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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8810/2024 del 29/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato la sentenza della Corte d'appello di Bari che, accogliendo l'appello del Pubblico Ministero, aveva riclassificato la condotta contestata al capo 1) dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90 (con rideterminazione della pena) e aveva confermato il resto della sentenza di primo grado. Nel gravame in Cassazione si denunciavano errata applicazione della norma penale (art. 73, comma 5), vizio di motivazione nella riqualificazione della fattispecie, eccessività della pena e omissione di considerare la richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., rispetto alla quale il PM si era espresso favorevolmente ma che era stata respinta dal GUP.

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per la morte dell'imputato, avvenuta il 7 gennaio 2024 e documentata con certificato di morte. In base all'art. 150 c.p., la morte dell'imputato anteriore alla condanna comporta l'estinzione del reato; non essendo emerse cause evidenti di proscioglimento nel merito, la Cassazione ha disposto l'annullamento senza rinvio per estinzione del reato. La Corte non ha quindi deciso sulle questioni di merito sollevate nel ricorso.

Norme richiamate

  • d.P.R. 309/1990, art. 73, comma 5

    Originariamente contestata al ricorrente per il capo 1); la Corte d'appello aveva ritenuto di riqualificare la condotta sotto diversa disposizione (comma 1). La Cassazione non ha deciso nel merito sull'applicazione di questa norma perché ha annullato per estinzione del reato dovuta alla morte dell'imputato.

  • d.P.R. 309/1990, art. 73, comma 1

    Norma utilizzata dalla Corte d'appello per la riqualificazione della condotta al capo 1), con conseguente rideterminazione della pena; la Cassazione non si è pronunciata sulla correttezza di tale riqualificazione per effetto dell'annullamento per morte.

  • Legge n. 895/1967, artt. 2 e 7

    Norme relative ai reati contestati al capo 2); la sentenza impugnata aveva confermato la responsabilità su tali capi ma la Cassazione non ha esaminato il merito per l'estinzione del reato dovuta alla morte.

  • Codice di procedura penale, art. 444

    Norma sull'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento). Il ricorrente denunciava che la richiesta era stata omessa nel giudizio di primo grado; la Cassazione non ha valutato tale censura per l'annullamento avvenuto a causa dell'estinzione del reato.

  • Codice penale, art. 150

    La Corte ha applicato questa norma nella sua interpretazione secondo cui la morte dell'imputato anteriore alla condanna estingue il reato e impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

  • Giurisprudenza: Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992 (PM e parte civile in proc. Musumeci e altri)

    Precedente richiamato per confermare che, in assenza di cause evidenti di proscioglimento nel merito, la morte dell'imputato anteriore alla condanna comporta annullamento senza rinvio per estinzione del reato.

Massime di principio

  • La morte dell'imputato prima della condanna definitiva estingue il reato ai sensi dell'art. 150 c.p.; il giudice di legittimità annulla la sentenza impugnata senza rinvio quando sussiste tale estinzione.
  • L'accertamento della morte deve essere documentato in modo formale (es. certificato di morte) e portato all'attenzione del giudice mediante comunicazione dell'avvocato o altra parte interessata.
  • Se il reato è estinto per morte, la Corte di Cassazione non entra nel merito delle questioni penali sollevate (es. vizi di qualificazione giuridica o di motivazione), salvo che emergano evidenti cause di proscioglimento che rendano necessario un diverso esito.
  • Richieste processuali come l'accordo ex art. 444 c.p.p. o contestazioni sull'applicazione delle norme sostanziali rimangono irrilevanti se il procedimento si estingue per morte prima di una decisione definitiva; tali questioni non saranno più decidibili nel processo penale.
  • Il Pubblico Ministero può chiedere l'annullamento senza rinvio quando la morte dell'imputato rende impossibile il prosieguo del processo e l'accertamento definitivo della responsabilità.

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