Cassazione Civile, Ordinanza n. 17501/2023 del 19/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un docente a tempo determinato, assunto con contratto individuale su posto di contingente statale delle istituzioni scolastiche all'estero, volta a ottenere l'assegno di sede in misura piena e non ridotta secondo l'abbattimento percentuale previsto dalla contrattazione collettiva di comparto. Il giudice di merito aveva accolto la domanda e la corte territoriale aveva confermato, ritenendo che anche il personale docente a termine rientrasse nella disciplina legale che riconosce lo speciale assegno di sede e che la contrattazione non potesse diminuirlo. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione della Direttiva 1999/70/CE, dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, di varie disposizioni del d.lgs. 297/1994, del d.lgs. 165/2001, del d.p.r. 18/1967 e dei CCNL richiamati. In sostanza ha sostenuto che la disciplina invocata riguarderebbe soltanto il personale non diplomatico/amministrativo del MAECI e non i docenti, i quali stipulerebbero il contratto con i dirigenti scolastici e resterebbero soggetti alla sola disciplina scolastica; ha inoltre dedotto la non comparabilità tra docenti di ruolo e supplenti all'estero, evidenziando differenze nelle modalità di selezione, nella professionalità di base e nella durata dell'incarico.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha richiamato propri precedenti già consolidati secondo cui, in materia di personale scolastico all'estero, l'assegno aggiuntivo di sede e gli altri benefici previsti dal d.lgs. 297/1994 e dalla contrattazione collettiva per i docenti a tempo indeterminato devono essere riconosciuti nella stessa misura anche ai supplenti non residenti assunti con contratto a termine. Tali emolumenti sono infatti integrazioni salariali corrisposte per il solo svolgimento del servizio richiesto e per il disagio del trasferimento all'estero; non sussiste una ragione oggettiva idonea a giustificare un trattamento economico deteriore per i docenti a termine, neppure in ragione del mancato superamento del concorso per l'accesso ai ruoli. La Corte ha quindi rigettato il ricorso del Ministero e lo ha condannato al pagamento delle spese di legittimità in favore del controricorrente, liquidate in euro 3.500,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali.
Norme richiamate
Direttiva 1999/70/CE
La clausola 4 dell'Accordo quadro allegato, come interpretata dalla Corte di giustizia, impedisce trattamenti economici meno favorevoli per i lavoratori a termine rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili, in assenza di ragioni oggettive.
Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato
Impone la parità di trattamento tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato comparabili, salvo giustificazioni oggettive.
art. 45, comma 5, d.lgs. 165/2001
Richiamato nel dibattito interpretativo sulla disciplina economica del personale all'estero; la Corte conferma l'orientamento che consente l'applicazione della tutela di parità anche ai docenti a termine.
art. 58 d.p.r. 18/1967
Norma di rinvio richiamata per collegare la disciplina del personale all'estero al quadro normativo speciale.
art. 658 d.lgs. 297/1994
Disposizione richiamata quale base della disciplina dell'assegno e dei benefici per il personale scolastico all'estero.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Usato per richiamare per relationem la motivazione di precedenti conformi della Corte.
CCNL comparto scuola del 29.11.2007, art. 106
Prevede l'abbattimento percentuale dell'assegno di sede contestato dal lavoratore.
art. 16 CCNL 24 febbraio 2000
Richiamato dal ricorrente nel quadro della disciplina contrattuale applicabile.
art. 77 ss. CCNL comparto scuola del 29.11.2007
Richiamati dal ricorrente a supporto della diversa disciplina invocata.
art. 27 d.lgs. 62/1998
Richiamato dal ricorrente tra le fonti che disciplinerebbero il rapporto.
art. 640 d.lgs. 297/1994
Richiamato dal ricorrente nel quadro della normativa sul personale scolastico all'estero.
art. 651 d.lgs. 297/1994
Richiamato dal ricorrente nel quadro della normativa sul personale scolastico all'estero.
Massime di principio
- In materia di personale scolastico impiegato all'estero, gli emolumenti aggiuntivi previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva per il servizio all'estero hanno natura di integrazione retributiva correlata al disagio del trasferimento e devono essere riconosciuti anche ai lavoratori assunti a tempo determinato, se comparabili ai dipendenti a tempo indeterminato.
- La differenza nel titolo di assunzione, nella procedura di selezione o nel mancato superamento del concorso pubblico non è di per sé una ragione oggettiva sufficiente a giustificare un trattamento economico meno favorevole per il lavoratore a termine, quando la prestazione svolta e il disagio sopportato siano sostanzialmente identici.
- La clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, attuativa della Direttiva 1999/70/CE, opera come parametro di parità di trattamento e impedisce riduzioni retributive contrattuali non sorrette da una differenza oggettiva rilevante.
- Quando esiste un orientamento di legittimità consolidato sulla questione, la Corte può richiamare i precedenti conformi e ritenerne assorbente la motivazione per rigettare il ricorso.
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