Cassazione Civile, Sentenza n. 16992/2025 del 24/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La Nuova Simplast aveva chiesto in via sommaria il rimborso dell'addizionale provinciale sull'accisa dell'energia elettrica che le era stata addebitata da Enel in fattura, sostenendo che la norma nazionale istitutiva dell'addizionale fosse in contrasto con la Direttiva 2008/118/CE (mancanza di una finalità specifica) e pertanto l'importo fosse indebito. Enel ha impugnato la sentenza di merito sostenendo, in Cassazione, principalmente (i) che l'addizionale non fosse un tributo autonomo ma mera componente quantitativa dell'accisa e quindi non soggetta al requisito di finalità specifica richiesto dalla direttiva, e (ii) che, anche se autonoma, la direttiva non possa essere fatta valere in via diretta nei rapporti orizzontali tra privati per ottenere la disapplicazione della normativa nazionale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di Enel. Ha ritenuto che la questione principale fosse ormai dirimente per la sopravvenuta pronuncia della Corte Costituzionale (sent. n. 43 del 15/04/2025) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 6, comma 1, lett. c) e 2, del d.l. n. 511/1988 in relazione alla Direttiva 2008/118/CE, accertando la contrarietà dell'addizionale al diritto europeo. In ragione della caducazione ex tunc della norma che legittimava l'addizionale, la Corte ha confermato la condanna di Enel al rimborso degli importi (come già deciso in primo e secondo grado), ha enunciato il principio di diritto secondo cui il consumatore finale che abbia subito la rivalsa può agire per ripetizione di indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c., e ha emendato la motivazione ai sensi dell'art. 384 c.p.c. Le spese di Cassazione sono compensate.
Norme richiamate
"[l]e addizionali sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell’accisa sull’energia elettrica"
La norma istitutiva dell'addizionale è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale (sent. n.43/2025) in relazione alla Direttiva 2008/118/CE; di conseguenza la percezione dell'addizionale è stata qualificata come indebita con effetti ex tunc, giustificando la ripetizione dell'indebito da parte del consumatore nei confronti del fornitore
Direttiva 2008/118/CE (art. 1, par. 2)
La direttiva consente agli Stati membri l'introduzione di imposizioni aggiuntive rispetto alle accise solo se rispondono a finalità specifiche; la giurisprudenza nazionale e della CGUE ha utilizzato questo requisito per valutare la legittimità delle addizionali provinciali
La Corte ha indicato che il rimborso richiesto dal consumatore ha natura di azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., essendo l'importo indebito a seguito della caducazione della norma che lo legittimava
Sentenza Corte Costituzionale n. 43 del 15/04/2025
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli della norma che istituivano l'addizionale provinciale (art.6, commi indicati), accertandone la contrarietà al diritto UE e producendo effetti ex tunc che rendono indebite le somme riscosse
La Corte di Cassazione ha emendato la motivazione della sentenza di merito ai sensi di questo articolo, enunciando un principio di diritto in virtù dell'esame dell'impugnazione
La domanda di ripetizione era stata proposta in via sommaria dinanzi al Tribunale ai sensi di questa norma, che disciplina il procedimento sommario di cognizione
Massime di principio
- Se una norma che legittima l'applicazione di un tributo viene dichiarata incostituzionale con effetti ex tunc, le somme riscosse in forza di quella norma sono indebitamente percepite e il soggetto che le ha pagate può agire per la ripetizione dell'indebito nei confronti del percettore (art. 2033 c.c.).
- La qualificazione dell'addizionale come tributo autonomo impone il rispetto del requisito, previsto dalla Direttiva 2008/118/CE, di una finalità specifica diversa dalla mera destinazione a bilancio; in mancanza di tale finalità la misura può essere ritenuta incompatibile con il diritto UE.
- La pronuncia di illegittimità costituzionale che annulla una disposizione abroga la base normativa del prelievo con effetti retroattivi: ciò rende superflua, per la tutela del consumatore, la valutazione della (eventuale) efficacia orizzontale delle direttive tra privati.
- Quando sussiste una pronuncia sovrana di incostituzionalità che produce effetti ex tunc, il giudice nazionale può disporre il rimborso anche nei rapporti privati senza fondarsi esclusivamente sull'efficacia diretta della direttiva europea.
- In giudizio di legittimità la Corte di Cassazione può emendare la motivazione della sentenza di merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c. ed enunciare principio di diritto per uniformare l'orientamento in casi analoghi.
- Proceduralmente, in controversie di questo tipo il percorso usuale è: accertamento in primo grado, conferma in grado d'appello, e, se intervenuta sopravvenuta pronuncia costituzionale di caducazione, la Cassazione può confermare la condanna al rimborso anche se originariamente il tema verteva sulla portata orizzontale delle direttive
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