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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20373/2024 del 23/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agente della riscossione aveva notificato a una società una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 sulle dichiarazioni IRAP e 770 relative all'anno d'imposta 2009, in relazione a una responsabilità solidale per scissione. La società aveva impugnato la cartella deducendo, tra l'altro, nullità della notifica, difetto di motivazione, difetto del beneficio di escussione e decadenza dell'Amministrazione per alcune pretese tributarie. La CTP aveva accolto solo la censura sulla decadenza per IRAP e ritenute sulla retribuzione dei dipendenti. L'Agenzia appellava tale capo, ma la CTR dichiarava in sostanza l'inammissibilità o irrilevanza dell'appello ritenendo che l'Ufficio avesse censurato solo l'inammissibilità del ricorso originario della contribuente e che vi fosse acquiescenza sul capo relativo alla decadenza. In cassazione l'Agenzia deduceva violazione dell'art. 53 d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 329 c.p.c., sostenendo che l'appello tributario aveva contenuto specifico sufficiente perché contestava la decadenza individuando le date di emissione ed esecutività dei ruoli; con il secondo motivo denunciava omesso esame del termine di decadenza.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: l'appello dell'Ufficio conteneva una critica specifica e sufficiente al capo di sentenza che aveva dichiarato la decadenza, perché l'art. 53 d.lgs. n. 546/1992 non richiede formule sacramentali ma una chiara individuazione, anche implicita, delle ragioni di dissenso dalla decisione di primo grado. La CTR ha quindi errato nel limitare il gravame alla sola eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo e nel reputare formato un giudicato interno/acquiescenza sul capo relativo alla decadenza ex art. 329 c.p.c. Il secondo motivo è stato assorbito. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, che dovrà riesaminare nel merito la doglianza dell'Ufficio sulla decadenza e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 53 d.lgs. n. 546/1992

    motivi specifici dell'impugnazione

    Nel processo tributario l'appello è specifico se, letto nel suo complesso, rende inequivoca la volontà di censurare la decisione di primo grado; è sufficiente anche la riproposizione delle ragioni originarie contrapposte alle argomentazioni del primo giudice, senza formule sacramentali.

  • art. 329 c.p.c.

    L'acquiescenza non può essere affermata quando il gravame, interpretato complessivamente, contesti in modo univoco il capo della decisione oggetto di censura.

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato come base del controllo automatizzato a monte della cartella di pagamento.

  • art. 14 disp. prel. c.c.

    La disciplina dell'art. 53 d.lgs. n. 546/1992 va interpretata in modo da consentire l'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Richiamato come norma di deduzione del vizio di violazione di legge processuale relativo all'appello specifico.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo come omesso esame di un fatto decisivo, poi assorbito.

Massime di principio

  • Nel contenzioso tributario, ai fini dell'ammissibilità dell'appello ex art. 53 d.lgs. n. 546/1992, non è necessario proporre motivi nuovi o formule particolari: è sufficiente che dall'atto emergano in modo chiaro e univoco le ragioni di dissenso rispetto alla sentenza impugnata, anche per implicito.
  • La riproposizione in appello delle originarie argomentazioni, se contrapposta alle rationes decidendi del primo giudice e idonea a investire la decisione nella sua interezza o in uno specifico capo, integra impugnazione specifica.
  • L'acquiescenza o il giudicato interno non possono essere desunti in presenza di un atto di appello che, letto nel suo complesso, manifesti inequivocamente la volontà di contestare il capo della sentenza sfavorevole.
  • Nel processo tributario l'interpretazione dell'atto di appello deve privilegiare la sostanza della critica alla decisione rispetto a un formalismo eccessivo, in funzione della piena tutela del diritto di difesa e del riesame nel merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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