Cassazione Penale, Sentenza n. 8815/2024 del 29/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Trento che ha rigettato il riesame avverso l'ordinanza del GIP del 7/7/2023 con la quale era stata disposta la custodia in carcere. I reati contestati erano: associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74, commi 1,2,3 D.P.R. 309/90) e plurime cessioni/acquisti di cocaina e marijuana (art. 73, comma 1 D.P.R. 309/90). Il ricorrente deduceva: 1) carenza e genericità di riscontri sull'esistenza e struttura dell'associazione e quindi insufficienza della gravità indiziaria; 2) vizio motivazionale per avere il Tribunale desunto la partecipazione del ricorrente al sodalizio dalla sola contestazione dei fatti-reato e per avere errato nell'apprezzamento dell'elemento soggettivo; 3) specifico vizio motivazionale relativo alla cessione in concorso di marijuana (capo B24), in cui si denunciava un 'salto logico' nel collegare fatti distinti (episodi del 22, 25, 26 e 28 settembre 2021) e nell'identificazione del ricorrente come corriere.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato il principio per cui, nelle misure cautelari, è sufficiente la gravità degli indizi e non si richiede lo stesso grado di approfondimento del giudizio di merito; l'art. 273 c.p.p., comma 1-bis, richiama il terzo e quarto comma dell'art. 192 c.p.p. ma non il secondo comma che esige precisione e concordanza. Le censure del ricorrente sono state ritenute mera rivalutazione del compendio probatorio (non consentita in sede di legittimità) e generiche; la motivazione del Tribunale è stata considerata adeguata e non manifestamente illogica, basata su intercettazioni ambientali e telefoniche, servizi di osservazione, controllo e pedinamento, nonché su episodi specifici (es. fermo del fornitore il 22/9/2021 e successiva comunicazione al ricorrente) che corroborano il ruolo di corriere/collaboratore. Conseguentemente il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
D.P.R. 309/1990 - art. 74
Norma che disciplina l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; è stata applicata per contestare la partecipazione a un sodalizio organizzato per acquisto, detenzione e vendita di stupefacenti, sulla base di indizi quali intercettazioni e attività di osservazione
D.P.R. 309/1990 - art. 73
Norma relativa alle singole cessioni e detenzioni a fini di spaccio; utilizzata per contestare le acquisizioni e le cessioni di cocaina e marijuana (capo B22, B24)
Codice di procedura penale - art. 273
Stabilisce i criteri per l'applicazione delle misure cautelari personali; richiamato per affermare che, nel giudizio cautelare, è sufficiente la gravità degli indizi e non il medesimo standard del giudizio di merito
Codice di procedura penale - art. 192
richiamato (terzo e quarto comma) e fatto riferimento al secondo comma
La Corte ha precisato che il richiamo dell'art. 273 c.p.p. concerne il terzo e quarto comma di art. 192 (valutazione degli elementi indiziari), ma non il secondo comma che richiede valutazioni di precisione e concordanza; ciò limita il grado di sindacabilità degli indizi nell'ambito cautelare
Codice di procedura penale - art. 616
Norma che consente la condanna alle spese e l'ordine di versamento alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile o manifestamente infondato
Massime di principio
- In sede di misure cautelari la valutazione degli indizi richiede il criterio della gravità indiziaria: non è necessario il grado di approfondimento del giudizio di merito e non si richiede sempre la precisione/concordanza di cui al secondo comma dell'art. 192 c.p.p.
- Le censure in cassazione che consistono in una semplice rivalutazione del materiale probatorio o in una proposta di lettura alternativa dei fatti sono inammissibili se la motivazione del giudice di merito non è manifestamente illogica.
- Intercettazioni ambientali e telefoniche, unitamente a servizi di osservazione, controllo e pedinamento e a episodi concreti riconducibili allo stesso schema criminoso, possono costituire elementi idonei a dimostrare la gravità degli indizi per la partecipazione a un'associazione di tipo mafioso o finalizzata al traffico di stupefacenti.
- Per impugnare con successo un provvedimento cautelare occorre dedurre violazioni specifiche di legge o dimostrare la manifesta illogicità della motivazione; le doglianze generiche o non dettagliate sul nesso logico probatorio sono inefficaci.
- Chi propone ricorso deve considerare il rischio di condanna alle spese e di sanzioni economiche (Cassa delle Ammende) in caso di inammissibilità o manifesta infondatezza delle censure
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