Cassazione Civile, Ordinanza n. 20670/2021 del 20/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (operatore scommesse)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo al mancato pagamento dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse per operazioni dell'anno 2009, notificato alla società ricorrente in quanto ritenuta coobbligata in solido quale soggetto estero che, tramite centri di trasmissione dati operanti in Italia, avrebbe gestito la raccolta di scommesse. La CTR aveva confermato la pretesa fiscale, ritenendo applicabile la disciplina del d.lgs. n. 504 del 1998 come interpretata dalla legge n. 220 del 2010, e aveva respinto le eccezioni sulla mancata traduzione dell'atto, sulla soggettività passiva, sul presupposto territoriale, sulla compatibilità unionale, sulla pretesa violazione del divieto IVA, nonché sulle spese. In cassazione la società ha dedotto: omessa traduzione dell'avviso in lingua inglese; errata individuazione del soggetto passivo e del presupposto territoriale; contrasto con gli artt. 49 e 56 TFUE, con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e legittimo affidamento; violazione dell'art. 401 della direttiva IVA; omessa pronuncia su tale ultima questione; erronea liquidazione delle spese; e, con il settimo motivo, mancato riconoscimento dell'esimente dell'obiettiva condizione di incertezza normativa ai fini sanzionatori.
La decisione
La Corte ha rigettato i motivi dal primo al sesto e l'ottavo, ritenendoli infondati o, per il quinto, anche inammissibili per difetto di autosufficienza. Ha invece accolto il settimo motivo, ritenendo sussistente per le annualità anteriori all'entrata in vigore della norma interpretativa del 2010 un'obiettiva incertezza normativa sulla soggettività passiva del bookmaker estero operante in Italia tramite intermediari. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito dichiarando non dovute le sanzioni irrogate alla ricorrente. La domanda fiscale principale non risulta caducata, ma viene eliminata la componente sanzionatoria.
Norme richiamate
La mancata traduzione dell'atto impositivo non determina invalidità quando il destinatario abbia comunque compreso la pretesa e svolto pienamente le difese nel merito.
È soggetto passivo dell'imposta unica chiunque gestisca concorsi pronostici o scommesse, anche per conto terzi e anche in assenza di concessione, secondo l'interpretazione autentica del 2010.
art. 1, comma 66, lett. b), L. 220/2010
Ha natura interpretativa e chiarisce che l'imposta unica è dovuta anche per raccolte di gioco operate senza concessione; per il periodo anteriore al 2011 introduce una variante di senso già possibile, ma rileva anche ai fini dell'obiettiva incertezza normativa.
art. 1, comma 66, lett. a), L. 220/2010
Stabilisce che l'imposta è comunque dovuta anche se la raccolta avviene in assenza o inefficacia della concessione.
art. 1, comma 644, lett. g), L. 190/2014
Richiamato per descrivere il meccanismo di determinazione dell'imponibile forfetario dell'imposta unica.
art. 16 D.M. 10 marzo 2006, n. 111
Prevede il pagamento delle somme dovute a titolo di imposta unica da parte del concessionario.
art. 401 Direttiva 2006/112/CE
Non vieta agli Stati membri di mantenere o introdurre imposte speciali sui giochi e sulle scommesse, purché non abbiano carattere di imposta sul volume d'affari.
art. 56 TFUE
La disciplina fiscale nazionale non è stata ritenuta restrittiva o discriminatoria della libera prestazione di servizi.
art. 49 TFUE
Richiamato insieme all'art. 56 TFUE, ma ritenuto non violato dalla normativa applicata.
artt. 3 e 53 Cost.
La Corte esclude la violazione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza e capacità contributiva.
art. 6 CEDU
La retroattività della norma interpretativa non è incompatibile con il giusto processo, essendo giustificata dall'esigenza di chiarire un'incertezza normativa oggettiva.
art. 117, comma 1, Cost.
Non è violato in relazione ai parametri convenzionali richiamati.
In combinato con le norme sanzionatorie tributarie, consente l'esonero da sanzioni in presenza di obiettiva incertezza normativa.
art. 5, commi 1 e 6, L. 472/1997
Le sanzioni non sono dovute quando il contribuente versa in obiettiva incertezza normativa sulla portata della disciplina applicabile.
art. 6, comma 2, D.Lgs. 472/1997
La Corte vi ricolloca la fattispecie, ritenendo che fino al 2010 vi fosse obiettiva incertezza sulla soggettività passiva del bookmaker estero operante tramite intermediari in Italia.
Richiamato a sostegno dell'esimente per obiettiva incertezza normativa e buona fede del contribuente.
Richiamato per la censura di omessa pronuncia, ma il motivo è dichiarato inammissibile/infondato.
Legittima la liquidazione delle spese in favore dell'Amministrazione finanziaria vittoriosa, anche se assistita da propri funzionari.
Applicato il criterio della soccombenza per le spese di lite.
La compensazione delle spese è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito.
art. 267 TFUE
La richiesta di rinvio pregiudiziale è stata disattesa perché la questione era già stata chiarita dalla Corte costituzionale e dalla Corte di giustizia.
Massime di principio
- La mancata traduzione dell'atto impositivo non ne determina automaticamente la nullità se risulta che il destinatario abbia compreso la pretesa e abbia potuto esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa.
- In materia di imposta unica sui giochi e sulle scommesse, il presupposto impositivo è collegato alla gestione e organizzazione dell'attività di scommessa, non alla sola giocata in sé; rileva quindi la raccolta delle scommesse svolta sul territorio nazionale anche tramite intermediari.
- La norma interpretativa del 2010 chiarisce che è soggetto passivo dell'imposta chiunque gestisca scommesse, anche per conto terzi e anche in assenza di concessione; per le annualità anteriori, tuttavia, la presenza di un quadro normativo incerto può escludere le sanzioni per obiettiva incertezza normativa.
- Non sussiste contrasto con il diritto dell'Unione europea quando la disciplina fiscale sui giochi d'azzardo si applica in modo non discriminatorio a tutti gli operatori che raccolgono scommesse sul territorio italiano e il tributo non ha natura di imposta sul volume d'affari ai sensi dell'art. 401 della direttiva IVA.
- Ai fini dell'esimente sanzionatoria per obiettiva incertezza normativa, è decisivo che il testo normativo, prima dell'intervento interpretativo, si presti a letture alternative non risolvibili con un'ordinaria attività esegetica univoca.
- La liquidazione delle spese in favore dell'Amministrazione finanziaria vittoriosa è legittima anche quando sia assistita da funzionari delegati, con applicazione del criterio di soccombenza e con la discrezionalità del giudice nel compensarle solo per giusti motivi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 20 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 20643/2021 del 20/07/2021
- ordinanza_civile · 20 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 20644/2021 del 20/07/2021
- ordinanza_civile · 20 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 20651/2021 del 20/07/2021
- ordinanza_civile · 20 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 20652/2021 del 20/07/2021
- ordinanza_civile · 20 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 20653/2021 del 20/07/2021
- ordinanza_civile · 20 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 20655/2021 del 20/07/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →