passaporto, l'Amministrazione assolve gli obblighi partecipativi mediante comunicazione di avvio e preavviso di rigetto, con assegnazione di un termine per osservazioni e loro valutazione; quando il potere è vincolato, la partecipazione non può comunque condurre al superamento di una causa ostativa legale non rimovibile.
- La limitazione della libertà di circolazione derivante dall'applicazione dell'art. 3, lett. d), l. n. 1185/1967 è compatibile con l'art. 27 della direttiva 2004/38/CE quando sia riferita alla posizione personale del condannato e sia finalizzata ad assicurare l'effettività dell'esecuzione della pena, anche se questa potrà essere eseguita mediante misure alternative.
Diniego del passaporto e ritiro della carta d'identità per l'espatrio
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un cittadino contro il provvedimento della Questura che ha respinto l'istanza di rilascio del passaporto e ha disposto il ritiro della carta d'identità valida per l'espatrio. Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha espresso parere per il rigetto, dichiarando assorbita la domanda cautelare.
Premesse e svolgimento del procedimento
Il ricorrente aveva presentato domanda di rilascio del passaporto nel novembre 2021. Nel marzo 2025 la Questura, dopo le verifiche sul casellario giudiziale, gli ha comunicato l'esistenza di una condanna irrevocabile a un anno e otto mesi di reclusione e a una multa di 1.800 euro, indicando tale situazione come ostativa al rilascio del documento.
Il ricorrente aveva manifestato l'intenzione di pagare la multa. La Questura ha tuttavia precisato che la ragione ostativa principale era costituita dalla pena detentiva definitiva e che il pagamento della multa non avrebbe superato tale impedimento. Con una seconda comunicazione sono stati indicati il possibile rigetto dell'istanza e l'avvio del procedimento per l'invalidazione della carta d'identità valida per l'espatrio. Il decreto di diniego e l'ordine di restituzione della carta d'identità sono stati notificati il 7 maggio 2025.
Motivi del ricorso
Il ricorrente ha dedotto la violazione dei principi di legalità, ragionevolezza, buon andamento, non discriminazione e imparzialità, nonché difetto di motivazione, istruttoria e travisamento dei fatti. Ha inoltre lamentato la violazione del diritto alla libera circolazione riconosciuto dal diritto dell'Unione europea e ha contestato la rilevanza della sospensione dell'esecuzione della pena.
Causa ostativa prevista dalla legge sul passaporto
Il Consiglio di Stato ha applicato l'art. 3, lett. d), l. 21 novembre 1967, n. 1185, secondo cui non possono ottenere il passaporto coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o ammenda, salvo i limitati casi di nulla osta per la pena pecuniaria.
La condanna del ricorrente, divenuta irrevocabile il 24 ottobre 2024, comprendeva una pena detentiva di un anno e otto mesi. Tale dato integra direttamente la causa ostativa prevista dalla legge. Il Collegio ha sottolineato che la sospensione prevista dall'art. 656, comma 5, c.p.p. non riguarda la pena in sé, ma soltanto la sua esecuzione. Essa serve a consentire all'autorità giudiziaria di valutare l'eventuale concessione di una misura alternativa alla detenzione. La pena rimane quindi effettiva e deve essere eseguita, anche se con modalità diverse dalla detenzione carceraria.
Natura vincolata del potere amministrativo
Il diniego è stato qualificato come espressione di attività vincolata. Una volta accertata la condanna definitiva a pena restrittiva della libertà personale, la Questura non dispone di un margine discrezionale per rilasciare il passaporto in assenza dei presupposti previsti dalla legge.
La medesima conclusione è stata estesa al ritiro della carta d'identità valida per l'espatrio, ritenuto conseguenza legittima della stessa situazione impeditiva.
Partecipazione procedimentale
Il Collegio ha escluso la violazione degli artt. 7 e 10-bis l. n. 241/1990. La Questura ha trasmesso due comunicazioni, il 2 e il 14 marzo 2025, informando l'interessato dell'avvio del procedimento, delle ragioni ostative e della possibilità di presentare osservazioni entro un termine assegnato.
Le osservazioni del ricorrente sono state esaminate, ma non sono state ritenute idonee a superare la condanna detentiva definitiva. La natura vincolata del potere e l'accertamento della causa ostativa hanno inoltre portato il Collegio a escludere sia la carenza di istruttoria sia la lesione del contraddittorio procedimentale.
Compatibilità con il diritto dell'Unione europea
Il diniego incide sulla libertà di espatrio e di circolazione, ma il Consiglio di Stato ha escluso il contrasto con l'art. 27 della direttiva 2004/38/CE. Tale disposizione consente agli Stati membri di limitare la libertà di circolazione per motivi di ordine pubblico o pubblica sicurezza, purché la misura sia proporzionata e collegata al comportamento personale dell'interessato.
Nel caso concreto la limitazione non è stata fondata su ragioni di prevenzione generale, ma sulla condanna personale del ricorrente e sulla necessità di garantire l'effettività dell'esecuzione della pena, anche qualora essa venga eseguita mediante una misura alternativa alla detenzione. La misura è stata quindi ritenuta riconducibile a ragioni di ordine pubblico e compatibile con il diritto dell'Unione.
Conclusioni
La Sezione ha espresso parere per il rigetto del ricorso straordinario. Il diniego del passaporto e il ritiro della carta d'identità valida per l'espatrio sono stati ritenuti legittimi; l'esame della domanda cautelare è rimasto assorbito. È stato infine disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente, ai sensi dell'art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003 e dell'art. 10 del regolamento (UE) 2016/679.
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