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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17506/2023 del 19/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dall’assunzione reiterata di un lavoratore con contratti a tempo determinato da parte di un consorzio di bonifica siciliano. Il lavoratore aveva chiesto la declaratoria di illegittimità del termine e la conseguente conversione del rapporto, oltre al risarcimento del danno. La Corte territoriale aveva ritenuto che il richiamo generico, contenuto nel contratto, a mansioni ordinarie di carattere non stagionale o straordinario e a una situazione di carenza di organico fosse insufficiente a giustificare l’apposizione del termine, in assenza di specificazione delle reali esigenze temporanee e del nesso causale con l’assunzione. Il consorzio ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione della normativa regionale siciliana sulle assunzioni dei consorzi di bonifica e dell’art. 97 Cost., sostenendo che fosse necessario il previo concorso o prova selettiva; 2) violazione dell’art. 11 d.lgs. 368/2001 e della contrattazione collettiva, assumendo che il lavoratore fosse un operaio avventizio e che la disciplina collettiva salvaguardasse le assunzioni a termine di tale personale; 3) violazione dell’art. 115 c.p.c., per asserito travisamento della prova documentale sul contratto e sulla delibera autorizzativa; 4) violazione dell’art. 32, comma 5, l. 183/2010, sostenendo che, esclusa la conversione, non potesse esservi condanna risarcitoria e che altrimenti si sarebbe prodotto un arricchimento del lavoratore.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, richiamando il consolidato orientamento secondo cui la disciplina regionale siciliana speciale sui consorzi di bonifica non consente la conversione dei rapporti a tempo determinato illegittimamente apposti in rapporti a tempo indeterminato. Ha invece rigettato gli altri motivi: ha ritenuto irrilevanti le deduzioni sulla qualifica di avventizio e sul contenuto formale del contratto, perché la Corte di merito aveva accertato in fatto che le mansioni avevano carattere non stagionale o straordinario e che le assunzioni avvenivano per carenza di organico, dunque per esigenze stabili incompatibili con il lavoro avventizio; ha inoltre confermato la condanna risarcitoria, osservando che, pur esclusa la conversione, resta il diritto al risarcimento per l’abusiva reiterazione dei contratti a termine derivante da un originario contratto illegittimo. In dispositivo la sentenza è stata cassata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, è stata rigettata la domanda di conversione, confermando la condanna risarcitoria; le spese sono state compensate per l’accoglimento solo parziale delle pretese complessive.

Norme richiamate

  • art. 3 L.R. Sicilia 49/1981

    Richiamato dal ricorrente come parte della disciplina regionale sulle assunzioni dei consorzi di bonifica, ma la Corte decide principalmente sulla normativa regionale speciale successiva e sulla sua perdurante specialità.

  • artt. 6, 7 e 9 L.R. Sicilia 14/1958

    Invocati dal ricorrente per sostenere la necessità di concorso o prova selettiva nelle assunzioni.

  • art. 3 L.R. Sicilia 12/1991

    Richiamato dal ricorrente quale base normativa regionale in tema di assunzioni.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno del principio del concorso pubblico/selezione nelle assunzioni.

  • L.R. Sicilia n. 76 del 1995

    La Corte ribadisce che non deroga al divieto di assunzione a tempo indeterminato dell'art. 32 della L.R. 45 del 1995 e si pone in continuità sistematica con esso.

  • artt. 3 e 4 L.R. Sicilia n. 76 del 1995

    La loro violazione impedisce la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato; resta applicabile l'art. 2126 c.c. per le prestazioni di fatto e, in caso di abuso del termine, la responsabilità contrattuale e il danno comunitario.

  • art. 32 L.R. 45 del 1995

    Costituisce il divieto di assunzione a tempo indeterminato cui la disciplina successiva regionale si coordina senza derogarlo.

  • art. 2126 c.c.

    Indicato come disciplina delle prestazioni di fatto, non rilevante nel caso concreto ma richiamato come conseguenza della mancata conversione.

  • artt. 1218 e ss. c.c.

    Richiamati per affermare la regola generale della responsabilità contrattuale in caso di abusivo ricorso al termine.

  • art. 11 d.lgs. 368/2001

    Invocato dal ricorrente per sostenere la salvezza della disciplina collettiva non scaduta in materia di assunzioni a termine.

  • art. 2 CCNL ratione temporis applicabile

    Richiamato dal ricorrente come fonte collettiva che definiva l'operaio avventizio.

  • art. 121 CCNL ratione temporis applicabile

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della disciplina collettiva delle assunzioni avventizie.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per censurare il preteso travisamento della prova documentale; la Corte ritiene però prevalente l'accertamento in fatto svolto dal giudice di merito.

  • art. 32, comma 5, L. 183/2010

    Richiamato dal ricorrente per negare il risarcimento in assenza di conversione; la Corte lo supera affermando che il risarcimento resta dovuto per l'abusiva reiterazione dei contratti a termine.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per consentire il rinvio alle motivazioni di precedenti conformi.

Massime di principio

  • Nell'ambito della disciplina speciale regionale siciliana sui consorzi di bonifica, la violazione dei limiti posti al contratto a tempo determinato non comporta la conversione del rapporto in contratto a tempo indeterminato, ma può dare luogo alla responsabilità contrattuale del datore di lavoro.
  • La qualificazione formale del lavoratore come avventizio o la mera indicazione documentale di esigenze temporanee non prevalgono sull'accertamento in fatto della reale natura stabile delle mansioni e del fabbisogno di personale; se le assunzioni rispondono a carenze di organico e a esigenze non stagionali, il termine è illegittimo.
  • In caso di abuso del contratto a termine e di reiterazione illegittima dei rapporti, il lavoratore conserva il diritto al risarcimento del danno anche quando non sia consentita la conversione del rapporto.
  • Le censure di travisamento della prova o di mancata contestazione non possono superare un accertamento di merito fondato su elementi fattuali che evidenzino l'incompatibilità tra la realtà lavorativa e la causale apposta al termine.
  • Quando la pretesa complessiva della parte sia accolta solo in parte, è giustificabile la compensazione integrale delle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioniProveSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contrattoResponsabilità precontrattuale

Testo integrale

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