Cassazione Civile, Ordinanza n. 35805/2023 del 22/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR che aveva confermato il rigetto del ricorso contro un avviso di accertamento IVA 2010, con cui l'Ufficio contestava un'indebita detrazione d'imposta di euro 140.000 derivante da una cessione immobiliare e da una successiva complessa operazione societaria ritenuta abusiva. In concreto, l'Amministrazione aveva ricostruito una sequenza di cessioni di quote e di regolazioni di debiti/crediti che, secondo la CTR, aveva avuto come unico effetto il conseguimento di un indebito vantaggio fiscale, consistente nel rimborso/detrazione dell'IVA sull'acquisto di un immobile qualificato come bene-merce ma, per effetto del vincolo idrogeologico, inedificabile. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 112, 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto assolto l'onere di allegazione e prova in capo all'Ufficio. Con il secondo motivo ha dedotto omesso esame di fatti decisivi e motivazione apparente/contraddittoria, oltre a ulteriore violazione degli artt. 112, 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c., insistendo sulla genericità della pretesa e sulla mancanza di prova della condotta elusiva. Con il terzo motivo ha lamentato omessa pronuncia, ovvero omesso esame di fatto decisivo, per mancata decisione sull'eccezione di tardiva notifica dell'avviso oltre il termine previsto dall'art. 10-bis, comma 7, L. 212/2000.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso e condannato la società ricorrente al pagamento delle spese di legittimità. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché, sotto l'apparente deduzione di violazioni di legge e vizi motivazionali, miravano in realtà a una rivalutazione del merito e delle risultanze istruttorie; inoltre ha escluso che le circostanze dedotte integrassero un fatto storico decisivo non esaminato. Quanto al terzo motivo, la Corte lo ha giudicato inammissibile perché cumulava in modo incongruo il vizio di motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. con il vizio di omessa pronuncia ex art. 360 n. 4 c.p.c.; comunque ha rilevato che la CTR si era pronunciata sulla questione della decadenza, affermando che, ai fini del termine di cui all'art. 10-bis, rilevava la data di spedizione dell'atto e non quella di effettiva notifica al destinatario. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto, con applicazione della regola delle spese e del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
La deduzione di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del merito o delle prove.
Il vizio è circoscritto all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non consente di censurare singole risultanze istruttorie o questioni già apprezzate dal giudice di merito.
Il vizio di omessa pronuncia è distinto dal vizio motivazionale: ricorre solo se la questione non è stata affatto decisa.
Il principio del libero convincimento opera nel merito ed è insindacabile in cassazione, salvo i limiti del vizio motivazionale nei casi consentiti.
L'allegazione e la prova dei fatti costitutivi della pretesa fiscale sono oggetto di censura solo se si denuncia correttamente un errore di diritto; non quando si contesta l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.
Ai fini del rispetto del termine per l'attivazione dell'ufficio rileva la data di spedizione dell'atto per la notifica a mezzo posta, non la data di perfezionamento della notifica al destinatario.
In caso di doppia conforme è preclusa la censura ex art. 360 n. 5 c.p.c., salvo che il ricorrente dimostri che le ragioni di fatto delle due decisioni siano diverse.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002
La reiezione del ricorso comporta l'ulteriore contributo unificato ove ne ricorrano i presupposti.
Ha inserito la previsione dell'ulteriore contributo unificato nel d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito trasformare censure formalmente formulate come violazione di legge o vizio motivazionale in una richiesta di nuova valutazione delle prove e dei fatti di merito.
- Il vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non le singole risultanze istruttorie, le argomentazioni difensive o le questioni già apprezzate dal giudice di merito.
- Il vizio di omessa pronuncia è distinto dal vizio motivazionale: il primo presuppone la totale mancanza di decisione sulla domanda o eccezione, il secondo presuppone invece che la questione sia stata decisa ma in modo non adeguatamente motivato.
- In tema di doppia conforme, la censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. è in linea di principio preclusa se il ricorrente non indica e dimostra la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
- Ai fini del termine per l'attivazione dell'Amministrazione nelle procedure ex art. 10-bis dello Statuto del contribuente, quando la notificazione avvenga a mezzo posta rileva la data di spedizione dell'atto.
- La deduzione di una violazione dell'onere della prova è inammissibile quando, in realtà, si contesta soltanto l'apprezzamento del materiale probatorio compiuto dal giudice di merito.
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