Cassazione Civile, Ordinanza n. 34480/2022 del 23/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (avvocato)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione proposta dalla Procura della Repubblica contro il decreto con cui il Tribunale aveva liquidato i compensi spettanti al difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile l’opposizione per tardività, ritenendo non dimostrato che fosse stata proposta entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento. La Procura ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo due censure: 1) omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell’art. 136 c.p.c., sostenendo di non aver mai ricevuto una rituale comunicazione del decreto e che le schermate del sistema SICID non provassero l’avvenuta comunicazione nelle forme di rito, pur essendo l’ufficio dotato di PEC; 2) omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell’art. 2697 c.c., contestando che il giudice avesse ignorato un’attestazione interna dell’ufficio secondo cui non vi era stata alcuna comunicazione telematica o cartacea e che, comunque, non spettasse al Pubblico Ministero dimostrare la data di effettiva conoscibilità dell’atto.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. In primo luogo ha rilevato la violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. per mancanza di una sommaria esposizione dei fatti di causa, poiché il ricorso passava direttamente ai motivi senza consentire una chiara ricostruzione dei fatti sostanziali e processuali. In secondo luogo ha osservato che, comunque, il ricorso non superava il controllo di cui all’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., perché il Tribunale aveva deciso la questione in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità: per l’opposizione al decreto di liquidazione delle spese di giustizia si applica il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione; in mancanza, opera il termine lungo ex art. 327 c.p.c. decorrente dalla pubblicazione del decreto. Poiché anche in questa prospettiva l’opposizione risultava tardiva, la declaratoria di inammissibilità è stata confermata. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la natura del ricorrente e per la mancata costituzione degli intimati; non è stato disposto neppure l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 170 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Individua il rimedio dell’opposizione avverso il decreto di pagamento delle spettanze nel patrocinio a spese dello Stato.
art. 84 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Prevede che il decreto di pagamento del compenso al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato sia comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero, ed è opponibile ai sensi dell’art. 170.
art. 15 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150
Stabilisce che le opposizioni ai decreti in materia di spese di giustizia sono regolate dal rito sommario.
Richiamato in via sistematica per equiparare il decreto opponibile a un provvedimento appellabile soggetto a termine breve di impugnazione.
In assenza di notificazione o comunicazione del decreto, resta applicabile il termine lungo di impugnazione dalla pubblicazione del provvedimento.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
La mancanza della sommaria esposizione dei fatti di causa comporta l’inammissibilità del ricorso per cassazione.
Il ricorso è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza della Corte di cassazione.
Evocato dal ricorrente per contestare la ritualità della comunicazione del decreto, ma la censura non è stata esaminata nel merito per l’inammissibilità del ricorso.
Evocato dal ricorrente per contestare il riparto dell’onere della prova circa la comunicazione o conoscibilità dell’atto, ma la censura non è stata accolta.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha escluso, nel caso concreto, i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il ricorso è inammissibile se manca la sommaria esposizione dei fatti di causa, perché la Corte deve poter ricostruire in modo chiaro il quadro sostanziale e processuale prima di esaminare i motivi.
- L’opposizione al decreto di liquidazione dei compensi per il patrocinio a spese dello Stato è soggetta, in via ordinaria, al termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento.
- Se la comunicazione o notificazione del decreto manca, il termine breve non decorre e trova applicazione il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. dalla pubblicazione del provvedimento.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che censuri una decisione conforme all’interpretazione già consolidata della Corte di cassazione.
- La parte che contesta la tempestività dell’opposizione deve confrontarsi con il sistema dei termini di impugnazione previsto per i provvedimenti decisori e definitivi, non potendo escludere la tardività solo invocando la mancata prova della rituale comunicazione se, comunque, è spirato il termine lungo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 23 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34390/2022 del 23/11/2022
- ordinanza_civile · 23 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34391/2022 del 23/11/2022
- ordinanza_civile · 23 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34392/2022 del 23/11/2022
- ordinanza_civile · 23 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34393/2022 del 23/11/2022
- ordinanza_civile · 23 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34394/2022 del 23/11/2022
- ordinanza_civile · 23 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34395/2022 del 23/11/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →