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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17493/2023 del 19/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pensionato)

La controversia

La controversia riguarda una domanda di riliquidazione della quota B di una pensione di anzianità già liquidata con decorrenza gennaio 2003, sulla base dell'art. 4, comma 8, d.lgs. n. 182/1997 e senza applicazione del tetto massimo di cui all'art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971. La Corte d'appello aveva ritenuto applicabile la decadenza introdotta dall'art. 38, lett. d), d.l. n. 98/2011, estesa dall'art. 47 d.P.R. n. 639/1970 alle domande di riliquidazione, dichiarando decaduto il pensionato perché tra la liquidazione della prestazione e la proposizione del giudizio di primo grado era decorso più di un triennio. Il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) violazione dell'art. 47 d.P.R. n. 639/1970, come modificato nel 2011, e dell'art. 252 disp. att. c.c., sostenendo che la novella non potesse applicarsi alle prestazioni liquidate dopo la sua entrata in vigore; 2) dedotta illegittimità costituzionale della disciplina per violazione degli artt. 3, 36, 38 e 97 Cost.; 3) violazione delle norme sulla decadenza e sulla disciplina pensionistica per avere la Corte territoriale rigettato integralmente la domanda, anziché limitare l'effetto decadenziale ai soli ratei pregressi ultratriennali.

La decisione

La Cassazione ha accolto il terzo motivo e rigettato il primo e il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, affinché si uniformi al principio secondo cui, nelle domande di riliquidazione di prestazioni pensionistiche parzialmente riconosciute, la decadenza opera solo sulle differenze relative ai ratei maturati oltre il triennio anteriore alla domanda giudiziale, e non sull'intera pretesa. La Corte di rinvio dovrà anche provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 8, d.lgs. n. 182/1997

    norma posta a base della richiesta di riliquidazione della pensione di anzianità.

  • art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971

    disposizione richiamata per escludere l'applicazione del tetto massimo alla quota da riliquidare.

  • art. 38, lett. d), d.l. n. 98/2011

    ha esteso il regime decadenziale alle domande di riliquidazione della pensione.

  • L. n. 111/2011

    legge di conversione del d.l. n. 98/2011.

  • art. 47, d.P.R. n. 639/1970

    disciplina della decadenza in materia previdenziale, applicabile anche alle azioni di riliquidazione ma solo con riferimento ai ratei pregressi oltre il triennio.

  • art. 252 disp. att. c.c.

    richiamato dal ricorrente per contestare l'applicazione temporale della novella.

  • art. 38, Cost.

    richiamato come parametro costituzionale del diritto alla pensione, considerato fondamentale, irrinunciabile e imprescrittibile.

  • art. 3, Cost.

    invocato in via di legittimità costituzionale della disciplina decadenziale.

  • art. 36, Cost.

    invocato in via di legittimità costituzionale della disciplina decadenziale.

  • art. 97, Cost.

    invocato in via di legittimità costituzionale della disciplina decadenziale.

  • art. 6, d.l. n. 103/1991

    chiarisce che il decorso dei termini di cui all'art. 47 determina l'estinzione del diritto ai ratei pregressi e l'inammissibilità della domanda giudiziale; ha portata generale anche per la riliquidazione.

  • L. n. 166/1991

    legge di conversione del d.l. n. 103/1991.

  • art. 47, commi 2 e 3, d.P.R. n. 639/1970

    richiamati dall'art. 6 d.l. n. 103/1991 per l'effetto decadenziale sui ratei pregressi.

  • art. 47, comma 6, d.P.R. n. 639/1970

    estende alle azioni di riliquidazione i commi 2 e 3.

  • art. 47-bis, d.P.R. n. 639/1970

    introdotto nel 2011 per prevedere la prescrizione quinquennale dei ratei arretrati e delle differenze dovute a seguito di riliquidazioni.

Massime di principio

  • Nelle domande di riliquidazione di prestazioni pensionistiche già riconosciute in parte, la decadenza previdenziale non travolge il diritto alla riliquidazione in sé, ma incide soltanto sulle differenze relative ai ratei maturati oltre il triennio precedente la domanda giudiziale.
  • La disciplina decadenziale in materia pensionistica va letta in modo compatibile con la natura costituzionalmente protetta del diritto a pensione, che non può essere sostanzialmente vanificato da una decadenza applicata all'intera pretesa di rideterminazione.
  • L'interpretazione delle norme su decadenza e prescrizione dei ratei pensionistici deve preservare un equilibrio tra l'esigenza di stabilità dei conti pubblici e la tutela del pensionato, sanzionando la tardività solo con la perdita delle differenze ultratriennali.
  • Quando la prestazione pensionistica è già riconosciuta nel suo nucleo essenziale, la decadenza può operare; se invece l'applicazione integrale della decadenza eliminasse di fatto la prestazione o le sue componenti essenziali, tale lettura sarebbe incompatibile con l'art. 38 Cost.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiDecadenzaGiudicato

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