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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8914/2024 del 29/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso impugna la sentenza della Corte d'appello di Palermo che, riformando la sentenza di primo grado, aveva assolto Ciresi dai reati contestati (truffa contrattuale e falso ideologico) ritenendo che le attività extramoenia svolte non costituissero libera professione ma consulenze saltuarie e che la firma/timbro sulle prescrizioni fosse comunque riconducibile a un'autorizzazione della prof.ssa Giordano. Il Procuratore Generale deduce vizio di motivazione e travisamento della prova: secondo il ricorso, le risultanze (testimonianze, indagini, intercettazioni, documentazione sequestrata) dimostrano che Ciresi svolse attività professionale continuativa e sistematica; inoltre il silenzio dell'imputato e i segni grafici sulle prescrizioni erano idonei a integrare gli elementi di truffa e falso ideologico.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha rilevato carenze della motivazione di appello (mancato rispetto dell'onere di motivazione rafforzata quando si assolve riformando una condanna) e l'omesso e insufficiente esame di elementi decisivi (documentazione fiscale, agendine, intercettazioni, 204 piani terapeutici, valutazione della natura delle prestazioni svolte e del ruolo autorizzativo della prof.ssa Giordano). Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio a diversa sezione della Corte d'appello per un nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 6 legge 30 dicembre 2010 n.240 (commi 9 e 10)

    9. La posizione di professore e ricercatore è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria... L'esercizio di attività libero-professionale è incompatibile con il regime di tempo pieno. 10. I professori e i ricercatori a tempo pieno, fatto salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali, possono svolgere liberamente, anche con retribuzione, attività di valutazione e di referaggio, lezioni e seminari di carattere occasionale, attività di collaborazione scientifica e di consulenza, attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché attività pubblicistiche ed editoriali.

    Distinzione tra divieto di libero professione per i tempi pieni e possibilità di svolgere consulenze/attività scientifiche occasionali; le consulenze sono ammesse solo se prive di organizzazione/strumentalità e non abituali.

  • art. 9 d.l. 22 aprile 2023 n.44, commi 2-bis e 2-ter (convertito legge 21 giugno 2023 n.74)

    2-bis. All'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente: "10-bis. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono altresì assumere, previa autorizzazione del rettore, incarichi senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici o privati anche a scopo di lucro..." 2-ter. Il primo periodo del comma 10 dell'articolo 6 ... si interpreta nel senso che ai professori e ai ricercatori a tempo pieno è consentito lo svolgimento di attività' extra-istituzionali ... purché prestate senza vincolo di subordinazione e in mancanza di un'organizzazione di mezzi e di persone preordinata al loro svolgimento.

    Norma interpretativa con efficacia retroattiva che chiarisce i limiti delle consulenze: devono essere non subordinate, non organizzate e non strumentali; anche le consulenze devono essere occasionali e non configurarsi come attività libero-professionale.

  • art. 640 c.p., co. 2, n. 1 (truffa)

    La giurisprudenza consente che la truffa contrattuale si realizzi anche mediante comportamenti omissivi ("silenzio maliziosamente serbato"): il silenzio può costituire artifizio o raggiro quando vi sia il dovere giuridico di informare e il comportamento induce in errore l'ente pubblico, con conseguente profitto ingiusto.

  • art. 479 c.p. (falso ideologico in atto pubblico)

    L'apposizione di timbri, firme o segni grafici che falsamente attribuiscono la paternità materiale o la provenienza pubblica di un atto può integrare il reato di falso ideologico quando il contenuto dell'atto non corrisponde alla realtà e offende la fede pubblica.

  • art. 653 c.p.p. (autonomia tra procedimento penale e disciplinare)

    Il giudicato disciplinare non vincola automaticamente il giudizio penale; l'esito favorevole nel procedimento disciplinare non esclude la valutazione penalistica e non può sostituirsi a un'analisi probatoria in sede penale.

  • art. 40 c.p. (equiparazione nell'evento)

    Riferito nella giurisprudenza come principio che può giustificare l'equiparazione tra omissione e causazione quando il comportamento omissivo sia artificiosamente preordinato a consumare il reato.

Massime di principio

  • Quando un giudice d'appello assolve riformando una condanna, è obbligatorio fornire una motivazione rafforzata e puntuale che confuti specificamente la valutazione probatoria del primo grado.
  • Il "silenzio maliziosamente serbato" di un pubblico dipendente o convenzionato su attività incompatibili rispetto al rapporto di lavoro può integrare gli 'artifizi o raggiri' della truffa contrattuale se sussiste un dovere giuridico di informazione e il silenzio induce l'ente in errore con conseguente profitto.
  • Per i ricercatori/professori a tempo pieno la distinzione tra consulenza ammessa e attività libero-professionale vietata si valuta sulla natura sostanziale dell'incarico: assenza di subordinazione, mancanza di organizzazione di mezzi/personale, contenuto scientifico/di parere e carattere occasionale/non continuativo.
  • La presenza di timbri, firme o segni grafici illeggibili che attribuiscono la paternità di prescrizioni o atti a un altro sanitario può compromettere la fede pubblica e integrare il falso ideologico quando l'atto non corrisponde alla realtà materiale.
  • L'esito di un procedimento disciplinare non è decisivo nel processo penale: i giudici penali devono compiere autonomo accertamento dei fatti e delle prove.
  • Se esistono elementi oggettivi (documenti fiscali, agendine, intercettazioni, piani terapeutici, sopralluoghi) che suggeriscono continuità o organizzazione nell'attività esterna, il giudice deve motivare specificamente perché tali elementi non integrerebbero attività libero-professionale o condotte illecite.
  • La truffa contrattuale può configurarsi come reato a consumazione prolungata quando l'omissione (es. mancata comunicazione di attività esterna) consente la percezione periodica di emolumenti indebiti.

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