Cassazione Civile, Ordinanza n. 17504/2023 del 19/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia riguarda la domanda di un lavoratore non di ruolo, assunto a contratto nell'ambito di una rappresentanza diplomatica/consolare, volta a ottenere un adeguamento della retribuzione in applicazione dell'art. 157 del d.P.R. 18/1967, assumendo che il trattamento percepito fosse inferiore a quello adeguato al costo della vita e alle condizioni del luogo di lavoro estero. Il ricorrente censurava la sentenza di merito per avere negato i presupposti dell'adeguamento retributivo, contestando in particolare: 1) la valutazione circa l'assenza di prova del costo della vita e della sproporzione del canone di locazione e di altre spese personali; 2) l'asserita irrilevanza dei documenti prodotti e della mancata contestazione degli stessi; 3) l'applicazione del blocco degli adeguamenti retributivi previsto dall'art. 14, comma 24, d.l. 95/2012, conv. in L. 135/2012, sostenendo che la norma non si applicasse alla sua posizione; 4) la mancata considerazione di un aumento retributivo del 19% che sarebbe stato riconosciuto in corso di causa; 5) la compensazione delle spese nonostante la pretesa soccombenza del Ministero per il riconoscimento di detto aumento. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati o assorbiti i motivi, osservando che la valutazione sulla necessità di adeguamento retributivo era un apprezzamento di fatto, non viziato da illogicità; che la norma sul blocco stipendiale era chiara e applicabile anche al personale di cui agli artt. 152 e 157 d.P.R. 18/1967; che l'eventuale aumento del 19% non incideva sulla decisione di rigetto della domanda principale; e che la compensazione delle spese era sorretta dalla complessità e novità delle questioni trattate.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza di merito avesse correttamente escluso la prova dei presupposti per l'adeguamento retributivo, valorizzando elementi quali il costo della locazione, le scelte personali del lavoratore in ordine all'abitazione e all'uso dell'autovettura, nonché il raffronto tra orari di lavoro, ferie e trattamenti retributivi. Ha inoltre affermato che il motivo relativo al blocco stipendiale del 2012 era comunque infondato, poiché la norma escludeva espressamente adeguamenti retributivi per il personale disciplinato dagli artt. 152 e 157 del d.P.R. 18/1967. Il motivo sull'aumento del 19% è stato ritenuto mal posto perché la Corte di merito non aveva negato l'avvenuto adeguamento in quella misura, ma aveva solo respinto la domanda per la parte eccedente. Infine, la compensazione delle spese è stata confermata perché motivata dalla complessità e novità delle questioni. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Norma richiamata come disciplina del personale assunto a contratto presso rappresentanze diplomatiche, consolari e istituti di cultura; la Corte ne conferma la pertinenza alla fattispecie e la rilevanza nel valutare l'adeguamento retributivo.
Richiamato solo per collocare sistematicamente l'art. 157 nel Titolo VI del d.P.R. 18/1967 e per ribadire l'applicabilità del blocco stipendiale al personale ivi contemplato.
art. 14, comma 24, d.l. 95/2012, conv. in L. 135/2012
"per l'anno 2012, in relazione al personale di cui agli articoli 152 e 157 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 non si procede ad adeguamenti retributivi"
La Corte interpreta la disposizione come chiara e inequivoca nell'escludere per l'anno 2012 qualsiasi adeguamento retributivo per il personale indicato, senza possibilità di sottrarsi alla regola per la natura privatistica del rapporto.
Richiamato come norma che fonda i motivi di ricorso per cassazione prospettati dalla parte ricorrente.
Invocato dal ricorrente per sostenere un'omessa pronuncia; la Corte esclude la violazione perché il giudice di merito non aveva disconosciuto l'aumento in corso di causa, ma soltanto respinto la domanda ulteriore.
Richiamato per ritenere coerente la compensazione delle spese disposta in ragione della complessità e novità delle questioni, anche alla luce della disciplina applicabile ratione temporis e della giurisprudenza costituzionale.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Richiamato nel dispositivo per l'ulteriore conseguenza economica connessa al rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La verifica dei presupposti per un adeguamento retributivo fondato sul costo della vita e su parametri di adeguatezza costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione o della manifesta illogicità.
- Nel valutare l'adeguatezza del trattamento economico, il giudice può considerare non solo dati oggettivi del mercato locale, ma anche scelte personali del lavoratore che incidano sul livello di spesa dedotto a confronto, purché tali valutazioni siano sorrette da motivazione non implausibile.
- Quando una norma primaria dispone espressamente il blocco degli adeguamenti retributivi per una determinata categoria di personale, tale divieto opera nei confronti dei rapporti ricompresi nel suo ambito applicativo, anche se il rapporto abbia una matrice privatistica.
- La deduzione di omessa pronuncia o violazione dell'art. 112 c.p.c. è infondata se la sentenza impugnata ha effettivamente preso in considerazione la circostanza dedotta, limitandosi a non attribuirle la portata pretesa dalla parte.
- La compensazione delle spese è legittima se sorretta da ragioni di complessità e novità delle questioni trattate, e la relativa censura deve confrontarsi con tale specifica ratio decidendi.
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