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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 16905/2025 del 24/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di appello civile che, in riassunzione ex art.622 c.p.p. dopo annullamento della Cassazione penale, lo ha condannato al risarcimento dei danni per diffamazione a favore della giornalista Grazia Graziadei. L'unico motivo di ricorso deduce la violazione del perimetro del giudizio di rinvio: Travaglio sostiene che si era formato un giudicato assolutorio parziale in sede penale (art.652 c.p.p.) su alcune affermazioni contenute nell'articolo e che, pertanto, la Corte d'appello civile non poteva rivalutare quelle stesse affermazioni né pronunciare una condanna civile su di esse.

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso infondato e ha rigettato le censure. Ha confermato il principio secondo cui, quando la Corte di cassazione annulla la sentenza penale limitatamente agli effetti civili (art.622 c.p.p.), il giudizio civile di rinvio costituisce una fase autonoma disciplinata dalle regole del processo civile (art.392 ss. c.p.c.) e il giudicato penale di assoluzione non ha efficacia extrapenale vincolante nella misura invocata dal ricorrente. Inoltre, ha ritenuto che, nel caso di specie, non si fosse comunque formato un giudicato assolutorio parziale avente l'estensione dedotta dal ricorrente: la Cassazione penale aveva infatti rilevato che l'accusa di partigianeria e di disinformazione politica faceva parte del capo di imputazione e non era stata esaminata compiutamente dal giudice d'appello penale. Sulla base di ciò, la valutazione della Corte d'appello civile (liquidazione del danno in € 20.000,00, interessi e pubblicazione dell'estratto) viene confermata nella sua legittimità.

Norme richiamate

  • art. 652 c.p.p.

    La sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso, sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile, salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l'azione in sede civile a norma dell'articolo 75, comma 2

    La Corte precisa che l'efficacia preclusiva dell'assoluzione penale non opera nel senso invocato dal ricorrente quando la Cassazione ha annullato la sentenza di merito ai soli effetti civili e ha disposto il rinvio ex art.622 c.p.p.: in tale ipotesi il giudizio civile di rinvio è autonomo e il giudicato penale non produce automaticamente effetti extrapenali vincolanti.

  • art. 648 c.p.p.

    Sono irrevocabili le sentenze pronunciate in giudizio contro le quali non è ammessa impugnazione diversa dalla revisione

    Richiamato nel tema dell'irrevocabilità delle sentenze penali; la Corte utilizza la norma per discutere i limiti del vincolo del giudicato tra penale e civile, con la precisazione che l'irrevocabilità penale non equivale a vincolo assoluto nel giudizio civile di rinvio ex art.622 c.p.p.

  • art. 622 c.p.p.

    Fermi gli effetti penali della sentenza, la corte di cassazione, se ne annulla solamente le disposizioni o i capi che riguardano l'azione civile, ovvero se accoglie il ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell'imputato, rinvia quando occorre al giudice civile competente per valore in grado di appello, anche se l'annullamento ha per oggetto una sentenza inappellabile

    La Corte ribadisce che l'annullamento ai soli effetti civili determina la translatio iudicii: il giudice civile di rinvio decide secondo le regole del processo civile e ha ampia cognizione sugli aspetti risarcitori; tuttavia deve tener conto delle indicazioni e dei limiti motivazionali enunciati dalla Cassazione penale e non può riprodurre pedissequamente ragionamenti già censurati.

  • art. 530 c.p.p.

    Norma richiamata rispetto alla formula di assoluzione per "perché il fatto non sussiste"; la Corte analizza la portata di tale formula rispetto alla presunta estensione del giudicato assolutorio parziale.

  • art. 576 c.p.p.

    Norma che disciplina il ricorso per cassazione proposto dalla parte civile: qui rilevante perché la cassazione è stata proposta dalla sola parte civile e ha determinato l'annullamento ai soli effetti civili.

  • art. 392 ss. c.p.c.

    Indicano le regole processuali applicabili al giudice civile di rinvio: la Corte conferma che il giudizio è disciplinato dalle norme del rito civile dopo la translatio.

  • art. 2043 c.c.

    Principio dell'illecito civile richiamato: nel giudizio civile di rinvio si procede all'accertamento della responsabilità aquiliana secondo i criteri civilistici, diversi da quelli penalistici.

  • art. 185 c.p.

    Richiamato come riferimento al possibile collegamento tra responsabilità penale e diritto al risarcimento, ma la Corte precisa la diversa cognizione nel procedimento civile di rinvio.

  • art. 246 c.p.c.

    Norma sul divieto di assumere come testimoni le persone che hanno interesse nella causa; la Corte richiama orientamenti che ne segnalano i limiti nell'utilizzazione delle dichiarazioni rese in sede penale.

  • Carta dei doveri del giornalista (riferimento deontologico)

    La Cassazione ha ritenuto che l'attribuzione a un giornalista della condotta deliberata di disinformare per fini politici coinvolga profili deontologici che, se asseriti senza prova, possono essere intrinsecamente offensivi e non scriminati dal diritto di critica.

Massime di principio

  • Se la Corte di cassazione annulla la sentenza penale ai soli effetti civili (art.622 c.p.p.) il giudizio civile di rinvio costituisce una fase autonoma disciplinata dalle regole del processo civile: il giudice civile valuta la responsabilità secondo i criteri civilistici (art.2043 c.c.) e può riesaminare i fatti emersi nel processo penale, applicando la regola della preponderanza dell'evidenza.
  • Il giudicato penale di assoluzione non produce automaticamente un effetto preclusivo extrapenale pieno quando la Cassazione ha disposto il rinvio ai soli effetti civili: l'efficacia del giudicato penale non impedisce che il giudice civile esamini la domanda risarcitoria in autonomia, salvo che non sussista un irrevocabile giudicato penale che abbia già definito definitivamente la medesima questione civile in senso delimitato.
  • Il giudice civile del rinvio deve comunque tenere conto delle indicazioni e dei limiti motivazionali espressi dalla Cassazione penale: non può ripetere pedissequamente un ragionamento già censurato dalla Corte di legittimità, né fondare la decisione sugli stessi elementi argomentativi ritenuti illogici o insufficienti.
  • Nel caso di diffamazione, distinguere tra critica sull'accuratezza dei fatti (potenzialmente scriminata come diritto di critica) e l'attribuzione di una condotta deliberata di disinformazione per fini politici (intrinsecamente offensiva e non scriminata senza prova della verità storica dell'accusa).
  • In sede civile di risarcimento il danneggiato deve provare gli elementi dell'illecito civile secondo il criterio della preponderanza dell'evidenza; il convenuto può essere valutato sulla base di fattori civilistici (diligenza/art.1176 c.c. come parametro) e non sui più rigorosi standard penalistici.
  • In sede di quantificazione del danno per diffamazione, rilevano fattori come notorietà delle parti, diffusione del mezzo, intenzionalità delle affermazioni, rilevanza della violazione rispetto alla deontologia professionale e contesto storico-editoriale; tali elementi giustificano la liquidazione equitativa adottata dal giudice.

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