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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 16783/2025 del 23/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Controversia relativa all'avviso di accertamento/iscrizione a ruolo TARSU per l'anno 2012: il RTI impugna la sentenza della CTR che aveva riconosciuto il tributo dovuto ma escluso sanzioni, interessi e oneri accessori; il nodo centrale è la tempestività dell'atto di riscossione (termine decadenziale applicabile: quinquennale per gli accertamenti ex art.1, co.161 L.296/2006 o, in caso di riscossione mediante ruolo basata su dati già acquisiti, il termine previsto dall'art.72 d.lgs.507/1993). La controparte (Grand Albergo) propone ricorso incidentale e ne deduce l'inapplicabilità del ricorso principale per vizi di notifica e chiede accoglimento dell'incidentale.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso incidentale della contribuente (Grande Albergo), rigettato il ricorso principale del RTI, cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso originario della contribuente. La Corte ha ritenuto che l'atto impugnato fosse un mero atto di riscossione tramite iscrizione a ruolo ai sensi dell'art.72 d.lgs. n.507/1993 (basato su dati già in possesso del Comune) e pertanto tardivo rispetto al termine applicabile, con conseguente decadenza del potere impositivo; perciò non erano dovute sanzioni, interessi e oneri accessori. Spese del merito compensate; spese di legittimità a carico del ricorrente principale liquidate in favore della controricorrente.

Norme richiamate

  • legge n. 296/2006 art. 1, comma 161

    "gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere notificati a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati"

    La norma estende a cinque anni il termine decadenziale per gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio; tuttavia la Corte ha chiarito che questa disciplina si applica alle fattispecie di accertamento e non alle ipotesi in cui il Comune procede alla riscossione tramite iscrizione a ruolo sulla base di dati già acquisiti.

  • d.lgs. n. 507/1993 art. 72, comma 1

    Prevede che il Comune, ove si avvalga del sistema di riscossione mediante ruolo basato su dati/ruoli dell'anno precedente (se i dati non sono soggetti a modificazione), possa procedere direttamente alla liquidazione e iscrizione a ruolo; in tale ipotesi non è richiesta preventiva notifica di un avviso di accertamento ed opera un termine decadenziale diverso (più breve) rispetto all'accertamento d'ufficio.

  • d.lgs. n. 507/1993 art. 71 (previgente) / modifica per effetto legge n. 296/2006

    Il previgente art.71 prevedeva un termine triennale; è stato abrogato/modificato dalla L.296/2006 che ha introdotto il quinquennio per gli accertamenti d'ufficio, ma la modifica riguarda l'accertamento e non le ipotesi di iscrizione a ruolo basata su dati già acquisiti.

  • Regolamento Comune di Napoli - deliberazione consiliare n. 98 del 7 maggio 2004 (art. 14-ter e art.3 del Regolamento citato)

    Richiamato dalle parti in ordine ai termini applicabili agli atti di riscossione; la Corte ha valutato tali disposizioni nel contesto locale ma ha confermato che, nella specie, la fattispecie rientrava nell'ambito dell'art.72 d.lgs.507/1993 (riscossione tramite ruolo) e quindi il termine previsto per l'accertamento non era applicabile.

  • d.lgs. n. 471/1997 art. 13

    Norma relativa alle sanzioni amministrative tributarie: le deduzioni sulle sanzioni sono rilevanti solo se l'atto impositivo è valido e tempestivo; nel caso di decadenza del potere impositivo per tardività dell'atto, la questione delle sanzioni non sussiste.

  • d.P.R. n. 115/2002 art. 13, comma 1-quater (come modificato dalla legge n. 228/2012)

    Norma processuale sui presupposti e sul versamento del contributo unificato: la Corte ha dato atto dell'applicazione della previsione procedurale per il pagamento di un ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente se dovuto.

Massime di principio

  • Distinguere sempre se l'atto impugnato è un accertamento d'ufficio (che attiva il termine quinquennale ex art.1 co.161 L.296/2006) o un mero atto di riscossione tramite iscrizione a ruolo sulla base di dati già in possesso del Comune (soggetto all'art.72 d.lgs.507/1993): la scelta cambia il termine decadenziale applicabile.
  • Se la riscossione è stata effettuata mediante ruolo basato su ruoli/elementi dell'anno precedente e senza modifiche dei dati, il Comune non è tenuto a notificare un preventivo avviso di accertamento e può valere il termine più breve previsto per tali atti; la tardività dell'iscrizione a ruolo determina la decadenza del potere impositivo.
  • Quando si contesta la legittimità/timeliness di un atto tributario, va valutata la natura giuridica dell'atto (accertamento vs ruolo) e prodotta documentazione che dimostri se la liquidazione è stata effettuata su dati invariati o in presenza di modifiche che giustificherebbero un avviso di accertamento.
  • In caso di decadenza del potere impositivo per tardività dell'atto, la pretesa sanzionatoria e gli oneri accessori non possono essere applicati: la questione delle sanzioni è subordinata alla validità e tempestività dell'atto impositivo.
  • Le eccezioni relative alla validità della notifica del ricorso o di atti processuali non determinano di per sé l'inammissibilità: la giurisprudenza della Cassazione ha limiti e criteri specifici (es. Cass. Sez. U. 14916/2016) che impediscono di dichiarare automaticamente inesistenti le notifiche senza un concreto accertamento.
  • Se si agisce in giudizio, valutare l'opportunità di proporre domande incidentali/incidentali in modo da affrontare ed ottenere il riesame di questioni preliminari (es. tempestività dell'atto) che possano portare ad accoglimento anche in sede di legittimità.

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