Cassazione Civile, Ordinanza n. 18318/2022 del 07/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di locazione di un capannone ad uso commerciale. La società locatrice aveva chiesto l'accertamento che, dal 1° gennaio 2013, il canone dovuto dalla conduttrice fosse quello maggiorato di Euro 22.850 oltre IVA, in forza di una clausola contrattuale che prevedeva l'adeguamento al valore di mercato per l'eventuale secondo sessennio. Il tribunale aveva respinto la domanda ritenendo che il contratto fosse cessato alla prima scadenza del 31 dicembre 2012 e, dunque, che la clausola sul nuovo canone non fosse operativa. La corte d'appello aveva invece accolto l'impugnazione della locatrice, ritenendo che la mancata tempestiva disdetta della conduttrice avesse determinato il rinnovo del rapporto e l'applicazione del nuovo canone dal 1° gennaio 2013 fino alla cessazione del rapporto per recesso della conduttrice. La società conduttrice ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 1362 e 1353 c.c. e degli artt. 27, commi 7 e 8, l. n. 392/1978, sostenendo che le clausole contrattuali andassero interpretate nel senso che l'aumento del canone era subordinato alla volontà espressa della conduttrice di rinnovare per un ulteriore sessennio, mentre la mera mancata disdetta produceva solo la prosecuzione del rapporto al canone originario; 2) omesso esame di un fatto decisivo, che in realtà si risolveva nella richiesta di una diversa lettura del testo contrattuale; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente o contraddittoria, perché la decisione d'appello avrebbe affermato sia che il rinnovo dipendeva dalla volontà della conduttrice, sia che il recesso comunicato nel dicembre 2012 aveva determinato la cessazione al giugno 2013 con applicazione del nuovo canone dal gennaio 2013.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto anzitutto carente, in modo assorbente, l'esposizione sommaria dei fatti di causa richiesta dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., poiché il ricorso non ricostruiva compiutamente né il contenuto delle domande, né le difese delle parti, né i motivi di appello, né l'esito e la motivazione della decisione di secondo grado. Ha inoltre ritenuto inammissibili tutti e tre i motivi: il primo perché, sotto la veste di violazione di legge, si limitava a prospettare una diversa interpretazione del contratto, censura riservata al giudice di merito salvo specifica violazione dei canoni ermeneutici; il secondo perché non indicava un vero fatto storico decisivo omesso, ma riproponeva la medesima contestazione interpretativa; il terzo perché non denunciava una vera anomalia motivazionale rilevante ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 360, n. 4, c.p.c., ma solo una supposta insufficienza o non persuasività della motivazione. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
esposizione sommaria dei fatti della causa
Il ricorso per cassazione deve contenere una esposizione sommaria ma completa dei fatti sostanziali e processuali, sufficiente a consentire alla Corte di comprendere la controversia senza ricorrere ad altre fonti.
L'interpretazione del contratto può essere censurata in cassazione solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica, non per la mera proposta di una lettura alternativa del testo.
La ricorrente lo invocava per sostenere che l'aumento del canone fosse subordinato a una condizione sospensiva legata alla volontà del conduttore; la Corte non entra nel merito della tesi perché la censura è inammissibile.
art. 27, commi 7 e 8, L. 27 luglio 1978, n. 392
Richiamato per la facoltà di recesso del conduttore e per sostenere la disciplina della cessazione del rapporto di locazione commerciale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Non è ammissibile usare il vizio di violazione di legge per chiedere, in realtà, una diversa interpretazione del contratto compiuta dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio deducibile è solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione, non la mancata considerazione di argomentazioni, questioni o prove; non è consentita una mera rivalutazione interpretativa del contratto.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La nullità della sentenza per motivazione è configurabile solo nei casi limite di mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa e incomprensibile.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione della sentenza è nulla solo quando manchi nel minimo costituzionale o presenti anomalie motivazionali estreme.
art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. in L. 18 dicembre 2020, n. 176
Richiamato solo per la fase di trattazione e per le conclusioni del Pubblico Ministero nel giudizio di legittimità.
Richiamato per la trattazione in adunanza camerale del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Norma richiamata per l'introduzione dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti.
art. 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato nel contesto dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se non contiene una esposizione sommaria, chiara e completa dei fatti di causa, comprensiva delle domande, difese, sviluppi processuali ed esito dei gradi di merito.
- L'interpretazione del contratto è censurabile in cassazione solo come violazione dei canoni legali di ermeneutica o per vizio motivazionale nei limiti oggi consentiti; non è invece ammissibile un motivo che si limiti a contrapporre una lettura alternativa del testo contrattuale.
- Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non basta lamentare il mancato esame di questioni, argomentazioni difensive o risultanze istruttorie in sé.
- La nullità della sentenza per motivazione è configurabile solo in presenza di anomalie motivazionali estreme, come mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione incomprensibile; non è deducibile la mera insufficienza o non persuasività della motivazione.
- Nel contratto di locazione commerciale, la verifica degli effetti della mancata disdetta e della clausola sul canone per il rinnovo va condotta alla luce del testo contrattuale e della valutazione del giudice di merito, salvo specifiche violazioni delle regole ermeneutiche.
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