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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 16993/2025 del 24/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Borgo Molino aveva chiesto in sede sommaria il rimborso all'energia elettrica fornitore (SEN) dell'addizionale provinciale sull'accisa pagata dal consumatore, deducendo la contrarietà della normativa istitutiva dell'addizionale (art. 6 d.l. n. 511/1988) alla Direttiva 2008/118/CE per mancata previsione di una "finalità specifica". Il Tribunale e poi la Corte d'appello di Venezia avevano accolto la domanda; SEN ha impugnato sostenendo, tra l'altro, l'inefficacia orizzontale delle direttive UE e che l'addizionale non fosse tributo autonomo bensì parte dell'accisa, quindi non assoggettabile al controllo di conformità richiesto dalla Direttiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di SEN. Ha ritenuto decisiva la sopravvenuta pronuncia della Corte Costituzionale (sent. n. 43/2025) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, con efficacia ex tunc, delle disposizioni che legittimavano l'addizionale provinciale (art. 6, commi 1, lett. c) e 2, d.l. n. 511/1988) in relazione alla Direttiva 2008/118/CE. Per l'effetto, l'addizionale è stata qualificata come imposta indebitamente percepita e il consumatore che l'aveva pagata può ottenere la ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. La Corte ha quindi confermato la condanna in primo grado al rimborso e ha enunciato il principio di diritto secondo cui il consumatore può agire nei confronti del fornitore con l'azione di ripetizione di indebito. Spese compensate; ricorso rigettato.

Norme richiamate

  • art. 6 d.l. n. 511 del 28/11/1988 (norma istitutiva dell'addizionale provinciale all'accisa)

    "[l]e addizionali sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica"

    La Corte ricorda che la norma istitutiva prevedeva la possibilità per il fornitore di riversare l'addizionale sul consumatore; la Corte Costituzionale ha però dichiarato l'illegittimità di tale disciplina rispetto al diritto UE, comportandone la caducazione ex tunc e l'indebito conseguente percepimento.

  • Direttiva 2008/118/CE (art. 1, par. 2)

    Stabilisce che gli Stati membri possono introdurre imposizioni aggiuntive sulla fornitura di energia elettrica solo se rispondenti a specifiche finalità; la Corte e la CGUE hanno interpretato questo requisito come essenziale per la legittimità delle addizionali autonome.

  • art. 2033 c.c. (ripetizione di indebito)

    Criterio materiale per il rimborso: la somma pagata in forza di una prestazione divenuta indebitamente dovuta (per effetto della declaratoria di illegittimità della norma che la legittimava) può essere reclamata mediante azione di ripetizione di indebito.

  • sentenza Corte Costituzionale n. 43 del 15/04/2025

    Dichiara l'illegittimità costituzionale, con efficacia ex tunc, degli artt. 6, commi 1, lett. c) e 2, d.l. n. 511/1988 in relazione all'art. 1, par. 2 della Direttiva 2008/118/CE, determinando la caducazione della norma e la conseguente illegittimità dei prelievi basati su di essa.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale che consente il ricorso per cassazione per violazione di norme di diritto; il ricorso è stato esaminato in base a questa previsione.

  • art. 384 c.p.c.

    La Corte ha utilizzato l'art. 384 per enunciare il principio di diritto e per emendare la motivazione della sentenza impugnata, ove necessario.

  • art. 288 TFUE

    Richiamato nella contestazione come norma sulla natura delle fonti del diritto UE; il Collegio ha però ritenuto ininfluente la questione centrale alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale.

Massime di principio

  • Se una norma interna che ha legittimato un prelievo è stata dichiarata incostituzionale e quindi incompatibile con il diritto UE con efficacia ex tunc, i pagamenti effettuati in forza di quella norma sono indebiti e possono essere richiesti a rimborso tramite azione di ripetizione di indebito (art. 2033 c.c.).
  • La questione dell'efficacia orizzontale delle direttive UE (efficacia tra privati) può essere superata quando la Corte Costituzionale annulla la norma nazionale che aveva consentito l'imposizione: la caducazione produce effetti retroattivi rendendo la prestazione indebitamente richiesta.
  • Anche quando sia controversa la natura autonoma di un'addizionale rispetto all'accisa, la declaratoria di illegittimità della norma che la istituisce risolve la controversia sul piano sostanziale, rendendo irrilevante la disquisizione circa l'autonomia tributaria ai fini del rimborso.
  • In contenziosi di rimborso tributario tra privati, è opportuno documentare il pagamento (bollette, evidenze di rivalsa) e agire tempestivamente: la via tipica è la ripetizione di indebito; la compensazione delle spese può essere disposta quando la definizione della causa è determinata da sopravvenuta pronuncia costituzionale.
  • Nel valutare ricorsi che invocano diritti UE occorre verificare la giurisprudenza nazionale e della CGUE; tuttavia una pronuncia costituzionale di annullamento della norma nazionale pone fine ai dubbi sulla conformità al diritto europeo e legittima il rimborso.

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