Cassazione Civile, Ordinanza n. 23021/2026 del 10/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva accertato, per l'anno d'imposta 2009, un maggior reddito in capo alla società ricorrente in relazione alle royalties percepite dalle controllate estere per l'uso esclusivo del marchio del gruppo, ritenendo che la riduzione della percentuale delle royalties dallo 2% allo 0,50% non fosse più conforme al valore normale di mercato e determinasse una sottoimposizione in violazione della disciplina del transfer pricing. La società aveva impugnato l'avviso deducendo vizi di motivazione e infondatezza nel merito; in cassazione ha proposto due motivi: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 110, commi 2 e 7, TUIR, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto non congruo il valore delle royalties e avesse motivato in modo contraddittorio; 2) nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., perché la CTR non avrebbe esaminato la specifica doglianza relativa all'esclusione dalla base di calcolo delle royalties del fatturato intercompany generato dalle vendite effettuate da due consociate a un'altra consociata del gruppo.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha confermato la correttezza della decisione di merito sulla base del fatto che la riduzione delle royalties non era giustificata da mutate condizioni di mercato, ma rispondeva a esigenze interne del gruppo; ha valorizzato la stipula originaria al 2%, la successiva revisione al ribasso senza adeguamento al mercato, la persistenza della misura ridotta negli anni successivi e l'attendibilità superiore delle fonti indipendenti rispetto alla consulenza di parte. Quanto al secondo motivo, ha ritenuto che la CTR avesse implicitamente rigettato la censura, avendo applicato il principio secondo cui tutte le transazioni infragruppo devono essere valutate a prezzo normale di mercato, indipendentemente dalle dinamiche interne del gruppo. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa dell'Agenzia, con atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma utilizzata per denunciare in cassazione violazione e falsa applicazione di legge sostanziale
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
norma utilizzata per denunciare la nullità della sentenza per asserita omessa pronuncia
impone al giudice di pronunciare su tutta la domanda e su tutte le eccezioni; la Corte ha escluso la sua violazione perché la CTR aveva implicitamente deciso la questione
definisce il valore normale e il parametro di mercato rilevante per il transfer pricing
art. 110 d.P.R. n. 917 del 1986
disciplina le transazioni infragruppo ai fini fiscali e impone l'adeguamento al valore normale di mercato
richiamato per ribadire che, una volta accertata l'esistenza di transazioni infragruppo a prezzo apparentemente inferiore al normale, incombe sul contribuente provare la congruità dei valori dichiarati
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater
consente il raddoppio del contributo unificato nei casi previsti
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis
norma richiamata quale parametro per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- In materia di transfer pricing, l'Amministrazione finanziaria non deve provare uno specifico intento elusivo: è sufficiente dimostrare l'esistenza di transazioni tra imprese collegate a un prezzo apparentemente inferiore a quello di mercato.
- Spetta al contribuente, in base al principio di vicinanza della prova e all'art. 2697 c.c., dimostrare che i corrispettivi infragruppo corrispondono al valore normale praticato in condizioni di libera concorrenza.
- La determinazione del valore normale può essere sostenuta dal giudice di merito mediante il ricorso a fonti indipendenti e a elementi sintomatici, e può prevalere sulla consulenza di parte se ritenuta più attendibile.
- Le esigenze interne del gruppo societario non giustificano, di per sé, la riduzione delle royalties o di altri corrispettivi infragruppo rispetto al prezzo normale di mercato ai fini fiscali.
- Non sussiste omessa pronuncia quando la questione dedotta risulta implicitamente respinta dalla motivazione complessiva della sentenza di merito, purché il ragionamento adottato sia incompatibile con la tesi della parte ricorrente.
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