Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 16931/2025 del 24/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di rimborso di ritenute operate su TFR e incentivo all'esodo (complessivi Euro 74.420,84) pagati da datore di lavoro italiano (Benetton Group) per periodo di lavoro svolto nel Regno Unito in regime di distacco internazionale; l'Agenzia ha negato il rimborso contestando l'insussistenza dei presupposti, in particolare per mancata presentazione dell'attestazione prevista dall'art. 29 della Convenzione Italia-Regno Unito

La decisione

La Corte rigetta il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha confermato la decisione della Commissione tributaria regionale che aveva ritenuto i redditi da lavoro dipendente imponibili esclusivamente nel Regno Unito in quanto il contribuente vi aveva la residenza ed aveva ivi svolto l'attività lavorativa (applicazione dell'art. 15 della Convenzione). Inoltre la Corte ha ritenuto che, ai fini del rimborso previsto dall'art. 29, la prova della residenza fiscale nello Stato estero (certificato di residenza fiscale) sia idonea a soddisfare i requisiti della Convenzione e che la mancata produzione di ulteriori certificazioni non potesse giustificare il rigetto del rimborso nella fattispecie; condanna l'Agenzia alle spese

Norme richiamate

  • Convenzione Italia-Regno Unito (Pallanza, 21.10.1988) ratificata con L. n. 329/1990 - art. 15

    art. 15, comma 1 e comma 2, lett. b)

    L'art. 15 attribuisce il diritto di imposizione al luogo di svolgimento dell'attività dipendente; il comma 1 prevede che i compensi sono imponibili soltanto nello Stato dove il lavoro è svolto, con il comma 2 che delimita eccezioni. Nella fattispecie, essendo il contribuente residente e lavoratore nel Regno Unito, il reddito è imponibile esclusivamente nel Regno Unito e non in Italia

  • Convenzione Italia-Regno Unito (Pallanza) - art. 29

    L'art. 29 disciplina il rimborso dell'imposta riscossa alla fonte su domanda dell'interessato corredata da attestato dello Stato di residenza che certifichi le condizioni per il rimborso. La Corte ha interpretato la norma nel senso che il certificato di residenza fiscale rilasciato dall'autorità estera è, di per sé, idoneo a provare l'astratta soggezione fiscale nel paese estero e a soddisfare i requisiti dell'art. 29, e che l'art. 29 interviene principalmente come strumento ripristinatorio ove la duplicazione dell'imposta non sia altrimenti evitabile

  • Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati - art. 31

    Richiamata come criterio interpretativo delle clausole convenzionali (ad es. per valutare il significato dell'avverbio 'soltanto'), ai fini di determinare la ripartizione della potestà impositiva tra Stati contraenti

Massime di principio

  • Se un lavoratore risiede e svolge l'attività in uno Stato contraente, la Convenzione attribuisce normalmente la potestà impositiva a quello Stato: i compensi sono tassabili lì indipendentemente dalla sede del datore di lavoro, salvo le eccezioni espressamente previste
  • L'art. 15 va applicato guardando prima al luogo di svolgimento dell'attività; le eccezioni del comma 2 sono condizioni tassative e devono essere interpretate restrittivamente
  • Ai fini del rimborso di ritenute alla fonte disciplinato dall'art. 29, il certificato di residenza fiscale rilasciato dall'autorità fiscale dello Stato estero è, in genere, idoneo a dimostrare il diritto al rimborso; l'assenza di ulteriori documenti non legittima automaticamente il diniego se la residenza estera e la potestà impositiva esclusiva emergono con chiarezza
  • L'art. 29 ha carattere 'ripristinatorio': entra in gioco prevalentemente quando è già avvenuta una duplicazione di imposizione non ricomponibile tramite i normali istituti (es. credito d'imposta); tuttavia la prova della residenza estera può prevenire rifiuti formali dell'istanza di rimborso
  • Per evitare contestazioni è consigliabile allegare all'istanza di rimborso: certificato di residenza fiscale rilasciato dall'autorità estera, documentazione sul periodo e luogo di lavoro (contratti, attestazioni di distacco), buste paga e prove di tassazione estera o mancata tassazione in Italia
  • In caso di dubbio procedurale le amministrazioni possono e debbono verificare la validità elettronica di certificati esteri come previsto da prassi amministrative; il contribuente dovrebbe utilizzare i canali ufficiali per ottenere certificati riconoscibili

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.