Cassazione Civile, Ordinanza n. 21321/2023 del 19/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
A seguito di controllo formale ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, l’Agenzia delle Entrate notificava una cartella di pagamento per recuperare IRPEF asseritamente dichiarata ma non versata per l’anno d’imposta 2004. Il recupero riguardava un reddito di capitale derivante da capitale liquidato da una compagnia assicurativa alla scadenza/riscatto di un contratto di assicurazione sulla vita, indicato dal contribuente nel quadro RM della dichiarazione come reddito soggetto a tassazione separata. Il contribuente sosteneva invece che si trattasse di somma già assoggettata a ritenuta del 12,50% e che la pretesa comportasse una doppia imposizione. La C.T.P. aveva dichiarato inammissibile il ricorso; la C.T.R. aveva accolto l’appello del contribuente. In cassazione l’Ufficio deduceva: 1) violazione dell’art. 2, commi 8 e 8-bis, d.P.R. n. 322 del 1998, dell’art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 25 d.P.R. n. 633 del 1972, assumendo che la dichiarazione non fosse emendabile sine die e che la CTR avesse illegittimamente ammesso la correzione oltre i termini; 2) violazione dell’art. 42 (ora 45) TUIR, sostenendo che il capitale riscattato doveva essere tassato secondo la disciplina sopravvenuta e non con la ritenuta del 12,5%.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la CTR non aveva affermato una emendabilità illimitata della dichiarazione, ma aveva correttamente applicato il principio delle Sezioni Unite secondo cui, anche indipendentemente dai limiti dell’integrativa, il contribuente può sempre contestare in sede contenziosa la maggiore pretesa tributaria allegando errori di fatto o di diritto nella dichiarazione. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo perché, in base alla disciplina transitoria richiamata, per i contratti di assicurazione sulla vita stipulati prima del 1° gennaio 2001 continuava ad applicarsi il regime previgente della ritenuta del 12,5% sulle somme maturate; inoltre il motivo era anche carente di autosufficienza nella parte in cui non indicava la data del contratto. Spese non liquidate per difetto di attività difensiva dell’intimato.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiama il controllo automatizzato a fondamento del recupero a ruolo di somme ritenute dovute dall’amministrazione
art. 2, commi 8 e 8-bis, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322
"Resta ferma in ogni caso per il contribuente la possibilità di far valere, anche in sede di accertamento o di giudizio, eventuali errori, di fatto o di diritto"
la dichiarazione integrativa è soggetta a termini, ma ciò non impedisce al contribuente di contestare in giudizio la maggiore pretesa tributaria deducendo errori della dichiarazione
art. 17 d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241
richiamato quale meccanismo di compensazione del credito eventualmente risultante dalla dichiarazione integrativa
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
richiamato per il rimborso dei versamenti diretti entro il termine di decadenza di 48 mesi
art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato quale termine entro cui può essere esercitata la rettifica della dichiarazione dannosa per l’amministrazione
art. 45 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
regola la disciplina fiscale del capitale riscattato nella versione nuova del TUIR
art. 42 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato come previgente numerazione dell’articolo poi divenuto art. 45
art. 6 L. 26 settembre 1985, n. 482
applicato dalla Corte come disciplina previgente per i contratti di assicurazione sulla vita stipulati anteriormente al 1° gennaio 2001
art. 24 Cost.
richiamato a sostegno del diritto di difesa del contribuente in giudizio
art. 53 Cost.
richiamato a sostegno del principio di capacità contributiva
Massime di principio
- La dichiarazione dei redditi è emendabile nei limiti di legge, ma il contribuente conserva sempre la possibilità di opporsi in giudizio alla maggiore pretesa fiscale deducendo errori di fatto o di diritto che abbiano inciso sull’obbligazione tributaria.
- Il limite temporale previsto per la dichiarazione integrativa a favore non esclude il sindacato contenzioso sulla fondatezza della pretesa iscritta a ruolo a seguito di controllo automatizzato.
- In materia di redditi derivanti da assicurazioni sulla vita, la disciplina fiscale applicabile dipende dalla data di stipula o rinnovo del contratto: per i contratti anteriori alla riforma continua a operare il regime previgente della ritenuta del 12,5% sulle somme maturate secondo le regole transitorie richiamate dalla Corte.
- Nel giudizio di cassazione il motivo che contesta un accertamento fondato sulla data del contratto deve essere autosufficiente, indicando gli elementi necessari a verificare la censura senza rinvii a fonti esterne.
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