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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29479/2021 del 21/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un'istanza di rimborso presentata da un ex dirigente Enel, "vecchio iscritto" a un fondo pensione aziendale ante 1993, che aveva ricevuto nel 2000 la liquidazione di somme provenienti prima dalla PIA e poi dal Fondenel. Il contribuente sosteneva che sulla parte qualificabile come rendimento dovesse applicarsi la ritenuta del 12,5% prevista per i redditi di capitale derivanti da contratti di capitalizzazione, mentre l'importo residuo non avrebbe dovuto essere tassato come reddito da lavoro ma secondo un trattamento più favorevole. La Commissione provinciale aveva accolto parzialmente la domanda; la CTR, in sede di rinvio dopo una precedente cassazione, aveva riconosciuto il diritto al rimborso ritenendo provata la componente di rendimento sulla base di certificazioni Enel. L'Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione deducendo: violazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. e dei limiti del giudizio di rinvio ex art. 394 c.p.c.; violazione delle norme sul rinvio e sul giudicato interno/processuale ex art. 63 d.lgs. 546/1992 e artt. 384, 392, 394 c.p.c.; violazione dell'art. 2697 c.c. per erronea distribuzione dell'onere probatorio; omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c., ossia la concreta verifica dell'investimento sul mercato dei capitali accantonati. Sosteneva che le certificazioni prodotte non dimostravano un effettivo investimento dei contributi nel mercato finanziario e che il rendimento indicato era frutto di calcoli attuariali o della redditività complessiva dell'ente, non di gestione sul mercato della posizione individuale.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto fondati congiuntamente tutti i motivi, osservando che il giudice di rinvio non si era attenuto al principio di diritto già enunciato dalla precedente sentenza di cassazione, perché aveva equiparato il rendimento tassabile al 12,5% a un generico "rendimento di polizza" senza accertare se, in concreto, il capitale accantonato fosse stato effettivamente investito sul mercato da parte del fondo. La Corte ha ribadito che, per i "vecchi iscritti" che abbiano percepito la prestazione prima del 1° gennaio 2001, l'aliquota del 12,5% si applica solo alla quota di prestazione costituita dal rendimento netto effettivamente derivante dalla gestione sul mercato del capitale accantonato; la sorte capitale resta soggetta a tassazione separata. Ha inoltre affermato che l'onere di provare tale specifica componente reddituale grava sul contribuente e non può essere assolto con mere certificazioni dell'ente che non spieghino i criteri di quantificazione del rendimento. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito, rigettando il ricorso introduttivo del contribuente e dichiarando che le somme provenienti dal Fondo PIA e poi confluite nel Fondenel sono integralmente assoggettate a tassazione separata ai sensi degli artt. 16 e 17 d.P.R. 917/1986. Ha compensato integralmente le spese dell'intero processo per la complessità della questione.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    principio di non contestazione

    invocato per censurare l'erronea valorizzazione di fatti e documenti ritenuti non contestati; la Corte ha rilevato che la contestazione dell'Ufficio sul diritto al rimborso era stata invece svolta.

  • art. 394 c.p.c.

    richiamato per sostenere che il giudice del rinvio non poteva riesaminare o alterare il dictum di cassazione e doveva attenersi al principio di diritto enunciato.

  • art. 63 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato insieme agli artt. 384, 392 e 394 c.p.c. per censurare la violazione dei limiti del giudizio di rinvio nel processo tributario.

  • art. 384 c.p.c.

    richiamato sia dai motivi sia dalla Corte per affermare il potere di cassare e decidere nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 392 c.p.c.

    richiamato in relazione alla disciplina del giudizio di rinvio e al dovere del giudice di uniformarsi al principio di diritto.

  • art. 2697 c.c.

    la Corte ha ribadito che l'onere di provare la quota di prestazione ascrivibile a rendimento netto da gestione sul mercato grava sul contribuente che chiede il rimborso.

  • art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    parametri del ricorso per cassazione evocati per denunciare violazioni di legge, nullità processuali e omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 16 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    applicabile alla sorte capitale delle prestazioni erogate dai fondi previdenziali integrativi ai vecchi iscritti per i periodi considerati.

  • art. 17 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    richiamato insieme all'art. 16 come base del regime di tassazione separata della sorte capitale.

  • art. 6 della l. 26 settembre 1985, n. 482

    applicabile solo alla quota della prestazione che costituisca rendimento netto effettivamente derivante dalla gestione sul mercato del capitale accantonato.

  • art. 41 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    richiamato nel ragionamento della Corte come base della qualificazione dei redditi di capitale derivanti da contratti di capitalizzazione, poi trasfusa nell'attuale art. 44.

  • art. 42 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    richiamato nel ragionamento della Corte come base della disciplina dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di capitalizzazione, poi trasfusa nell'attuale art. 45.

  • art. 4 dell'accordo Enel/FNDAI del 16 aprile 1986

    richiamato per evidenziare che la prestazione spettante era predeterminata in rapporto alla retribuzione e alla pensione, elemento incompatibile con la tesi di un rendimento da investimenti individuali non provato.

Massime di principio

  • Per le prestazioni erogate a soggetti iscritti ante 1993 a fondi pensione integrativi aziendali, la tassazione agevolata del 12,5% si applica solo alla quota che il contribuente dimostri essere un rendimento netto effettivamente prodotto dalla gestione sul mercato del capitale accantonato; la restante parte resta soggetta a tassazione separata.
  • Nel giudizio di rimborso tributario, chi chiede l'applicazione del regime più favorevole ha l'onere di provare in modo specifico la natura della componente reddituale invocata, non essendo sufficiente una certificazione dell'ente priva di indicazioni sui criteri di formazione del rendimento.
  • Il giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione e non può sostituire all'accertamento richiesto un'equiparazione astratta o contraddittoria tra "rendimento" e altre voci contabili non dimostrate come frutto di investimenti di mercato.
  • La mera indicazione di un "rendimento" in certificazioni dell'ente erogatore non basta, se tale importo deriva da calcoli attuariali, da redditività complessiva dell'ente o da differenze matematiche tra valori attuali e contributi, e non da un effettivo investimento dei capitali della singola posizione nel mercato.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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