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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02811/2026 del 08/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite nasce da un avviso di accertamento emesso per l’anno d’imposta 2013 ai fini IVA, IRPEF e IRAP, fondato su un previo accertamento induttivo dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse effettuato dall’amministrazione competente sulla raccolta scommesse svolta tramite un CTD. Il contribuente sosteneva che i ricavi imponibili della ricevitoria dovessero limitarsi alle sole provvigioni riconosciute dal bookmaker, e non potessero coincidere con l’intera base imponibile dell’imposta unica. Con i motivi di ricorso in cassazione deduceva: 1) violazione dell’art. 1, comma 67, L. n. 220/2010, dell’art. 1 TUIR e dell’art. 53 Cost., per avere i giudici d’appello confermato una tassazione su ricavi pari alla base imponibile dell’imposta unica, anziché sulle sole provvigioni; 2) nullità della sentenza per violazione dell’art. 324 c.p.c., assumendo che l’Agenzia non avesse proposto uno specifico motivo di appello sulla ripresa IVA; 3) violazione dell’art. 2909 c.c. per avere la Corte territoriale deciso sulla pretesa IVA nonostante un giudicato interno.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati il secondo e il terzo motivo, osservando che dall’atto di appello dell’Agenzia risultava impugnata l’intera pretesa fiscale, inclusa l’IVA, e quindi non vi era né ultrapetizione né giudicato interno. Ha ritenuto infondato anche il primo motivo, affermando che la base imponibile accertata ai fini dell’imposta unica sulle scommesse costituisce il punto di partenza per gli accertamenti ai fini delle imposte sui redditi, IVA e IRAP; se il gestore non dimostra di avere riversato le somme al bookmaker, tali importi possono essere considerati ricavi d’impresa non dichiarati. Ne segue che non è sufficiente invocare la sola provvigione, poiché l’accertamento può riguardare anche ulteriori proventi. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e all’ulteriore importo ex art. 96 c.p.c., oltre al contributo aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 67, L. n. 220/2010

    "La base imponibile accertata ai fini dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse ... è posta a base delle rettifiche e degli accertamenti ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive"

    La base imponibile accertata per l'imposta unica costituisce il punto di partenza dell'accertamento fiscale successivo ai fini IRPEF, IVA e IRAP; se il contribuente non dimostra il riversamento delle somme al bookmaker, gli importi possono essere trattati come ricavi d'impresa non dichiarati.

  • d.lgs. n. 504/1998, artt. 1 e 3

    Sono richiamati come base normativa dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, in relazione alla raccolta effettuata sul territorio nazionale.

  • art. 1 TUIR (d.P.R. n. 917/1986)

    Invocato dal ricorrente per contestare l'imputazione dei ricavi; il ricorso viene respinto perché la Corte ritiene legittimo l'accertamento dei proventi ulteriori rispetto alle sole provvigioni.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno del principio di capacità contributiva, ma non ritenuto violato dalla decisione impugnata.

  • art. 324 c.p.c.

    La Corte esclude la violazione del giudicato interno perché l'appello dell'Ufficio riguardava anche la ripresa IVA.

  • art. 2909 c.c.

    La Corte esclude la formazione di un giudicato interno sulla pretesa IVA, poiché tale capo era stato devoluto al giudice d'appello.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma richiamata per il motivo di violazione di legge relativo alla qualificazione dei ricavi e alla portata dell'art. 1, comma 67, L. n. 220/2010.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Norma richiamata per dedurre la nullità della sentenza per asserita ultrapetizione/violazione del giudicato.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato nel procedimento per la proposta di definizione accelerata del ricorso.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione della causa in camera di consiglio.

  • art. 96 c.p.c., commi 3 e 4

    Applicato per la condanna del ricorrente alle somme aggiuntive conseguenti alla conformità della decisione alla proposta di definizione anticipata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La base imponibile accertata ai fini dell'imposta unica sulle scommesse può essere utilizzata come base di partenza per l'accertamento di imposte dirette, IVA e IRAP, quando la norma speciale lo prevede espressamente.
  • Nel rapporto tra centro di raccolta scommesse e bookmaker, la sola allegazione che il gestore percepisca provvigioni non basta a escludere l'imputazione di ulteriori ricavi; occorre dimostrare il concreto riversamento delle somme al bookmaker per sottrarle alla qualificazione come ricavi d'impresa.
  • La doglianza di omessa pronuncia o giudicato interno è infondata quando dall'atto di appello risulti che l'impugnazione abbia investito l'intera pretesa fiscale, anche se la sentenza di primo grado non abbia trattato espressamente uno dei capi.
  • L'accertamento fiscale può fondarsi su elementi e presunzioni acquisiti in relazione a un'imposta diversa, purché tali elementi siano legittimamente utilizzati dall'amministrazione competente per i successivi accertamenti tributari.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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