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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8816/2024 del 29/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Trento che ha rigettato il riesame dell'ordinanza applicativa della misura cautelare dell'obbligo di dimora. Il ricorso in Cassazione espone tre motivi: 1) nullità per violazione dell'art. 34 cod. proc. pen. e pretesa incompatibilità di due giudici del collegio che avevano già deciso su precedenti vicende dell'imputato; 2) assenza di motivazione rispetto ai requisiti di cui all'art. 292, secondo comma, lett. c) e c-bis), cod. proc. pen., ossia mancata autonoma valutazione delle esigenze cautelari e generica motivazione cumulativa rispetto a più indagati; 3) manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 274, primo comma, lett. c), cod. proc. pen., per non aver considerato lo stato detentivo prolungato dell'indagato, l'assenza di contatti con i sodali e la presunta cessazione dell'associazione, tali da escludere il pericolo di recidiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza di tutti i motivi. Sul primo motivo ha ritenuto che le questioni di incompatibilità del giudice vadano dedotte mediante ricusazione e che, inoltre, l'eventuale precedente valutazione da parte degli stessi magistrati riguardava un fatto storico diverso (capo C7), dunque non integra incompatibilità. Sul secondo motivo ha qualificato il motivo come generico e privo di specificazione, ritenendo invece adeguata la motivazione cumulativa del Giudice per le indagini preliminari, anche alla luce della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per i reati indicati (art. 275, terzo comma) e dell'assenza di elementi individualizzanti offerti dalla difesa per superarla. Sul terzo motivo la Corte ha osservato che esso si risolve in una rivalutazione dei fatti e delle prove, oltre la competenza della Cassazione; la motivazione impugnata è stata ritenuta congrua e non manifestamente illogica nel rilevare il pericolo di recidiva. Conseguentemente è stata disposta la condanna alle spese e il versamento di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende ex art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 34 cod. proc. pen.

    Disciplina composizione del collegio e possibilità di ricusazione; la Corte ha richiamato che l'incompatibilità va dedotta mediante ricusazione e non può essere trasformata in nullità in cassazione se non tempestivamente eccepita.

  • art. 292, secondo comma, lett. c) e c-bis) cod. proc. pen.

    Richieste di specifica motivazione in ordine alle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia specificato quali omissioni abbiano impedito apprezzamenti contrari e che la motivazione cumulativa fosse sufficiente.

  • art. 274, primo comma, lett. c) cod. proc. pen.

    Censura per manifesta illogicità della motivazione; la Corte ha ricordato che la Cassazione non può rivalutare i fatti ma solo verificare la presenza di ragioni giuridicamente significative e l'assenza di illogicità evidenti.

  • art. 178, primo comma, lett. a) cod. proc. pen.

    Norma sulle nullità procedurali; la Corte ha evidenziato che l'incompatibilità non dedotta tempestivamente non costituisce causa di nullità ex art. 178.

  • art. 275, terzo comma cod. proc. pen.

    Presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per taluni reati (tra cui quelli connessi allo stupefacente); gravame probatorio sulla difesa per fornire elementi idonei a superare la presunzione.

  • art. 51, comma 3-bis cod. proc. pen.

    Richiamata per indicare l'inclusione dei reati (art. 74 DPR 309/90) nell'elenco che attiva la presunzione di cui all'art. 275, terzo comma.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Conseguenze della declaratoria di inammissibilità: onere delle spese e pagamento alla Cassa delle Ammende; qui determinato in euro 3.000,00.

Massime di principio

  • La supposta incompatibilità del giudice va eccepita tempestivamente mediante ricusazione; se non sollevata in tempo, non costituisce automaticamente motivo di nullità in cassazione.
  • La mera partecipazione precedente degli stessi magistrati a procedimenti concernenti lo stesso imputato non determina incompatibilità quando riguarda fatti storicamente diversi.
  • Le censure sulla motivazione in cassazione devono essere specifiche: va indicato con precisione quali omissioni o carenze impediscono una valutazione opposta e occorre proporre una ricostruzione alternativa logica e circostanziata.
  • Per reati inclusi nell'elenco dell'art. 51 c.3-bis e richiamati dall'art. 275 c.3 esiste una presunzione relativa dell'esistenza delle esigenze cautelari; la difesa ha l'onere di fornire elementi concreti e individualizzanti per superarla.
  • La Corte di Cassazione non può rivalutare i fatti o le prove; il controllo è limitato a verificare la sufficienza e la non manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato.
  • In procedimenti con più indagati è ammissibile una motivazione "cumulativa" se la stessa descrive coerentemente il fenomeno criminoso comune e le ragioni che giustificano le esigenze cautelari; non è sempre necessario ripetere, in forma totalmente individualizzata, tutte le ragioni per ciascun soggetto.
  • Se si intende far valere l'attenuante dell'effettivo stato detentivo o la cessazione dei contatti con l'associazione, è utile produrre prove documentali e una ricostruzione fattuale precisa (es. atti che dimostrino scioglimento dell'associazione, prove di assenza di contatti, calendario detenitivo e fine pena) nella fase di merito o del riesame.

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