Cassazione Civile, Sentenza n. 16788/2025 del 23/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Risarcimento danni per aggressione avvenuta il 19.1.2015 da un branco di cani randagi, con morsi e lesioni riportate dalla ricorrente. La domanda aveva addebitato al Comune (mancata vigilanza/assenza di canile) e, in subordine, alla ASL la responsabilità per l'accaduto. In primo grado il Giudice di pace di Trani rigettò la domanda; il Tribunale di Trani (sent. 12.1.2023 n.56) confermò il rigetto ritenendo che la responsabilità gravasse in via aquiliana ex art. 2043 c.c. e che la ricorrente non avesse provato la colpa degli enti né il nesso causale tra condotta omissiva e danno. In Cassazione la ricorrente deduceva violazioni di norme (artt. 2043, 2051, 2052, 2053 e 2697 c.c.) e contestava il riparto dell'onere della prova; la sola Generali oppose resistenza; il Pubblico Ministero concluse per l'accoglimento parziale del primo motivo ma nel complesso la Corte ha deciso sui profili di onere della prova e responsabilità degli enti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che: la responsabilità per danni causati da cani randagi è regolata dall'art. 2043 c.c.; spetta al danneggiato provare la condotta colposa (omissiva o commissiva) dell'ente e il nesso causale tra omissione e danno. Ha precisato che la colpa non può essere desunta dal solo fatto che un cane randagio abbia causato il danno; è invece necessario dimostrare l'insufficiente organizzazione del servizio di prevenzione del randagismo (es. mancanza o insufficienza di risorse, servizio solo sulla carta, svolgimento saltuario o inesistente). Solo dopo tale prova può operare, a favore del danneggiato, la presunzione di nesso causale mediante la teoria della concretizzazione del rischio (norma che impone una condotta → violazione → avveramento del rischio che la norma voleva prevenire). La Corte ha altresì confermato che, in Puglia, la legge regionale n.12/1995 attribuisce i compiti di cattura e ricovero dei randagi ai servizi veterinari delle ASL, escludendo la legittimazione passiva del Comune per tali attività. Sono stati cancellati dal ricorso alcuni passaggi offensivi e inutili. La ricorrente è stata condannata alle spese di giudizio di legittimità in favore di Generali Italia s.p.a. (importo liquidato indicato in sentenza) e all'obbligo di versamento secondo le norme processuali citate.
Norme richiamate
art. 2043 c.c.
Responsabilità aquiliana: la responsabilità della pubblica amministrazione per danni da cani randagi è disciplinata dall'art. 2043 c.c.; il danneggiato deve provare la condotta colposa dell'ente e il nesso di causalità.
art. 2052 c.c.
La Corte esclude l'applicabilità dell'art. 2052 (presunzione di responsabilità per danno da animale) ai cani randagi: tale norma è stata ritenuta applicabile solo alla fauna selvatica perché quest'ultima è considerata bene da proteggere; i cani randagi non rientrano in tale categoria, quindi non si può fondare la responsabilità su una presunzione oggettiva.
artt. 2051, 2053 c.c.
Richiamati ma non ritenuti pertinenti nel caso concreto; il ricorso è inammissibile nella parte che li invoca per mancata illustrazione e perché tali profili non erano stati dedotti nei gradi di merito.
art. 2697 c.c.
Norma generale sull'onere della prova: conferma che il soggetto che allega un fatto ha l'onere di provarlo; qui imposto al danneggiato in ordine alla colpa e al nesso causale.
Legge regionale Puglia n.12/1995 (art.2, 6, 8)
Secondo la legge regionale, le attività di recupero/cattura e ricovero dei cani randagi sono affidate ai servizi veterinari delle ASL; i Comuni gestiscono i canili per accoglienza ma non hanno legittimazione passiva per la cattura: ne consegue che il Comune non può essere ritenuto responsabile per omessa cattura a fronte della normativa regionale applicabile.
Legge quadro n.281/1991
Richiamata come quadro normativo di riferimento che indirizza le discipline regionali sulla tutela e gestione degli animali; le leggi regionali attuative definiscono gli enti competenti per la prevenzione del randagismo.
Teoria della concretizzazione del rischio (giurisprudenziale)
Non è una norma codificata, ma un criterio giurisprudenziale: se è dimostrata la violazione di una norma che impone una condotta preventiva e si è avverato il rischio che la norma mirava a evitare, il nesso di causalità può ritenersi presuntivamente provato; tuttavia occorre prima provare l'omissione.
art. 91 c.p.c.
Censurato nel secondo motivo di ricorso relativo alle spese: in linea generale, le spese della chiamata in causa vanno a carico dell'attore soccombente salvo che la chiamata fosse pretestuosa o manifestamente infondata; la Corte ritiene legittima la chiamata fatta dal Comune.
art. 88 c.p.c.
Usata per ordinare la cancellazione di espressioni offensive e inutili dal ricorso; la Corte ha disposto la cancellazione di passaggi ritenuti gratuiti e offensivi.
art. 385 c.p.c.
Norma che legittima la condanna alle spese del giudizio di legittimità a carico della parte soccombente (qui la ricorrente).
D.P.R. n.115/2002 art.13, comma 1‑quater
Richiamato in relazione agli adempimenti e versamenti processuali che il ricorrente deve effettuare a seguito della decisione; la sentenza dà atto dei presupposti per tali versamenti.
D.M. 10.3.2014 n.55 art.2, comma 2
Normativa citata esclusivamente per la liquidazione delle spese di giudizio (oneri aggiuntivi come spese vive, IVA, cassa forense e spese forfettarie).
Massime di principio
- Individuare subito l'ente competente in base alla normativa regionale: la responsabilità per danni da randagi segue la disciplina regionale attuativa della l. 281/1991; spesso la cattura e il ricovero spettano alle ASL e non ai Comuni.
- Il danneggiato ha l'onere di provare la condotta colposa della pubblica amministrazione (omissiva o commissiva) e il nesso causale con il danno: non basta dimostrare che l'animale fosse libero o che l'aggressione sia avvenuta.
- Per provare la colpa dell'ente occorre documentare l'insufficiente organizzazione del servizio di prevenzione (es. mancanza di risorse, ufficio esistente solo sulla carta, attività saltuario/non svolta). Tali fatti possono essere provati con documenti, testimonianze, presunzioni, ispezioni, confessione o giuramento.
- Se l'omissione è provata, il nesso di causalità può essere desunto attraverso la teoria della concretizzazione del rischio: se la violazione dell'obbligo ha determinato l'avverarsi del rischio che la norma voleva evitare, il nesso può ritenersi presunto, salvo prova contraria dell'amministrazione (es. caso fortuito o prova di adeguata organizzazione).
- Non è ammissibile trasformare la responsabilità in una responsabilità oggettiva: evitare di fondare la domanda solo sul fatto dell'aggressione; è necessario agire con allegazioni probatorie precise e pertinenti già nei gradi di merito.
- Chi viene chiamato in causa come terzo può ottenere le spese se il giudizio dell'attore è rigettato; l'attore soccombente può dover rifondere le spese sostenute dai terzi chiamati, salvo che la chiamata sia manifestamente infondata.
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