Cassazione Penale, Sentenza n. 8813/2024 del 29/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il GIP di Civitavecchia ha rimesso alla Corte di Cassazione una questione preliminare di competenza territoriale tra il Tribunale di Civitavecchia e quello di Roma relativa a reati tributari (art. 2 e art. 8 d.lgs. 74/2000) connessi tra più imputati. La difesa di Onorati aveva eccepito incompetenza per territorio ritenendo applicabile l'art. 16 c.p.p. (competenza del giudice del reato commesso per primo, individuato in Roma per la sede legale del consorzio emittente fatture). Il GIP ha ritenuto la questione di elevato rilievo e con ragionevole presunzione di fondatezza e ha disposto il rinvio pregiudiziale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale. Ha ritenuto che il giudice remittente non avesse adeguatamente motivato l'ordinanza secondo i requisiti dell'art. 125 c.p.p. e della giurisprudenza relativa all'art. 24-bis: mancata disamina delle imputazioni degli altri coimputati, omissione di valutazione degli effetti temporali della riforma sanzionatoria (in particolare le modifiche del 2019) e motivazione insufficiente circa il luogo di consumazione del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti. La Corte ha ricordato che la rimessione è ammissibile solo se il giudice dubita seriamente della propria competenza e non può devolvere alla Corte di legittimità questioni di fatto o ricostruzione probatoria. Conseguentemente la richiesta di rinvio è stata dichiarata inammissibile e gli atti sono stati restituiti al GIP presso il Tribunale di Civitavecchia.
Norme richiamate
art. 24-bis cod. proc. pen.
Disciplina il rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione per questioni di competenza; la Corte sottolinea che il giudice remittente deve motivare pienamente e indicare perché non sia possibile decidere con gli ordinari mezzi processuali
art. 16 cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa in tema di connessione e individuazione del giudice competente per il reato commesso per primo; la Corte evidenzia che l'applicazione richiede esame completo delle fattispecie e delle tempistiche
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Imposizione del necessario requisito motivazionale dell'ordinanza di rimessione; la mancata motivazione esaustiva rende inammissibile il rinvio
art. 8 d.lgs. 74/2000
Fattispecie di emissione di fatture per operazioni inesistenti; la Corte ricorda che il luogo della consumazione va individuato con elementi oggettivi, non automaticamente dalla sede legale
art. 2 d.lgs. 74/2000
Fattispecie relativa all'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti; la Corte rileva l'importanza di considerare il regime sanzionatorio applicabile in rapporto alla data del fatto
art. 21, comma 2, cod. proc. pen.
Richiama la conseguenza della mancata tempestiva eccezione di incompetenza e la perdita della possibilità di farla valere successivamente, elemento che il giudice deve considerare nel decidere sulla rimessione
art. 22, comma 3, cod. proc. pen.
Prevede la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice ritenuto competente in caso di incompetenza accertata d'ufficio; la Corte ricorda che, se il giudice è certo della propria incompetenza, deve adottare gli istituti previgenti e non rimandare
art. 18, comma 1, d.lgs. 74/2000
Criterio del luogo di accertamento del reato fiscale; la Corte segnala che l'individuazione operativa richiede elementi concreti e oggettivi
art. 39 d.l. 26/10/2019, n. 124 (conv. L. 19/12/2019, n. 157)
Modifiche dei limiti edittali e del trattamento sanzionatorio per le fattispecie fiscali; la Corte osserva che le modifiche incidono sul regime applicabile a fatti commessi prima o dopo la riforma e vanno valutate nella determinazione della competenza per connessione
Massime di principio
- Il rinvio pregiudiziale ex art. 24-bis c.p.p. è ammesso solo se il giudice ha un dubbio serio e motivato sulla propria competenza e non può essere usato per demandare alla Cassazione questioni di fatto o ricostruzioni probatorie
- L'ordinanza di rimessione deve contenere una motivazione completa: valutazione delle deduzioni delle parti, tentativo di comporre le posizioni, e indicazione precisa degli elementi che rendono irrisolvibile la questione con gli ordinari strumenti processuali
- Prima di disporre la rimessione il giudice deve verificare se sia certo della propria competenza (rigetto dell'eccezione) o certo della propria incompetenza (sentenza di incompetenza e trasmissione degli atti); la rimessione è un rimedio residuale
- Quando è in gioco la competenza per connessione (art. 16 c.p.p.), il giudice deve considerare tutte le imputazioni e i tempi dei fatti (anche in relazione a riforme normative che incidono sul trattamento sanzionatorio), perché differenze temporali possono cambiare il confronto di gravità
- Nel caso di reati di emissione di fatture inesistenti, il luogo di consumazione va individuato tramite elementi oggettivi idonei a fornire una ragionevole certezza al momento dell'esercizio dell'azione penale; non è sufficiente fare riferimento automaticamente alla sede legale
- La mancata o insufficiente considerazione delle posizioni di tutti i coimputati o degli aspetti temporali e materiali del reato può rendere inammissibile la rimessione e determinare il ritorno della questione al giudice di merito
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