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Sentenza

Sentenza del 09/05/2018 n. 11060 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente aveva impugnato l'iscrizione ipotecaria, effettuata ai sensi dell'art. 77 del D.P.R. n. 602/1973 per complessivi Euro 153.454,00, sostenendo che le cartelle di pagamento sottostanti non le fossero mai state notificate. La CTP aveva accolto il ricorso e la CTR aveva confermato la decisione, ritenendo insufficienti le prove della notifica prodotte dalla concessionaria, tra cui le relate, le interrogazioni del sistema informatico e le copie degli avvisi di ricevimento. La concessionaria ha quindi sostenuto in cassazione che le relate indicavano gli estremi delle cartelle e che la documentazione prodotta era idonea a dimostrare le notifiche; ha inoltre dedotto che le copie non erano state specificamente disconosciute dalla contribuente e che l'eventuale nullità di alcune cartelle non avrebbe dovuto comportare automaticamente l'illegittimità dell'intera iscrizione ipotecaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso, ritenendo sufficiente, per provare la notifica, la produzione della relata contenente i riferimenti alla cartella, anche separatamente dalla copia integrale della cartella, della matrice o dell'estratto di ruolo. Ha inoltre affermato che le fotocopie non autenticate delle relate e degli avvisi di ricevimento hanno efficacia probatoria se la controparte non ne disconosce specificamente la conformità all'originale; il giudice non può sostituirsi alla parte nel disconoscimento. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza della CTR è stata cassata e, decidendo nel merito, la Corte ha rigettato il ricorso originario della contribuente, confermando quindi la legittimità dell'iscrizione ipotecaria. Le spese di merito sono state compensate, mentre la contribuente è stata condannata a rimborsare alla concessionaria Euro 5.600,00, oltre rimborso forfettario e accessori.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 77

    Disciplina l'iscrizione ipotecaria a garanzia dei crediti tributari e della riscossione coattiva; nel caso esaminato l'iscrizione è stata ritenuta legittima dopo il riconoscimento della sufficienza della prova delle notifiche.

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 26, comma 4

    Conservazione della copia della cartella in alternativa alla matrice

    Non impone al concessionario di produrre in giudizio la copia integrale della cartella; ai fini della prova della notifica può essere sufficiente la relata contenente i riferimenti alla cartella, eventualmente accompagnata dall'estratto di ruolo o dalla matrice.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 1, comma 2

    Nel processo tributario prevalgono le norme processuali tributarie speciali rispetto alle corrispondenti norme del processo civile ordinario.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 58, comma 2

    Produzione di nuovi documenti in appello

    Consente alle parti di produrre documenti anche in grado di appello, inclusi documenti già esistenti al momento del giudizio di primo grado.

  • Art. 2719 c.c.

    Copie fotografiche o fotostatiche

    Le copie fotografiche o fotostatiche hanno la stessa efficacia delle copie autentiche quando la conformità all'originale è attestata oppure non è specificamente disconosciuta dalla controparte.

  • Art. 215 c.p.c., n. 2

    Riconoscimento tacito della scrittura privata

    È richiamato in relazione all'efficacia probatoria dei documenti non disconosciuti tempestivamente e specificamente.

  • Art. 360 c.p.c.

    Motivi del ricorso per cassazione

    Individua i motivi di impugnazione in cassazione, tra cui la violazione o falsa applicazione di legge e il vizio di motivazione.

  • Art. 112 c.p.c.

    Corrispondenza tra chiesto e pronunciato

    Il motivo, relativo all'effetto della nullità di alcune cartelle sull'intera iscrizione ipotecaria, è stato assorbito dopo l'accoglimento delle censure sulla prova delle notifiche.

Massime di principio

  • Nel processo tributario il concessionario può dimostrare la notifica di una cartella producendo la relata di notifica con i relativi riferimenti, senza dover necessariamente depositare la copia integrale della cartella.
  • Le copie non autenticate di relate, avvisi di ricevimento e altri documenti possono essere utilizzate come prova se la controparte non ne contesta in modo chiaro, specifico e tempestivo la conformità all'originale.
  • Il giudice non può rilevare autonomamente la non conformità di una copia né sostituirsi alla parte interessata nel disconoscimento documentale.
  • Nel processo tributario è generalmente possibile produrre documenti anche in appello, in virtù della disciplina speciale dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992.
  • Quando viene contestata un'iscrizione ipotecaria per omessa notifica delle cartelle, è decisivo verificare la documentazione notificatoria e la tempestività e specificità delle contestazioni, non soltanto l'assenza della copia integrale delle cartelle.
  • L'eventuale invalidità di alcune cartelle non determina automaticamente l'illegittimità dell'intera iscrizione ipotecaria; tuttavia, tale questione deve essere esaminata sulla base delle cartelle effettivamente rilevanti e delle domande e contestazioni formulate nel processo.

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