Cassazione Civile, Ordinanza n. 10865/2025 del 24/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento intimato a un dipendente il 3 febbraio 2022. In primo grado il giudizio era sfavorevole al lavoratore; la Corte d'Appello di Napoli, invece, in accoglimento del suo reclamo, ha ritenuto il licenziamento di natura disciplinare ma privo di giusta causa, valorizzando l'assenza di animus decipiendi, l'insussistenza di alcune richieste di rimborso, la lieve entità delle violazioni, l'assenza di precedenti disciplinari e la mancata lesione definitiva del vincolo fiduciario, con applicazione della tutela reintegratoria e condanna al pagamento dell'indennità risarcitoria, dei contributi e delle spese. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 434 e 342 c.p.c. per asserita mancanza di specificità dei motivi di reclamo/appello, anche alla luce della riforma Cartabia; 2) violazione delle norme sull'interpretazione del contratto e della disciplina del licenziamento per avere la Corte territoriale ricondotto automaticamente la condotta del dipendente a una previsione collettiva sanzionata in via conservativa, con errata equiparazione tra giusta causa e ipotesi di rilievo penale/artifici e raggiri; 3) violazione dei canoni di correttezza e buona fede, delle norme sul rapporto di lavoro e della disciplina legale e collettiva del licenziamento, lamentando che la condotta, anche in ragione del ruolo di supervisore aziendale, fosse stata illogicamente sminuita e non ritenuta idonea a spezzare il vincolo fiduciario.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il gravame era sufficientemente specifico ai sensi degli artt. 342 e 434 c.p.c., come interpretati dalle Sezioni Unite, e tale da consentire il contraddittorio. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo perché diretti, in realtà, a sollecitare una rivalutazione del fatto e delle risultanze istruttorie, e non a denunciare una reale violazione delle regole di ermeneutica contrattuale o un errore di sussunzione della clausola generale della giusta causa. Ha quindi confermato la sentenza d'appello, con condanna della società ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
L'appello deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, con parte argomentativa idonea a confutare le ragioni del primo giudice, senza necessità di formule sacramentali o di un progetto alternativo di decisione.
Nel rito del lavoro, l'impugnazione deve essere specifica e intelligibile, ma resta sufficiente la chiara indicazione delle censure e dei capi contestati; il requisito non è aggravato da formalismi incompatibili con la natura di revisio prioris instantiae.
Il motivo è stato prospettato come vizio processuale per asserita inosservanza dei requisiti di specificità dell'appello.
Richiamato tra le norme sull'interpretazione contrattuale; la Corte ribadisce che l'interpretazione del regolamento contrattuale spetta al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo per violazione dei canoni legali.
Richiamato quale canone ermeneutico, ma la sua violazione non può dirsi integrata solo perché il giudice abbia privilegiato una delle possibili interpretazioni della clausola collettiva.
Richiamato tra le regole di interpretazione del contratto collettivo.
Richiamato tra le regole di interpretazione del contratto collettivo.
Richiamato in tema di sanzioni disciplinari proporzionate alla gravità dell'infrazione.
Richiamato nella disciplina del recesso, in contrapposizione alla giusta causa che consente il recesso senza preavviso.
Richiamato nel motivo di ricorso, senza specifica autonoma elaborazione nella decisione.
Richiamato quale disciplina della tutela applicabile al licenziamento illegittimo, con conferma in sentenza della tutela reintegratoria disposta in appello.
artt. 9 e 10, sez. IV, titolo VII CCNL addetti industria metalmeccanica
Richiamati come fonti collettive che prevedono fattispecie punite con sanzioni conservative e clausole generali da specificare in via interpretativa.
Richiamato tra le norme invocate a sostegno della censura sulla correttezza del comportamento del lavoratore.
Richiamato tra le norme invocate a sostegno della censura sulla buona fede nell'esecuzione del rapporto.
Richiamato quale norma definitoria del rapporto di lavoro subordinato.
Richiamato con riferimento ai doveri di diligenza del lavoratore.
Richiamato con riferimento ai doveri di fedeltà del lavoratore.
Richiamato nel terzo motivo, senza specifica autonoma trattazione nel decisum.
Richiamato nel terzo motivo, in relazione alla disciplina dei licenziamenti per giustificato motivo.
La clausola di giusta causa va integrata, in via generale e astratta, mediante parametri normativi e criteri dell'ordinamento; la sua applicazione concreta ai fatti appartiene al giudizio di merito ed è censurabile solo nei limiti del vizio di violazione di legge o dell'erronea sussunzione, non con mera richiesta di diversa valutazione del fatto.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1-bis del d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato nel dispositivo in relazione al contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- Il requisito di specificità dell'appello è soddisfatto quando l'atto individua in modo chiaro i capi e i punti della decisione impugnata e contiene una parte argomentativa idonea a confutare le ragioni del primo giudice; non sono richiesti formalismi particolari né un progetto alternativo di sentenza.
- L'interpretazione di una clausola del contratto collettivo è riservata al giudice di merito e non è censurabile in cassazione solo perché la parte ricorrente preferisca una diversa lettura del testo, se sono possibili più interpretazioni plausibili.
- Per le clausole generali, la specificazione del parametro normativo mediante criteri tratti dall'ordinamento, dalla coscienza sociale o dalla disciplina collettiva ha natura giuridica ed è sindacabile in cassazione solo se il giudice abbia utilizzato parametri errati o incoerenti con i valori dell'ordinamento.
- La distinzione tra integrazione astratta della clausola generale e applicazione concreta al caso comporta che l'errore nella sussunzione dei fatti nell'ipotesi normativa non si risolve in una nuova valutazione del materiale istruttorio, ma può essere dedotto solo come errore di diritto nei limiti consentiti.
- In materia di giusta causa di licenziamento, il controllo di legittimità non può essere trasformato in un riesame del fatto; è inammissibile la censura che, sotto la veste della violazione di legge, miri in realtà a sostituire una diversa ricostruzione della condotta e della sua gravità a quella compiuta dal giudice di merito.
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