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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26376/2021 del 29/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato cinque avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2004-2007, sostenendo di non essere possessore degli immobili indicati negli atti e quindi di non essere obbligato al pagamento dell’imposta. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso, ritenendo che dagli atti non emergesse la disponibilità degli immobili in capo al ricorrente. In appello, però, il Comune aveva dedotto che dalle risultanze catastali e dai registri immobiliari gli immobili risultavano intestati al contribuente, a lui pervenuti per successione, e la CTR aveva accolto l’appello ritenendo tali documenti idonei a provare la titolarità immobiliare e reputando ammissibile la loro produzione in appello. Nel ricorso per cassazione il contribuente deduceva: 1) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che le visure anagrafiche e ulteriori indagini da lui svolte dimostravano che gli immobili erano intestati a un omonimo con dati anagrafici differenti e che i conduttori erano in realtà i proprietari; 2) violazione dell’art. 2697 c.c., perché egli era solo custode giudiziario di immobili oggetto di sequestro conservativo e non proprietario; 3) violazione dell’art. 1429 n. 3 c.c., perché nella verifica di proprietà prodotta dal Comune il soggetto indicato sarebbe stato diverso (ancora un omonimo).

La decisione

La Corte ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile per difetto di autosufficienza e perché la CTR aveva comunque esaminato le certificazioni catastali poste a base della decisione; ha richiamato il principio secondo cui, in materia di ICI, l’intestazione catastale fa sorgere una presunzione di fatto della titolarità, superabile solo con prova contraria a carico del contribuente. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile sia perché tendeva a una rivalutazione del merito, sia perché il documento su cui si fondava non era depositabile in cassazione ex art. 372 c.p.c.; inoltre la CTR aveva correttamente applicato la regola sull’onere della prova. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per violazione del principio di specificità, non essendo stato trascritto l’atto richiamato né indicato in quale fase fosse stata tempestivamente sollevata la questione dell’omonimia. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese e ha disposto il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame è scrutinabile solo nei limiti del sindacato di legittimità e non consente di introdurre una diversa valutazione del materiale probatorio.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere di provare la non debenza dell’ICI grava sul contribuente quando l’ente impositore presenti elementi presuntivi di titolarità dell’immobile.

  • art. 58, comma 2, d.lgs. 546/1992

    La CTR ha ritenuto non fondata l’eccezione di inutilizzabilità dei documenti prodotti in appello.

  • art. 32 d.lgs. 546/1992

    La produzione documentale in appello deve avvenire nel termine previsto, ma l’inosservanza del termine può ritenersi sanata se il documento era già stato depositato, sia pure irritualmente, in primo grado.

  • art. 372 c.p.c.

    In cassazione possono essere depositati solo documenti relativi alla nullità della sentenza impugnata o all’ammissibilità del ricorso; gli altri documenti sono inammissibili.

  • art. 1429 n. 3 c.c.

    La censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità e per mancata indicazione tempestiva della questione nei gradi di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ricorrendo i presupposti temporali, è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia di ICI, l’intestazione catastale e le risultanze dei registri immobiliari costituiscono un valido elemento presuntivo della titolarità del bene, idoneo a fondare la pretesa fiscale salvo prova contraria del contribuente.
  • Quando l’amministrazione introduce elementi documentali che corroborano la titolarità del bene, il contribuente che contesti la debenza dell’imposta deve offrire una specifica e completa prova contraria, non essendo sufficiente una mera contestazione assertiva.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile se le censure mirano sostanzialmente a ottenere una rivalutazione del merito o se non rispettano il principio di autosufficienza, con mancata trascrizione o localizzazione degli atti e documenti decisivi richiamati.
  • Nel giudizio di legittimità non sono liberamente depositabili documenti nuovi che non attengano alla nullità della sentenza o all’ammissibilità del ricorso, restando preclusa l’introduzione di nuovi elementi probatori di merito.
  • Le contestazioni che dipendono da un’asserita omonimia o da diverse identità anagrafiche devono essere specificamente dedotte e tempestivamente prospettate nei gradi di merito, altrimenti sono inammissibili.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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