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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17518/2023 del 19/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal riconoscimento, in primo e secondo grado, del diritto di un dipendente turnista a fruire della mensa aziendale o, in alternativa, del ticket pasto per il periodo 1.1.2005-31.1.2013, in relazione a turni rotativi che si collocavano in parte nelle fasce orarie previste dal contratto collettivo per la consumazione del pasto. La società sosteneva che il lavoratore avesse già transatto ogni ulteriore pretesa con una conciliazione sindacale del 12.2.2008, che la disciplina collettiva non attribuisse il buono pasto quando l’orario di lavoro inglobasse solo parzialmente le fasce mensa, che dal 1.9.2012 dovesse applicarsi il diverso regime del c.c.n.l. 2012 e che, infine, il diritto non potesse essere riconosciuto sulla base di presenze virtuali anziché effettive. Il ricorso per cassazione era articolato in quattro motivi: 1) violazione delle norme su transazione e rinuncia, per l’erronea limitazione dell’accordo ai soli crediti inerenti l’inquadramento superiore; 2) errata interpretazione delle clausole collettive sui turnisti e sul pasto aziendale, con conseguente riconoscimento del ticket anche in presenza di sovrapposizione solo parziale tra turno e fasce mensa; 3) violazione del c.c.n.l. 2012 per mancata applicazione della nuova disciplina dal suo ingresso in vigore; 4) violazione dell’art. 2697 c.c. per avere la Corte territoriale valorizzato presenze virtuali anziché effettive.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi tre motivi di ricorso e ha dichiarato assorbito il quarto. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Messina, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto che: la transazione del 2008 fosse stata interpretata in modo troppo restrittivo, poiché la rinuncia abbracciava ogni eventuale ragione di credito connessa al rapporto di lavoro, inclusi i crediti risarcitori; la disciplina collettiva del 2003 non consentisse di riconoscere automaticamente il buono pasto per il solo fatto che il turno iniziasse o terminasse in orari coincidenti solo in parte con le fasce mensa, dovendosi invece accertare concretamente se, tenuto conto dei tempi di percorrenza, il lavoratore potesse consumare il pasto presso la propria abitazione; e che, per il periodo successivo all’1.9.2012, occorresse considerare la disciplina del c.c.n.l. 2012, non applicabile invece la sola normativa del 2003. Il quarto motivo è rimasto assorbito perché la questione probatoria perdeva rilievo alla luce dei primi accoglimenti.

Norme richiamate

  • artt. 410 e 411 c.p.c.

    Richiamati come norme violate nella censura sulla conciliazione/transazione; la Corte non entra nel merito specifico di tali articoli ma accoglie la doglianza per errata interpretazione dell’accordo transattivo.

  • artt. 2113, 1965 e ss. c.c.

    La dichiarazione/transazione del lavoratore è valida se risulta che sia stata resa con consapevolezza di diritti determinati o determinabili e con cosciente intento di rinunciarvi o transigere; il relativo accertamento è di merito e censurabile in cassazione per violazione dei canoni ermeneutici.

  • artt. 1372 e ss. c.c.

    La Corte li richiama nel contesto dell’efficacia vincolante della transazione, valorizzando la necessità di interpretare il contenuto negoziale secondo il testo e la volontà risultante dal documento.

  • art. 46 c.c.n.l. 2003

    Norma collettiva richiamata per fondare il diritto del personale turnista al pasto aziendale nelle fasce orarie previste; la Corte di cassazione precisa però che il suo significato va letto unitamente all’accordo di confluenza e ai tempi di percorrenza.

  • art. 19 accordo di confluenza al c.c.n.l. 2003

    Il diritto al pasto sorge quando il lavoratore turnista inizia o termina il turno in orari che, tenuto conto dei tempi di percorrenza, non gli consentono di consumare il pasto presso la propria abitazione nelle fasce concordate; il ticket sostitutivo spetta solo in caso di impossibilità concreta di fruizione del pasto.

  • art. 22 c.c.n.l. 2003

    Menionato nel secondo motivo di ricorso come parte della disciplina collettiva contestata; non è autonomamente scrutinato nel dettaglio dalla Corte.

  • art. 51 c.c.n.l. 2012

    Per il periodo di vigenza del nuovo contratto collettivo, la disciplina applicabile è quella sopravvenuta, che riconosce un diverso assetto del diritto al pasto per i lavoratori turnisti con prestazione superiore a sei ore.

  • art. 2697 c.c.

    Il quarto motivo lo invoca per contestare l’uso di presenze virtuali; la Corte lo dichiara assorbito dopo l’accoglimento dei primi tre motivi.

Massime di principio

  • La rinuncia/transazione sottoscritta dal lavoratore può precludere pretese ulteriori se dal testo emerge, in modo letterale e complessivo, la volontà di abdicare a diritti determinati o determinabili connessi al rapporto di lavoro; il giudice non può restringerne la portata oltre il dato testuale.
  • L’interpretazione delle clausole collettive sul pasto dei lavoratori turnisti deve privilegiare il dato letterale e la ratio della previsione: il diritto al pasto o al ticket non nasce automaticamente per la mera coincidenza parziale del turno con le fasce mensa, ma solo quando, tenuto conto dei tempi di percorrenza, il lavoratore non possa concretamente consumare il pasto presso la propria abitazione nelle fasce stabilite.
  • Quando sopravviene un nuovo contratto collettivo che disciplina diversamente la materia, il giudice deve verificare la normativa collettiva effettivamente vigente nel periodo controverso, senza applicare oltre il dovuto il contratto precedente.
  • Nel scrutinio della spettanza del ticket sostitutivo, è decisivo l’accertamento in concreto dell’impossibilità di fruire del pasto secondo la disciplina contrattuale; non è sufficiente una lettura astratta o automatica fondata sul solo orario del turno.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiContrattiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNullità

Testo integrale

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