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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8815/2024 del 29/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Trento che ha rigettato il riesame avverso l'ordinanza del GIP del 7/7/2023 con la quale era stata disposta la custodia in carcere. I reati contestati erano: associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74, commi 1,2,3 D.P.R. 309/90) e plurime cessioni/acquisti di cocaina e marijuana (art. 73, comma 1 D.P.R. 309/90). Il ricorrente deduceva: 1) carenza e genericità di riscontri sull'esistenza e struttura dell'associazione e quindi insufficienza della gravità indiziaria; 2) vizio motivazionale per avere il Tribunale desunto la partecipazione del ricorrente al sodalizio dalla sola contestazione dei fatti-reato e per avere errato nell'apprezzamento dell'elemento soggettivo; 3) specifico vizio motivazionale relativo alla cessione in concorso di marijuana (capo B24), in cui si denunciava un 'salto logico' nel collegare fatti distinti (episodi del 22, 25, 26 e 28 settembre 2021) e nell'identificazione del ricorrente come corriere.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato il principio per cui, nelle misure cautelari, è sufficiente la gravità degli indizi e non si richiede lo stesso grado di approfondimento del giudizio di merito; l'art. 273 c.p.p., comma 1-bis, richiama il terzo e quarto comma dell'art. 192 c.p.p. ma non il secondo comma che esige precisione e concordanza. Le censure del ricorrente sono state ritenute mera rivalutazione del compendio probatorio (non consentita in sede di legittimità) e generiche; la motivazione del Tribunale è stata considerata adeguata e non manifestamente illogica, basata su intercettazioni ambientali e telefoniche, servizi di osservazione, controllo e pedinamento, nonché su episodi specifici (es. fermo del fornitore il 22/9/2021 e successiva comunicazione al ricorrente) che corroborano il ruolo di corriere/collaboratore. Conseguentemente il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • D.P.R. 309/1990 - art. 74

    Norma che disciplina l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; è stata applicata per contestare la partecipazione a un sodalizio organizzato per acquisto, detenzione e vendita di stupefacenti, sulla base di indizi quali intercettazioni e attività di osservazione

  • D.P.R. 309/1990 - art. 73

    Norma relativa alle singole cessioni e detenzioni a fini di spaccio; utilizzata per contestare le acquisizioni e le cessioni di cocaina e marijuana (capo B22, B24)

  • Codice di procedura penale - art. 273

    Stabilisce i criteri per l'applicazione delle misure cautelari personali; richiamato per affermare che, nel giudizio cautelare, è sufficiente la gravità degli indizi e non il medesimo standard del giudizio di merito

  • Codice di procedura penale - art. 192

    richiamato (terzo e quarto comma) e fatto riferimento al secondo comma

    La Corte ha precisato che il richiamo dell'art. 273 c.p.p. concerne il terzo e quarto comma di art. 192 (valutazione degli elementi indiziari), ma non il secondo comma che richiede valutazioni di precisione e concordanza; ciò limita il grado di sindacabilità degli indizi nell'ambito cautelare

  • Codice di procedura penale - art. 616

    Norma che consente la condanna alle spese e l'ordine di versamento alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile o manifestamente infondato

Massime di principio

  • In sede di misure cautelari la valutazione degli indizi richiede il criterio della gravità indiziaria: non è necessario il grado di approfondimento del giudizio di merito e non si richiede sempre la precisione/concordanza di cui al secondo comma dell'art. 192 c.p.p.
  • Le censure in cassazione che consistono in una semplice rivalutazione del materiale probatorio o in una proposta di lettura alternativa dei fatti sono inammissibili se la motivazione del giudice di merito non è manifestamente illogica.
  • Intercettazioni ambientali e telefoniche, unitamente a servizi di osservazione, controllo e pedinamento e a episodi concreti riconducibili allo stesso schema criminoso, possono costituire elementi idonei a dimostrare la gravità degli indizi per la partecipazione a un'associazione di tipo mafioso o finalizzata al traffico di stupefacenti.
  • Per impugnare con successo un provvedimento cautelare occorre dedurre violazioni specifiche di legge o dimostrare la manifesta illogicità della motivazione; le doglianze generiche o non dettagliate sul nesso logico probatorio sono inefficaci.
  • Chi propone ricorso deve considerare il rischio di condanna alle spese e di sanzioni economiche (Cassa delle Ammende) in caso di inammissibilità o manifesta infondatezza delle censure

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