Cassazione Civile, Ordinanza n. 05707/2024 del 04/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato separatamente il preavviso di iscrizione ipotecaria e l'intimazione di pagamento riferita a una precedente cartella per IVA e tassa rifiuti. La CTP aveva accolto i ricorsi, mentre la CTR aveva riformato, ritenendo regolare il preavviso perché l'ipoteca annunciata non era stata poi iscritta e ritenendo valida la notifica della cartella ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, senza necessità delle formalità previste dagli artt. 139 e 149 c.p.c. Nel ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sostenendo la nullità della sentenza per falsa applicazione di legge: la cartella, consegnata a mani di un soggetto terzo non familiare del destinatario, avrebbe dovuto essere seguita dall'invio della cosiddetta raccomandata informativa.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo principale. Ha affermato che, nel caso concreto, la cartella risultava notificata direttamente dal riscossore ai sensi dell'art. 26, primo comma, d.P.R. n. 602/1973; pertanto si applica la disciplina del servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati e non quella della l. n. 890/1982, riservata alla notificazione eseguita dall'ufficiale giudiziario. Di conseguenza, ai fini della validità della notifica quando l'atto sia consegnato a persona diversa dal destinatario, sono sufficienti le indicazioni richieste dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria. Il ricorso principale è stato rigettato; quello incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e con ulteriore somma a favore della cassa delle ammende. È stato anche dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato invocato come parametro del motivo di ricorso per falsa applicazione di norme di diritto.
art. 19, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973
Richiamato dalla CTR per ritenere legittimo il preavviso di iscrizione ipotecaria, poiché l'ipoteca annunciata non era stata poi iscritta.
art. 26, d.P.R. n. 602 del 1973
Quando la notifica della cartella è effettuata direttamente dal riscossore, si applica la disciplina della raccomandata ordinaria e non quella della l. n. 890/1982; non sono quindi necessarie le formalità previste per la notificazione dell'ufficiale giudiziario.
Richiamato come formalità non applicabile alla notifica diretta della cartella da parte del riscossore.
Richiamato come formalità non applicabile alla notifica diretta della cartella da parte del riscossore.
La Corte ha precisato che la disciplina di tale legge riguarda la notificazione eseguita dall'ufficiale giudiziario e non quella diretta del riscossore ex art. 26 d.P.R. n. 602/1973.
Richiamato in relazione all'istanza di parte ricorrente dopo la proposta di definizione accelerata.
La Corte ha applicato la disciplina della condanna per abuso del processo/lite temeraria, liquidando una somma equitativa in favore della controparte e un'ulteriore somma a favore della cassa delle ammende.
art. 380 bis, ultimo comma, c.p.c.
Richiamato come base per la liquidazione delle somme ex art. 96 c.p.c. a seguito della proposta di definizione accelerata confermata dalla decisione.
art. 3, comma 28, lett. g), d.lgs. n. 149 del 2022
È stato letto come codificazione di una ipotesi di abuso del processo e del divieto di lite temeraria, nei casi di conformità tra proposta e decisione finale.
art. 52, comma 1, d.lgs. n. 149 del 2022
Richiamato per la decorrenza della disciplina sulle condanne pecuniarie nei casi di conformità tra proposta e decisione finale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto dei presupposti processuali del contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- Quando la cartella di pagamento è notificata direttamente dal concessionario/riscossore ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, non si applica la disciplina della notificazione a mezzo ufficiale giudiziario prevista dalla l. n. 890/1982.
- Per la notificazione diretta della cartella, anche se il plico è consegnato a persona diversa dal destinatario, la validità della notifica va verificata secondo le regole del servizio postale ordinario e non tramite le formalità proprie della notificazione giudiziaria.
- La contestazione della notifica della cartella deve confrontarsi con la concreta modalità di notificazione: se la notifica è diretta del riscossore, non è necessario l'invio della raccomandata informativa previsto in altri modelli notificatori.
- La proposizione e il mantenimento di un ricorso già negativamente delibato, quando la decisione finale conferma la proposta di rigetto, può giustificare la condanna a somme ulteriori per abuso del processo/lite temeraria, oltre alle spese di lite.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 4 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05628/2024 del 04/03/2024
- ordinanza_civile · 4 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05630/2024 del 04/03/2024
- ordinanza_civile · 4 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05634/2024 del 04/03/2024
- ordinanza_civile · 4 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05636/2024 del 04/03/2024
- ordinanza_civile · 4 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05637/2024 del 04/03/2024
- ordinanza_civile · 4 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05638/2024 del 04/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →