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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23772/2023 del 03/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatore fallimentare)

La controversia

In una vendita coattiva di terreni destinati a sito estrattivo, messi in vendita unitariamente da due procedure fallimentari, la società aggiudicataria era decaduta dall'aggiudicazione per mancato versamento del saldo prezzo, con incameramento della cauzione e nuovo incanto. La società sosteneva che la fideiussione richiesta dall'ordinanza di vendita non fosse una condizione per accedere alla rateizzazione del prezzo, ma solo una garanzia accessoria per l'immissione anticipata nel possesso; deduceva inoltre che il tribunale avesse interpretato l'ordinanza sulla base del comportamento processuale delle parti, che fossero stati omessi fatti decisivi, che l'incameramento della cauzione fosse stato disposto in violazione del principio di legalità, che non si fosse tenuto conto della posizione del curatore dell'altra procedura comproprietaria e che la condanna per lite temeraria fosse indebita. Il controricorrente eccepiva anche l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta perdita di interesse, poi disattesa dalla Corte.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto ammissibile l'impugnazione nonostante la successiva vendita del bene a terzi, perché il provvedimento impugnato era definitivo e idoneo a incidere con efficacia assimilabile al giudicato sul diritto alla restituzione della cauzione. Tuttavia ha dichiarato inammissibili o infondati i motivi: le censure introducevano questioni nuove non trattate nel merito oppure miravano a una diversa interpretazione dell'ordinanza di vendita, non consentita in cassazione; la decadenza e la perdita della cauzione derivavano dall'art. 587 c.p.c. per mancato versamento del prezzo entro il termine, conseguente alla mancata prestazione tempestiva delle fideiussioni previste come condizione per la rateizzazione; irrilevante era il comportamento processuale del curatore dell'altra procedura; legittima la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. per temerarietà della lite. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 26 l.fall.

    indicato come rimedio di reclamo avverso i provvedimenti del giudice delegato

  • art. 107, comma 2, l.fall.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere l'applicazione delle regole dell'espropriazione immobiliare

  • art. 569, comma 3, c.p.c.

    richiamato come parametro per il termine massimo di rateizzazione in sede esecutiva

  • art. 574 c.p.c.

    evocato dalla ricorrente in tema di pagamento rateale e garanzie nell'esecuzione immobiliare

  • art. 580 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente nel confronto con la disciplina dell'espropriazione immobiliare

  • art. 585 c.p.c.

    richiamato dalla Corte per affermare l'inadempimento dell'aggiudicataria per mancata osservanza dell'obbligo di pagamento

  • art. 586 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente nel sistema delle conseguenze del mancato pagamento del prezzo

  • art. 587 c.p.c.

    indicato dalla Corte come norma che espressamente prevede la decadenza dell'aggiudicatario, la perdita della cauzione e il nuovo incanto in caso di mancato versamento del prezzo nel termine stabilito

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    richiamato quale base della condanna per responsabilità processuale aggravata per lite temeraria

  • artt. 1362-1372 c.c.

    invocati per censurare l'interpretazione dell'ordinanza di vendita

  • art. 12 disp. att. c.c.

    invocato dalla ricorrente in tema di interpretazione degli atti

  • art. 360, comma 1, c.p.c.

    norma sul ricorso per cassazione richiamata nei vari motivi

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    invocato per omesso esame di fatti decisivi

  • art. 360, comma 4, c.p.c.

    richiamato con il motivo di omesso esame

  • artt. 23 e 25 Cost.

    invocati dalla ricorrente a sostegno del principio di legalità della sanzione

  • art. 7 CEDU

    invocato dalla ricorrente in tema di legalità delle sanzioni

  • art. 1 l. 689/1981

    richiamato dalla ricorrente per il principio di legalità delle sanzioni amministrative

  • artt. 99, 112 e 115 c.p.c.

    invocati per lamentare omessa considerazione del comportamento processuale della controparte

  • art. 2907 c.c.

    richiamato dalla ricorrente nel motivo sul rilievo della condotta della controparte

  • art. 111 Cost.

    richiamato dalla ricorrente nei motivi processuali

  • art. 91 c.p.c.

    invocato con riferimento alla regolazione delle spese di lite

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    richiamato nel dispositivo per il contributo unificato aggiuntivo

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non possono essere introdotte questioni nuove rispetto a quelle effettivamente dibattute nel giudizio di merito; il ricorrente deve anche indicare specificamente dove la questione sia stata dedotta nei gradi precedenti.
  • L'interpretazione dell'ordinanza di vendita compiuta dal giudice di merito, se fondata sul testo dell'atto e non illogica, non è sindacabile in cassazione come mera alternativa ricostruzione del contenuto negoziale o processuale.
  • Nella vendita forzata, se l'ordinanza subordina la rateizzazione del prezzo alla prestazione di una fideiussione entro il termine stabilito per il pagamento, il mancato rilascio tempestivo della garanzia comporta la decadenza dal beneficio della dilazione e l'inadempimento all'obbligo di pagamento del prezzo.
  • La decadenza dell'aggiudicatario e la perdita della cauzione sono effetti legali tipici del mancato pagamento del prezzo nel termine, espressamente previsti dall'art. 587 c.p.c., e non richiedono una autonoma qualificazione sanzionatoria di tipo amministrativo o penale.
  • In una procedura esecutiva o concorsuale, gli effetti della decadenza dall'aggiudicazione e dell'incameramento della cauzione discendono dal meccanismo processuale legale e non possono essere neutralizzati dal comportamento processuale di una delle procedure o dei suoi organi, che non hanno disponibilità di tali effetti.
  • L'accertamento della mala fede o della colpa grave ai fini della responsabilità processuale aggravata spetta al giudice di merito e, se adeguatamente motivato, non è sindacabile in cassazione come semplice rivalutazione del fatto.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioniEspropriazione forzataTitolo esecutivo
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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