Cassazione Civile, Ordinanza n. 33447/2024 del 19/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente della riscossione)
La controversia
La contribuente ha impugnato diverse cartelle di pagamento relative a tributi erariali e locali di più annualità, sostenendo di esserne venuta a conoscenza solo il 7 marzo 2017 tramite estratti di ruolo richiesti al concessionario della riscossione. Ha dedotto la nullità o inesistenza delle notifiche delle cartelle. La commissione provinciale aveva respinto il ricorso; la commissione regionale del Lazio lo aveva accolto solo in parte, ritenendo non notificate le cartelle e dichiarando poi prescritte alcune delle pretese. In cassazione, la ricorrente principale ha denunciato violazione dell’art. 112 c.p.c. e di numerose norme tributarie e costituzionali, mentre la resistente ha proposto ricorso incidentale ex art. 360, n. 5, c.p.c. sostenendo che la notifica fosse avvenuta per compiuta giacenza e lamentando l’omesso esame di un fatto decisivo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia quello incidentale. Applicando l’orientamento delle Sezioni Unite sull’impugnazione dell’estratto di ruolo, ha rilevato che l’interesse ad agire deve sussistere e essere provato anche nei giudizi pendenti, poiché la norma sopravvenuta sull’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. 602/1973 incide sulla decisione. Poiché nel caso concreto non risultavano iniziative dell’ufficio per la riscossione delle cartelle e la contribuente non aveva dimostrato uno specifico interesse ad agire, la Corte ha dichiarato, ai sensi dell’art. 382, comma 3, secondo periodo, c.p.c., l’inammissibilità del ricorso originario perché l’azione non poteva essere iniziata; da ciò ha fatto discendere l’inammissibilità anche del ricorso incidentale. Ha inoltre escluso la formazione di un giudicato interno sulla questione dell’ammissibilità, compensando integralmente le spese di lite e dando atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente principale.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
invocato come parametro del motivo principale per dedurre violazione dell’art. 112 c.p.c.
richiamato come norma asseritamente violata per omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
invocato nel ricorso incidentale per omesso esame di un fatto decisivo
richiamato nel motivo principale nel quadro della contestazione sulla notifica delle cartelle
art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. 602/1973
norma sopravvenuta che, secondo la Corte, seleziona casi tipici di interesse ad agire nell’impugnazione dell’estratto di ruolo e si applica anche ai processi pendenti
art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021
norma di introduzione del comma 4-bis dell’art. 12 del d.P.R. 602/1973
norma di conversione del d.l. n. 146 del 2021
indicato come strumento di deposito documentale in cassazione per dimostrare l’interesse ad agire
art. 382, comma 3, secondo periodo, c.p.c.
usato per dichiarare l’inammissibilità del ricorso originario perché l’azione non poteva essere iniziata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il raddoppio dell’ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità
Massime di principio
- Nell’impugnazione dell’estratto di ruolo, l’interesse ad agire è una condizione dell’azione che deve sussistere concretamente al momento della decisione e può essere incisa da una norma sopravvenuta applicabile anche ai giudizi pendenti.
- La mera contestazione della notifica delle cartelle non basta, da sola, a fondare l’azione se non sono allegati o provati specifici effetti pregiudizievoli attuali derivanti dalla riscossione.
- In cassazione, la prova dell’interesse ad agire può essere fornita con deposito documentale ex art. 372 c.p.c. fino ai momenti processuali indicati dalla giurisprudenza di legittimità.
- Se manca l’interesse ad agire e l’azione non poteva essere proposta, la Corte può dichiarare l’inammissibilità originaria del ricorso ai sensi dell’art. 382, comma 3, secondo periodo, c.p.c., con conseguente travolgimento anche del ricorso incidentale.
- La rilevabilità officiosa della questione esclude che il mancato esame nei gradi di merito determini un giudicato interno implicito sull’ammissibilità dell’impugnazione.
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