Sentenza n. 248/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'accertamento: - dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Gioia Tauro e dal Comune di Rosarno rispetto alla richiesta di rimodulazione del “Progetto Individuale per la persona disabile” ex art. 14 L. 328/00 in favore dei figli minori, inoltrata a mezzo pec del 23.09.2024; - del diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale ex art. 30 c.p.a. ovvero, in subordine, in via equitativa, ai sensi dell’art. 96, 3 comma, c.p.c. quanto ai motivi aggiunti depositati in data 24.03.2025: per l’annullamento: - della nota del-OMISSIS-, con cui il Comune di Rosarno, n.q. di Comune Capofila Ambito Territoriale, comunicava il rifiuto di procedere alla rimodulazione dei progetti di vita in favore dei minori; per l’accertamento: - del diritto al risarcimento del danno, patrimoniale e non, conseguente al mancato aggiornamento del progetto di vita;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego del Comune di Rosarno di procedere alla rimodulazione dei progetti individuali di vita ex art. 14 l. 328/2000, oltre al silenzio inizialmente serbato sulla relativa istanza
Esito
Favorevole al ricorrente (genitori di minori disabili)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti avevano inizialmente agito contro il silenzio serbato dai Comuni di Gioia Tauro e Rosarno e dall’ASP di Reggio Calabria sulla richiesta di rimodulazione dei progetti individuali di vita predisposti nel 2023 per due figli minori con disabilità grave, deducendo la violazione degli artt. 2 e 7 l. 241/1990, dell’art. 14 l. 328/2000, dell’art. 6 l.r. Calabria n. 23/2003 e l’eccesso di potere per ingiustizia manifesta, irragionevolezza, inefficacia e inefficienza dell’azione amministrativa. Dopo il sopravvenuto diniego del Comune di Rosarno, i ricorrenti proponevano motivi aggiunti, deducendo la violazione degli artt. 14, 18 e 19 l. 328/2000, degli artt. 6, 34 e 38 l.r. Calabria n. 23/2003, della deliberazione della Giunta regionale Calabria n. 318/2024 e del relativo Disciplinare, nonché l’eccesso di potere per ingiustizia manifesta, illegittimità e irragionevolezza della motivazione, inefficacia e inefficienza dell’azione amministrativa. Sostenevano che i progetti, risalenti al 2023, dovessero essere rivisitati almeno annualmente e comunque in presenza di modifiche significative dei bisogni, anche alla luce del nuovo modello regionale e della necessità di ulteriori interventi educativi e riabilitativi. Deducevano inoltre il diritto al risarcimento dei danni patrimoniali, quantificati in parte nelle spese sostenute privatamente per attività e servizi, e non patrimoniali derivanti dalla mancata attuazione e rimodulazione dei progetti. Il Comune di Gioia Tauro eccepiva il difetto di legittimazione passiva, sostenendo di avere svolto le proprie competenze e che, dopo la deliberazione regionale n. 318/2024, la titolarità fosse concentrata nel Comune capofila. Il Comune di Rosarno contestava invece la sussistenza di significative variazioni dei bisogni e la fondatezza delle pretese risarcitorie.
La decisione
Il TAR ha dato atto che la domanda avverso il silenzio era già stata definita con sentenza non definitiva mediante declaratoria di cessazione della materia del contendere, residuando l’esame del diniego e delle domande risarcitorie. Ha respinto l’eccezione di carenza di legittimazione passiva del Comune di Gioia Tauro, ritenendo che, pur spettando al Comune capofila la titolarità dell’elaborazione del progetto secondo la disciplina regionale, il Comune di residenza mantenga un ruolo corresponsabile e attivo nella stesura, nel finanziamento dei costi sociali, nell’attuazione e nella rivisitazione del progetto, in sinergia con il Comune capofila e l’ASP. Nel merito ha accolto i motivi aggiunti e annullato il diniego del Comune di Rosarno. Il progetto di vita deve essere rivisitato almeno annualmente, anche indipendentemente dalla prova di un sopravvenuto mutamento significativo delle condizioni personali, ambientali o cliniche, e comunque quando tali mutamenti si verifichino. I progetti del 2023 necessitavano di allineamento alle nuove Linee di indirizzo regionali del 2024, sia per l’analisi multidimensionale dei bisogni sia per la determinazione del budget e la programmazione finanziaria; inoltre risultavano richiesti nuovi interventi di educativa domiciliare. Il Comune di Rosarno è stato quindi obbligato, entro trenta giorni, a procedere alla rivisitazione dei progetti in sinergia con il Comune di Gioia Tauro e l’ASP di Reggio Calabria, con nomina di un commissario ad acta per l’eventuale inosservanza. Sono state invece rigettate entrambe le domande risarcitorie. Quanto ai danni non patrimoniali, i ricorrenti non avevano allegato e provato in modo puntuale i concreti pregiudizi psico-fisici e relazionali, sicché la liquidazione equitativa avrebbe potuto riguardare solo il quantum e non supplire alla mancata dimostrazione dell’an debeatur. Quanto ai danni patrimoniali, le spese per attività sportive e ricreative rientravano nella quota di corresponsabilità familiare prevista dal budget di progetto e non costituivano esborsi imputabili alle amministrazioni. Il ricorso per motivi aggiunti è stato pertanto accolto quanto all’annullamento e all’obbligo di riedizione del potere, ma respinto quanto al risarcimento; i Comuni di Rosarno e Gioia Tauro sono stati condannati in solido alle spese di lite.
