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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17502/2023 del 19/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Dalla parte finale della motivazione emerge che i ricorrenti avevano dedotto, da un lato, un vizio della sentenza di merito perché avrebbe fondato la decisione su un fatto diverso da quello effettivamente accertato, prospettando che, se il fatto diverso fosse stato vero, si sarebbe trattato non di un vizio deducibile in cassazione ma di errore revocatorio; dall’altro, avevano censurato la compensazione delle spese di giudizio disposta dalla Corte territoriale nonostante la soccombenza della controparte. La controversia riguardava una domanda articolata in più capi, in particolare l’accertamento del consolidarsi di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e il risarcimento del danno, con riferimento alla modalità di assunzione (chiamata diretta oppure graduatoria).

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo relativo alle spese, osservando che la domanda comprendeva più capi e vi era quindi soccombenza reciproca, poiché un capo era stato respinto e l’altro accolto; inoltre la novità della questione e i contrasti nella giurisprudenza di merito giustificavano la compensazione delle spese ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Non basta prospettare un fatto diverso per integrare un motivo di ricorso per cassazione quando la doglianza, anche se fondata, attinge in realtà a un errore di percezione della realtà processuale e non a un vizio deducibile in sede di legittimità, potendo semmai configurarsi un errore revocatorio.
  • Quando la domanda è articolata in più capi e l’esito è solo parzialmente favorevole e parzialmente sfavorevole, sussiste soccombenza reciproca, con conseguente possibile compensazione delle spese.
  • La compensazione delle spese può essere legittimamente motivata dalla novità della questione e dall’esistenza di orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di merito.
  • In caso di rigetto integrale del ricorso per cassazione, le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e possono essere poste in solido a carico dei ricorrenti.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineSpese di liteImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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