Cassazione Civile, Ordinanza n. 17517/2023 del 19/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda il trattamento economico del personale scolastico in servizio all'estero e, in particolare, la possibilità di continuare ad applicare, nel CCNL comparto scuola 2006/2009, una ritenuta sull'indennità integrativa speciale già prevista dalla nota a verbale dell'art. 76 del CCNL 24 luglio 2003 (CCNL 2002/2005). Il ricorrente sosteneva che tale ritenuta dovesse operare anche nel successivo contratto collettivo, richiamando la disciplina previgente e la continuità della previsione contrattuale; la controparte resisteva affermando che nel nuovo CCNL la clausola non era stata reiterata e che, pertanto, non poteva più applicarsi. Il ricorso mirava a contestare l'interpretazione restrittiva della clausola e a sostenere la permanenza della ritenuta sul trattamento economico estero, con conseguente riduzione dell'assegno di sede.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso e lo ha rigettato. Ha confermato l'orientamento già espresso in precedenti decisioni, secondo cui la clausola del CCNL 2002/2005 relativa alla ritenuta sull'indennità integrativa speciale non è applicabile al successivo CCNL 2006/2009, perché in quest'ultimo la previsione non è stata riprodotta. La Corte ha inoltre escluso che potesse farsi ritorno alla normativa previgente alla contrattazione collettiva, osservando che essa è superata ai sensi dell'art. 69 d.lgs. 165/2001. Ha infine valorizzato la natura indennitaria dell'assegno di sede e la non agevole equiparabilità funzionale con la componente stipendiale conglobata, affermando che solo una espressa previsione contrattuale, debitamente reiterata, avrebbe potuto consentire la sottrazione di quella quota dall'assegno. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 69 d.lgs. 165/2001
«le norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate … sono inapplicabili a seguito della stipulazione dei contratti collettivi del quadriennio 1994-1997, in relazione ai soggetti e alle materie dagli stessi contemplati»; «cessano in ogni caso di produrre effetti dal momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, dei contratti collettivi del quadriennio 1998-2001»
La normativa previgente al contratto collettivo è superata e non può essere richiamata per conservare effetti incompatibili con la nuova disciplina contrattuale.
D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, art. 658
È richiamato per la qualificazione legislativa dell'assegno di sede come voce avente natura non retributiva e indennitaria.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, una previsione contenuta in un precedente CCNL non può essere estesa al contratto successivo se non è stata espressamente reiterata o riprodotta.
- La disciplina previgente al sistema contrattualizzato del pubblico impiego non può essere invocata per mantenere effetti già superati dalla successione dei contratti collettivi, nei limiti fissati dall'art. 69 d.lgs. 165/2001.
- Quando una voce economica ha funzione indennitaria e il nuovo contratto prevede un trattamento stipendiale conglobato, la sottrazione o detrazione di una quota dall'indennità richiede una previsione espressa e inequivoca.
- In presenza di un consolidato orientamento di legittimità sulla portata di una clausola collettiva, la parte che invoca un diverso significato deve offrire argomenti idonei a superarlo, altrimenti il ricorso va respinto.
Come è indicizzato
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