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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8820/2024 del 29/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché, alla luce della dichiarazione di illegittimità costituzionale, le dichiarazioni contestate al Ricci (rese senza gli avvertimenti previsti) sono inutilizzabili e, quindi, il fatto non sussiste sotto il profilo della punibilità. Pertanto la condanna per il reato di cui all'art. 495 c.p. è stata annullata senza rinvio (deciso il 22/11/2023).

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'imputato era stato condannato per il reato previsto dall'art. 495 c.p. per aver, nell'udienza di convalida dell'arresto del 9/05/2016, dichiarato falsamente di non essere sottoposto ad altri procedimenti penali. In appello la condanna era stata confermata. In cassazione il difensore ha dedotto tre motivi: vizio di motivazione per mancata considerazione delle allegazioni difensive e della documentazione processuale; vizio di motivazione circa la sussistenza dell'elemento psicologico (dolo); vizio di motivazione sulla determinazione della pena e sull'esclusione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di legittimità, però, ha ritenuto decisiva la pronuncia della Corte costituzionale (Corte cost. n. 111/2023) che ha dichiarato l'illegittimità della normativa procedurale e sostanziale nella parte in cui non prevedeva che gli avvertimenti (art. 64, comma 3 c.p.p.) fossero forniti prima di richiedere le informazioni di cui all'art. 21 disp. att. c.p.p., e ha stabilito che le dichiarazioni rese senza i previsti avvertimenti sono "non utilizzabili" e che non può essere punita la persona che abbia reso false dichiarazioni in assenza dei prescritti avvertimenti.

Norme richiamate

  • art. 495 cod. pen.

    Norma che punisce la falsa dichiarazione resa dall'imputato o dalla persona sottoposta a indagini relativamente alle informazioni di cui all'art. 21 disp. att. c.p.p.; la Corte costituzionale ne ha dichiarato parziale illegittimità nella parte che non esclude punibilità quando le dichiarazioni siano rese senza i previsti avvertimenti, con la conseguenza che tali dichiarazioni non possono essere utilizzate per la condanna

  • art. 64, comma 3, cod. proc. pen.

    Prevede gli avvertimenti che devono essere rivolti alla persona sottoposta alle indagini o all'imputato; la Corte costituzionale ha ritenuto illegittima la parte che non impone che tali avvertimenti siano forniti prima che vengano richieste le informazioni di cui all'art. 21 disp. att., rendendo le dichiarazioni rese in assenza di tali avvertimenti non utilizzabili

  • art. 21 disp. att. cod. proc. pen.

    Elenca le informazioni che possono essere richieste alla persona sottoposta a indagini o all'imputato (esistenza di precedenti, procedimenti pendenti ecc.); le dichiarazioni su tali informazioni sono soggette al regime di avvertimenti previsto dall'art. 64 c.p.p.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 111 del 6 aprile 2023

    La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 64, comma 3, c.p.p., nella parte in cui non prevede che gli avvertimenti (...) siano rivolti alla persona sottoposta alle indagini o all'imputato prima che vengano loro richieste le informazioni di cui all'art. 21 disp. att.; e ha chiarito che, "per effetto di tale dichiarazione di illegittimità costituzionale, le relative dichiarazioni rese dall'interessato che non abbia ricevuto gli avvertimenti" sono "non utilizzabili nei suoi confronti" ai sensi del successivo comma 3-bis

    Decisiva pronuncia che ha reso inattaccabili le dichiarazioni rese senza i previsti avvertimenti: tali dichiarazioni non possono essere utilizzate per fondare una condanna e la relativa punibilità è esclusa

  • art. 64, comma 3-bis, cod. proc. pen. (richiamato dalla Corte costituzionale)

    Comma che stabilisce la non utilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'interessato in assenza dei previsti avvertimenti; la Corte di legittimità ha applicato questa conseguenza per escludere la sussistenza del fatto punibile

Massime di principio

  • Se una persona viene interrogata sulle informazioni previste dall'art. 21 disp. att. c.p.p., il giudice o l'autorità devono fornirle gli avvertimenti previsti dall'art. 64, comma 3, prima di richiedere tali informazioni; in mancanza, le dichiarazioni rese sono inutilizzabili e non possono fondare una condanna per falsa dichiarazione
  • La sentenza della Corte costituzionale può incidere retroattivamente sull'utilizzabilità di dichiarazioni rese prima della pronuncia: se la dichiarazione posta a fondamento della condanna è resa senza i prescritti avvertimenti e diventa "non utilizzabile", la sentenza di condanna va annullata senza rinvio quando l'elemento di prova essenziale venga meno
  • In situazioni analoghe la difesa deve verificare e documentare l'eventuale mancanza di avvertimenti procedurali (art. 64 c.p.p.) e sollevare l'eccezione, poiché ciò può determinare l'annullamento della condanna per non punibilità del fatto
  • I giudici di merito devono motivare specificamente sulla sussistenza del dolo e sulle circostanze attenuanti/peggiorative; tuttavia, se sussiste una questione di illegittimità costituzionale che rende inutilizzabile la prova centrale, non è necessario esaminare ulteriormente tali profili
  • Per le autorità procedenti: adottare sempre la prassi di formulare esplicitamente gli avvertimenti previsti prima di chiedere informazioni rilevanti per evitare l'inutilizzabilità delle dichiarazioni e il rischio di annullamento delle pronunce

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