Cassazione Civile, Ordinanza n. 33274/2024 del 19/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente privato)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di un'azienda sanitaria per il pagamento di somme dovute a una cooperativa sociale accreditata che aveva erogato prestazioni sanitarie. L'azienda sanitaria aveva proposto opposizione sostenendo che una parte rilevante delle prestazioni fatturate non fosse dovuta perché, nell'anno 2008, la struttura avrebbe superato i tetti di spesa della macroarea, con applicazione della regressione tariffaria unica (RTU). Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione ritenendo non provato il superamento del tetto. In appello, la Corte territoriale ha dichiarato il gravame inammissibile per difetto di specificità, osservando che l'azienda si era limitata a riproporre le stesse difese e gli stessi documenti già esaminati in primo grado senza confrontarsi in modo puntuale con la ratio decidendi della sentenza. Nel ricorso per cassazione l'azienda sanitaria ha dedotto: 1) violazione dell'art. 342 c.p.c. per avere la Corte d'appello ritenuto non specifici i motivi di gravame nonostante la dettagliata contestazione svolta nell'atto di appello; 2) error in procedendo e in iudicando, omessa o insufficiente motivazione e violazione dell'art. 2697 c.c., riproponendo sostanzialmente la tesi secondo cui la documentazione prodotta dimostrava il superamento del budget e la corretta applicazione della RTU.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente applicato l'art. 342 c.p.c., poiché i motivi di appello non si erano confrontati in modo specifico con la sentenza di primo grado. In particolare, l'azienda sanitaria aveva richiamato i medesimi documenti già ritenuti inidonei dal Tribunale, senza spiegare perché essi sarebbero stati sufficienti a provare il superamento del tetto di spesa anche in assenza del verbale del tavolo tecnico considerato necessario dal primo giudice. La Cassazione ha quindi confermato la declaratoria di inammissibilità dell'appello e, per l'effetto, ha condannato la ricorrente alle spese e dato atto dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'impugnazione deve contenere motivi specifici, cioè una critica puntuale e argomentata alla sentenza impugnata, con confronto diretto con le ragioni poste a base della decisione di primo grado.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la violazione dell'onere della prova, ma la Corte non ne accoglie la censura perché il problema decisivo era la specificità dell'appello.
Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L'art. 342 c.p.c. richiede che l'appellante individui in modo specifico le rationes decidendi della sentenza di primo grado e contrapponga ad esse censure mirate, capaci di incrinare il fondamento logico-giuridico della decisione.
- La specificità dei motivi di appello non è soddisfatta dalla mera riproposizione delle difese già svolte in primo grado o dal semplice richiamo degli stessi documenti già ritenuti non decisivi dal giudice di prime cure.
- Quanto più la sentenza di primo grado è argomentata su un punto decisivo, tanto più puntuale deve essere la critica in appello, dovendo l'impugnante spiegare perché la prova prodotta sarebbe idonea a sovvertire la valutazione di inidoneità operata dal primo giudice.
- Quando il primo giudice ritiene indispensabile un determinato documento per accertare un fatto costitutivo o impeditivo, l'appello deve confrontarsi specificamente con tale passaggio, non essendo sufficiente sostenere in astratto la validità complessiva della propria tesi difensiva.
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