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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36426/2023 del 29/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Ufficio aveva emesso un avviso di accertamento per IVA, IRPEF e IRAP relativo al 2006, contestando l'indebita applicazione del regime del margine in relazione all'acquisto e rivendita di autovetture. Il contribuente aveva impugnato l'atto senza successo in primo e secondo grado. In cassazione ha proposto sette motivi: (1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente e generica sulla non applicabilità del regime del margine; (2) violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., perché la CTR avrebbe tratto in modo apodittico da elementi indiziari l'esistenza di un comportamento elusivo; (3) violazione dell'art. 132 c.p.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la CTR omesso di valutare gli esiti del giudizio penale, la sentenza irrevocabile e altri documenti; (4) violazione dell'art. 36 d.l. 41/1995 conv. in L. 85/1995 e dell'art. 2697 c.c., per asserita inversione dell'onere della prova sui presupposti del regime del margine; (5) e (6) omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che dai libretti allegati risultava solo l'intestazione delle autovetture a una persona fisica estera e non la prova della qualità di soggetto passivo con detrazione dell'IVA; (7) nullità per omessa pronuncia su motivi di appello. Nel corso del giudizio di legittimità era stata anche depositata istanza di interruzione per morte del contribuente, ma la Corte ha escluso che ciò producesse effetti nel giudizio di cassazione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che nel giudizio di cassazione non operi l'interruzione per morte di una parte sopravvenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio. Quanto ai motivi, li ha esaminati congiuntamente in parte dichiarandoli inammissibili e in parte infondati: ha escluso la motivazione apparente, osservando che la CTR aveva spiegato le ragioni dell'inapplicabilità del regime del margine, poiché le autovetture risultavano acquistate da un soggetto passivo d'imposta che aveva già detratto l'IVA a monte; ha affermato che la sentenza penale irrevocabile non ha automatica efficacia vincolante nel processo tributario, dove sono ammesse le presunzioni semplici; ha ritenuto corretto il riparto dell'onere della prova, gravante sul contribuente che invocava il regime agevolato; ha giudicato le censure, in sostanza, dirette a ottenere una inammissibile rivalutazione del materiale probatorio; ha infine escluso l'omessa pronuncia, perché la CTR aveva complessivamente esaminato e rigettato le difese di appello. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità in favore dell'Agenzia delle Entrate.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La censura di nullità della sentenza per motivazione apparente o omessa pronuncia è scrutinabile solo se effettivamente manca il nucleo minimo della decisione o la pronuncia su un motivo di appello.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La violazione di legge può essere dedotta per errata applicazione delle norme su onere della prova e presunzioni, ma non per una mera diversa lettura dei fatti.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale; non sono più ammissibili doglianze di insufficienza o contraddittorietà motivazionale al di fuori dei casi estremi di mancanza o apparenza della motivazione.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Il vizio ricorre solo quando la sentenza sia priva dell'indicazione del criterio logico seguito dal giudice, non quando la motivazione sia semplicemente non condivisa.

  • art. 161 c.p.c.

    Richiamato insieme alle norme sulla nullità della sentenza, ma non autonomamente decisivo nel caso concreto.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per il requisito della motivazione, ritenuto rispettato dalla CTR.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dalla parte ricorrente a sostegno della censura di nullità, ma non accolto.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La motivazione deve rispettare il minimo costituzionale; è nulla solo se mancante, apparente, perplessa o obiettivamente incomprensibile.

  • art. 36, comma 2, nn. 2 e 4, d.lgs. 546/1992

    Richiamato quale parametro del contenuto motivazionale delle sentenze tributarie.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare i presupposti del regime del margine grava sul contribuente che lo invoca; l'Ufficio può limitarsi a contestare con elementi oggettivi la spettanza del regime agevolato.

  • art. 2727 c.c.

    La presunzione semplice è rimessa alla valutazione del giudice di merito, che individua i fatti noti e il ragionamento inferenziale.

  • art. 2729 c.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; non basta proporre una diversa lettura dei fatti.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione non sussiste per la sola erronea valutazione delle prove, ma solo se il giudice utilizza prove non dedotte o attribuisce valore di piena prova a elementi non legali.

  • art. 116 c.p.c.

    Il sindacato di legittimità non consente una nuova valutazione del materiale istruttorio, essendo riservato al giudice di merito il giudizio di attendibilità e prevalenza delle prove.

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia non ricorre quando la sentenza abbia esaminato complessivamente le difese e le abbia rigettate, anche implicitamente.

  • art. 36 d.l. 41/1995

    Norma sostanziale sul regime del margine, applicabile solo se il contribuente dimostra i relativi presupposti.

  • L. 85/1995

    Legge di conversione del d.l. 41/1995, richiamata come fonte del regime del margine.

  • art. 7, comma 4, d.lgs. 546/1992

    Nel processo tributario vigono limiti probatori che impediscono di attribuire automatica efficacia di giudicato alla sentenza penale irrevocabile.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la motivazione è censurabile solo nei casi estremi di mancanza, apparenza, perplessità o incomprensibilità; non è consentito sindacare la mera sufficienza o la condivisibilità dell'argomentazione del giudice di merito.
  • La sentenza penale irrevocabile non produce automatica efficacia vincolante nel processo tributario: il giudice tributario può valorizzare presunzioni semplici e giungere a una responsabilità fiscale anche in presenza di assoluzione penale, se l'atto impositivo è sorretto da indizi idonei.
  • Chi invoca un regime fiscale agevolato o speciale deve provarne i presupposti; se l'Ufficio offre elementi oggettivi contrari, spetta al contribuente fornire prova contraria sufficiente.
  • La violazione dell'art. 2729 c.c. è configurabile solo quando il ragionamento presuntivo sia costruito su indizi privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; non è ammissibile trasformare il motivo di ricorso in una richiesta di nuova valutazione del merito.
  • Le censure ex artt. 115 e 116 c.p.c. non consentono di ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio, essendo deducibili solo errori nell'utilizzo di prove non dedotte, di prove legali o nell'attribuzione di valore di piena prova a elementi che non lo consentono.
  • L'omessa pronuncia non sussiste quando il giudice d'appello abbia complessivamente esaminato le difese e le abbia rigettate, anche se non abbia risposto analiticamente a ciascun argomento sviluppato dalla parte.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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