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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 16788/2025 del 23/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Risarcimento danni per aggressione avvenuta il 19.1.2015 da un branco di cani randagi, con morsi e lesioni riportate dalla ricorrente. La domanda aveva addebitato al Comune (mancata vigilanza/assenza di canile) e, in subordine, alla ASL la responsabilità per l'accaduto. In primo grado il Giudice di pace di Trani rigettò la domanda; il Tribunale di Trani (sent. 12.1.2023 n.56) confermò il rigetto ritenendo che la responsabilità gravasse in via aquiliana ex art. 2043 c.c. e che la ricorrente non avesse provato la colpa degli enti né il nesso causale tra condotta omissiva e danno. In Cassazione la ricorrente deduceva violazioni di norme (artt. 2043, 2051, 2052, 2053 e 2697 c.c.) e contestava il riparto dell'onere della prova; la sola Generali oppose resistenza; il Pubblico Ministero concluse per l'accoglimento parziale del primo motivo ma nel complesso la Corte ha deciso sui profili di onere della prova e responsabilità degli enti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che: la responsabilità per danni causati da cani randagi è regolata dall'art. 2043 c.c.; spetta al danneggiato provare la condotta colposa (omissiva o commissiva) dell'ente e il nesso causale tra omissione e danno. Ha precisato che la colpa non può essere desunta dal solo fatto che un cane randagio abbia causato il danno; è invece necessario dimostrare l'insufficiente organizzazione del servizio di prevenzione del randagismo (es. mancanza o insufficienza di risorse, servizio solo sulla carta, svolgimento saltuario o inesistente). Solo dopo tale prova può operare, a favore del danneggiato, la presunzione di nesso causale mediante la teoria della concretizzazione del rischio (norma che impone una condotta → violazione → avveramento del rischio che la norma voleva prevenire). La Corte ha altresì confermato che, in Puglia, la legge regionale n.12/1995 attribuisce i compiti di cattura e ricovero dei randagi ai servizi veterinari delle ASL, escludendo la legittimazione passiva del Comune per tali attività. Sono stati cancellati dal ricorso alcuni passaggi offensivi e inutili. La ricorrente è stata condannata alle spese di giudizio di legittimità in favore di Generali Italia s.p.a. (importo liquidato indicato in sentenza) e all'obbligo di versamento secondo le norme processuali citate.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    Responsabilità aquiliana: la responsabilità della pubblica amministrazione per danni da cani randagi è disciplinata dall'art. 2043 c.c.; il danneggiato deve provare la condotta colposa dell'ente e il nesso di causalità.

  • art. 2052 c.c.

    La Corte esclude l'applicabilità dell'art. 2052 (presunzione di responsabilità per danno da animale) ai cani randagi: tale norma è stata ritenuta applicabile solo alla fauna selvatica perché quest'ultima è considerata bene da proteggere; i cani randagi non rientrano in tale categoria, quindi non si può fondare la responsabilità su una presunzione oggettiva.

  • artt. 2051, 2053 c.c.

    Richiamati ma non ritenuti pertinenti nel caso concreto; il ricorso è inammissibile nella parte che li invoca per mancata illustrazione e perché tali profili non erano stati dedotti nei gradi di merito.

  • art. 2697 c.c.

    Norma generale sull'onere della prova: conferma che il soggetto che allega un fatto ha l'onere di provarlo; qui imposto al danneggiato in ordine alla colpa e al nesso causale.

  • Legge regionale Puglia n.12/1995 (art.2, 6, 8)

    Secondo la legge regionale, le attività di recupero/cattura e ricovero dei cani randagi sono affidate ai servizi veterinari delle ASL; i Comuni gestiscono i canili per accoglienza ma non hanno legittimazione passiva per la cattura: ne consegue che il Comune non può essere ritenuto responsabile per omessa cattura a fronte della normativa regionale applicabile.

  • Legge quadro n.281/1991

    Richiamata come quadro normativo di riferimento che indirizza le discipline regionali sulla tutela e gestione degli animali; le leggi regionali attuative definiscono gli enti competenti per la prevenzione del randagismo.

  • Teoria della concretizzazione del rischio (giurisprudenziale)

    Non è una norma codificata, ma un criterio giurisprudenziale: se è dimostrata la violazione di una norma che impone una condotta preventiva e si è avverato il rischio che la norma mirava a evitare, il nesso di causalità può ritenersi presuntivamente provato; tuttavia occorre prima provare l'omissione.

  • art. 91 c.p.c.

    Censurato nel secondo motivo di ricorso relativo alle spese: in linea generale, le spese della chiamata in causa vanno a carico dell'attore soccombente salvo che la chiamata fosse pretestuosa o manifestamente infondata; la Corte ritiene legittima la chiamata fatta dal Comune.

  • art. 88 c.p.c.

    Usata per ordinare la cancellazione di espressioni offensive e inutili dal ricorso; la Corte ha disposto la cancellazione di passaggi ritenuti gratuiti e offensivi.

  • art. 385 c.p.c.

    Norma che legittima la condanna alle spese del giudizio di legittimità a carico della parte soccombente (qui la ricorrente).

  • D.P.R. n.115/2002 art.13, comma 1‑quater

    Richiamato in relazione agli adempimenti e versamenti processuali che il ricorrente deve effettuare a seguito della decisione; la sentenza dà atto dei presupposti per tali versamenti.

  • D.M. 10.3.2014 n.55 art.2, comma 2

    Normativa citata esclusivamente per la liquidazione delle spese di giudizio (oneri aggiuntivi come spese vive, IVA, cassa forense e spese forfettarie).

Massime di principio

  • Individuare subito l'ente competente in base alla normativa regionale: la responsabilità per danni da randagi segue la disciplina regionale attuativa della l. 281/1991; spesso la cattura e il ricovero spettano alle ASL e non ai Comuni.
  • Il danneggiato ha l'onere di provare la condotta colposa della pubblica amministrazione (omissiva o commissiva) e il nesso causale con il danno: non basta dimostrare che l'animale fosse libero o che l'aggressione sia avvenuta.
  • Per provare la colpa dell'ente occorre documentare l'insufficiente organizzazione del servizio di prevenzione (es. mancanza di risorse, ufficio esistente solo sulla carta, attività saltuario/non svolta). Tali fatti possono essere provati con documenti, testimonianze, presunzioni, ispezioni, confessione o giuramento.
  • Se l'omissione è provata, il nesso di causalità può essere desunto attraverso la teoria della concretizzazione del rischio: se la violazione dell'obbligo ha determinato l'avverarsi del rischio che la norma voleva evitare, il nesso può ritenersi presunto, salvo prova contraria dell'amministrazione (es. caso fortuito o prova di adeguata organizzazione).
  • Non è ammissibile trasformare la responsabilità in una responsabilità oggettiva: evitare di fondare la domanda solo sul fatto dell'aggressione; è necessario agire con allegazioni probatorie precise e pertinenti già nei gradi di merito.
  • Chi viene chiamato in causa come terzo può ottenere le spese se il giudizio dell'attore è rigettato; l'attore soccombente può dover rifondere le spese sostenute dai terzi chiamati, salvo che la chiamata sia manifestamente infondata.

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