Norme richiamate
Al fine di realizzare la piena integrazione delle persone disabili ... i comuni, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell'interessato, un progetto individuale.
La norma attribuisce ai Comuni, d’intesa con le aziende sanitarie, il compito di predisporre un progetto individuale comprensivo delle prestazioni sanitarie, dei servizi alla persona, delle misure economiche e dei sostegni al nucleo familiare.
Costituiscono il quadro programmatorio nel cui ambito devono essere assicurati gli interventi e i servizi sociali collegati al progetto individuale.
art. 17 l.r. Calabria n. 23/2003
Prevede l’esercizio associato delle funzioni amministrative comunali relative agli interventi sociali negli ambiti territoriali.
DGR Calabria n. 318 del 21.06.2024
Approva le Linee di indirizzo, il Disciplinare, lo Schema tipo e la Modulistica per i progetti di vita, assegnando al Comune capofila la titolarità dell’elaborazione ma mantenendo il Comune di residenza corresponsabile e attivo.
art. 5 Linee di indirizzo regionali approvate con DGR Calabria n. 318/2024
Il budget di progetto consiste nell’insieme di tutte le risorse umane, economiche, strumentali, pubbliche e private, attivabili ... da destinare al progetto di vita.
Il budget comprende risorse pubbliche e private; per le attività ricreative e del tempo libero è prevista la corresponsabilità economica dei familiari o dei soggetti tenuti al mantenimento.
art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice, quale effetto conformativo dell’annullamento, di adottare le misure idonee ad assicurare l’attuazione della sentenza, inclusa la nomina preventiva di un commissario ad acta.
La liquidazione equitativa del danno non patrimoniale opera sul quantum debeatur e presuppone che il danneggiato abbia previamente allegato e dimostrato, almeno in via indiziaria, l’esistenza concreta del pregiudizio.
La domanda risarcitoria è stata respinta per mancata allegazione e prova dei danni non patrimoniali e per l’insussistenza di un danno patrimoniale imputabile alle amministrazioni.
Massime di principio
- Nel sistema dei progetti individuali di vita per persone con disabilità, il Comune capofila dell’ambito territoriale, il Comune di residenza e l’azienda sanitaria competente esercitano funzioni coordinate: l’attribuzione al capofila della titolarità dell’elaborazione del progetto non esclude la corresponsabilità del Comune di residenza nella stesura, nel finanziamento dei costi sociali, nell’attuazione e nella successiva rivisitazione del progetto.
- Il progetto individuale di vita deve essere rivisitato almeno ogni anno e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche significative delle condizioni personali, ambientali o cliniche della persona con disabilità. L’obbligo di revisione annuale non dipende necessariamente dalla prova di un ulteriore mutamento significativo dei bisogni.
- L’adozione di nuove Linee di indirizzo regionali e di un nuovo schema di progetto può rendere illegittimo il diniego di aggiornamento di progetti risalenti, quando questi non risultino allineati al nuovo modello di analisi multidimensionale dei bisogni, alla determinazione del budget e alla programmazione degli interventi.
- Il giudice che annulla il diniego di rimodulazione di un progetto di vita può imporre all’amministrazione una riedizione coordinata del procedimento entro un termine definito e nominare preventivamente un commissario ad acta per l’eventuale inosservanza.
- La liquidazione equitativa del danno non esonera il danneggiato dall’onere di allegare e dimostrare l’esistenza concreta del pregiudizio: l’equità riguarda soltanto la quantificazione, non la prova dell’an debeatur.
- Le spese per attività sportive e ricreative possono rimanere a carico della famiglia quando il progetto di vita e le Linee di indirizzo includano tali attività nel budget soggetto alla corresponsabilità dei familiari o dei soggetti tenuti al mantenimento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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